Ordinanza n. 266 del 2012

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ORDINANZA N. 266

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                      QUARANTA                                    Presidente

-           Franco                        GALLO                                               Giudice

-           Luigi                           MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                      SILVESTRI                                              "

-           Sabino                        CASSESE                                                 "

-           Giuseppe                    TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                                       "

-           Giuseppe                    FRIGO                                                      "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                          GROSSI                                                    "

-           Giorgio                       LATTANZI                                               "

-           Aldo                           CAROSI                                                    "

-           Marta                          CARTABIA                                              "

-           Sergio                         MATTARELLA                                        "

-           Mario Rosario             MORELLI                                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2012, n. 192 – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 21 luglio 2011, depositato in cancelleria il 26 luglio 2011 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che con ricorso notificato il 21 luglio 2011, depositato in cancelleria il 26 luglio 2011 e iscritto al n. 73 del registro ricorsi dell’anno 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 4, comma 2, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), 117, terzo comma, e 81 della Costituzione, dell’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria);

che, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), i quali prestano servizio nell’àmbito del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, possono mantenere presso il servizio sanitario regionale il numero delle ore rese all’amministrazione penitenziaria, mediante un rapporto di lavoro annuale, rinnovabile, di continuità assistenziale, con il corrispondente trattamento economico previsto dall’accordo collettivo nazionale per la medicina generale;

che – secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – la norma in questione (al pari dei commi successivi) investe due diversi àmbiti materiali: coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute, entrambe materie di potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.;

che l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) – indicato dallo Stato come “principio fondamentale” espressamente riconosciuto come tale proprio in materia di sanità penitenziaria e coordinamento della spesa pubblica dalla Corte costituzionale (sentenza n. 149 del 2010) – ha delegato il Presidente del Consiglio dei ministri a definire il trasferimento al servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziare afferenti alla sanità penitenziaria e facenti capo all’amministrazione penitenziaria: per le Regioni ordinarie, tale trasferimento é stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria); invece, per le Regioni a statuto speciale, qual é la Valle d’Aosta, come per le Province autonome di Trento e di Bolzano, il trasferimento é disciplinato, ai sensi dell’art. 8 dello stesso d.P.C.m., con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione;

che il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria) ha disposto il trasferimento alla stessa Regione autonoma delle funzioni relative all’assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari svolte nel territorio regionale dall’Amministrazione penitenziaria e – sub art. 3, comma 2 – ha demandato alla legge regionale la definizione delle modalità di trasferimento al servizio sanitario regionale dei rapporti di lavoro in essere, secondo i princìpi di cui all’art. 3 del citato d.P.C.m. 1° aprile 2008;

che dunque, ad avviso del Governo, il censurato comma 2 dell’art. 3 della legge regionale in oggetto – attribuendo al personale medico in questione il trattamento economico previsto dal citato accordo collettivo nazionale per la medicina generale – applica a tali medici una disciplina del rapporto di lavoro difforme da quella statale richiamata dalla norma di attuazione (art. 3, comma 4, d.P.C.m. 1° aprile 2008 e legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante «Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria») e comporta maggiori oneri finanziari, peraltro privi di copertura finanziaria, considerato che l’art. 5, comma 1, della legge regionale in esame prevede che «alla determinazione dell’onere derivante dall’esercizio delle funzioni trasferite e al suo finanziamento si provvede con le risorse finanziarie che lo Stato attribuisce alla Regione per l’esercizio delle stesse, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 192/2010»;

che, di conseguenza, la norma regionale impugnata si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 192 del 2010, violando l’art. 4, comma 2, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, secondo cui la Regione deve esercitare le funzioni delegate dallo Stato nell’ambito della delega conferita;

che, inoltre, la disposizione regionale medesima, esulando dalle competenze conferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dagli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto speciale, violerebbe il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell’art. 3, comma 4, del d.P.C.m. 1° aprile 2008, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, secondo il quale il personale sanitario penitenziario “incaricato” ai sensi della menzionata legge n. 740 del 1970 non é inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario regionale, ma è semplicemente trasferito alle Aziende sanitarie locali, continuando ad essere disciplinato e retribuito secondo quanto previsto dalla citata legge statale;

che, in conclusione, l’impugnata disposizione regionale – applicando ai medici addetti al SIAS una disciplina del rapporto di lavoro difforme da quella statale e comportando oneri aggiuntivi non quantificati e privi di copertura finanziaria – eccederebbe dalla competenza concorrente attribuita alla Regione, sia in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia in materia di tutela della salute, con conseguente lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

che, inoltre, la norma in questione – assegnando al personale medico trasferito il trattamento economico previsto dal citato accordo collettivo nazionale per la medicina generale – violerebbe l’art. 81 Cost., comportando oneri economici non quantificati e privi di copertura finanziaria;

che i successivi commi 3, 4 e 5 dell’art. 3 in esame prevedono la possibilità per l’Azienda USL di attribuire, secondo i criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale di lavoro per la medicina generale, nuovi incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili e con il trattamento economico di cui al comma 2;

che, secondo il ricorrente, anche per tale categoria dei medici incaricati a termine, come per quelli di cui al precedente comma 2, i relativi oneri, peraltro non quantificati, non troverebbero copertura nelle risorse che lo Stato attribuisce alla Regione. Le censurate norme regionali – analogamente al precedente comma 2 – introdurrebbero, quindi, una disciplina dei rapporti di lavoro e un trattamento economico difformi da quanto disposto dalla normativa statale (di cui al menzionato d.P.C.m. 1° aprile 2008), richiamata dalla norma di attuazione e, comportando oneri aggiuntivi non quantificati e privi di copertura finanziaria, eccederebbero dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute, violando al contempo l’art. 117, terzo comma, e l’art. 81 Cost.;

che con memoria depositata il 4 agosto 2011 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, rilevando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avversario

che, secondo la resistente, il trattamento economico dei medici di sanità penitenziaria è definito provvisoriamente dalla legge regionale impugnata, nelle more della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale. Sicché, il citato art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in oggetto non comporterebbe alcuna violazione dei princìpi generali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto l’art. 5, comma 3, della medesima legge regionale ha espressamente stabilito che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalle predette disposizioni avrebbero trovato copertura negli stanziamenti posti dalla Regione a carico del proprio bilancio, ove i fondi trasferiti dallo Stato non fossero risultati sufficienti a garantire l’esercizio delle suddette funzioni;

che in data 22 giugno 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri, essendo venute meno le motivazioni del ricorso a seguito dello ius superveniens di cui alla legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 27 marzo 2012, n. 11, recante «Modificazione alla legge regionale 10 maggio 2011, n. 11: Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria)», che ha sostituito l’art. 3 della legge regionale n. 11 del 2011, ha depositato atto di rinuncia, chiedendo l’estinzione del giudizio;

che con atto depositato il 28 giugno 2012 la Regione autonoma ha accettato la rinuncia.

Considerato che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012.