ORDINANZA N. 228
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 6, commi 3, lettere b) e c), 6, 7, 8, 10, 15, 18, 22, 26, 27, 28, 30 e 34, 8, commi 8, 9, 10, 12 (limitatamente alle parole: «8, 9, 10 e»), 14, 15, 16, 17 e 18, 11, commi 2, 3, lettera a), 4, 12, ultimo periodo, 16, 21, 22, 26, 29 (limitatamente alle parole: «e l’incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico»), 35, 42, 57, 61, 82, 83, 84, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109 (limitatamente alle parole: «Qualora il gestore dell’impianto sia cittadino residente nel territorio regionale o società con sede legale in Sicilia, gli oneri di cui sopra sono ridotti nella misura del 30 per cento»), 112, 113, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156 e 157 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 801 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 aprile 2012, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 26 aprile 2012, depositato in cancelleria il 7 maggio 2012 ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2012.
Udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 aprile 2012 e depositato il 7 maggio 2012, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto − in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l), m) e s), e terzo, e 120, della Costituzione, nonché agli art. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) − questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 801 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 aprile 2012;
che, delle disposizioni della suddetta delibera legislativa, il ricorrente ha impugnato, in particolare: 1) l’art. 1, comma 2, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; 2) l’art. 6, comma 3, lettere b) e c), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost.; 3) l’art. 6, commi 6, 7 e 8, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.; 4) l’art. 6, comma 10, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 5) l’art. 6, comma 15, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost.; 6) l’art. 6, comma 18, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera m), Cost.; 7) l’art. 6, comma 22, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 8) l’art. 6, comma 26, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 9) l’art. 6, commi 27 e 28, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; 10) l’art. 6, comma 30, in riferimento agli artt. 23, 117, primo comma, e 120 Cost. ed all’art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); 11) l’art. 6, comma 34, in riferimento all’art. 97 Cost.; 12) l’art. 8, comma 8, in riferimento all’art. 97 Cost.; 13) l’art. 8, comma 9, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost.; 14) l’art. 8, comma 10, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 15) l’art. 8, comma 12, limitatamente alle parole «8, 9, 10 e», in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 16) l’art. 8, commi 14, 15, 16 e 17, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; 17) l’art. 8, comma 18, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost.; 18) l’art. 11, comma 2, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.; 19) l’art. 11, comma 3, lettera a), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.; 20) l’art. 11, comma 4, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.; 21) l’art. 11, comma 12, ultimo periodo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.; 22) l’art. 11, comma 16, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.; 23) l’art. 11, commi 21 e 22, in riferimento agli artt. 9, 11, 97, 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), Cost.; 24) l’art. 11, comma 26, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 25) l’art. 11, commi 29, limitatamente all’inciso «e l’incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico», e 35, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; 26) l’art. 11, comma 42, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost.; 27) l’art. 11, comma 57, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; 28) l’art. 11, comma 61, in riferimento agli artt. 3, 97, e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; 29) l’art. 11, commi 82, 83 e 84, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; 30) l’art. 11, commi 86, 88, 92, 93, 94, 95 e 96, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 31) l’art. 11, comma 97, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.; 32) l’art. 11, comma 102, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 33) l’art. 11, comma 103, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.; 34) l’art. 11, comma 105, in riferimento all’art. 97 Cost.; 35) l’art. 11, comma 109, limitatamente alle parole: «Qualora il gestore dell’impianto sia cittadino residente nel territorio regionale o società con sede legale in Sicilia, gli oneri di cui sopra sono ridotti nella misura del 30 per cento», in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, e 120 Cost.; 36) l’art. 11, comma 112, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 37) l’art. 11, comma 113, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., e all’art. 14 del R.d.lgs. n. 455 del 1946; 38) l’art. 11, comma 116, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., e all’art. 17 del R.d.lgs. n. 455 del 1946; 39) l’art. 11, comma 118, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 37) l’art. 11, comma 120, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; 38) l’art. 11, commi 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 39) l’art. 11, comma 129, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost.; 40) l’art. 11, commi 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.; 41) l’art. 11, comma 142, in riferimento agli artt. 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.; 42) l’art. 11, comma 146, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.; 43) l’art. 11, comma 147, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 44) l’art. 11, comma 148, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.; 45) l’art. 11, comma 152, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 46) l’art. 11, comma 153, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 Cost.; 47) l’art. 11, commi 154, 155, 156 e 157, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.;
che la Regione siciliana non si è costituita nel giudizio costituzionale;
che, come rappresentato anche dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nella memoria depositata il 25 maggio 2012, successivamente alla proposizione del ricorso, l’impugnata delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l), m) e s), e terzo, e 120, della Costituzione, nonché agli artt. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – degli artt. 1, comma 2, 6, commi 3, lettere b) e c), 6, 7, 8, 10, 15, 18, 22, 26, 27, 28, 30 e 34, 8, commi 8, 9, 10, 12 (limitatamente alle parole: «8, 9, 10 e»), 14, 15, 16, 17 e 18, 11, commi 2, 3, lettera a), 4, 12, ultimo periodo, 16, 21, 22, 26, 29 (limitatamente alle parole: «e l’incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico»), 35, 42, 57, 61, 82, 83, 84, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109 (limitatamente alle parole: «Qualora il gestore dell’impianto sia cittadino residente nel territorio regionale o società con sede legale in Sicilia, gli oneri di cui sopra sono ridotti nella misura del 30 per cento»), 112, 113, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156 e 157 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 801 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 aprile 2012;
che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l’istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall’Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando cosí di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 251 del 2011; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 28, n. 27, n. 12 e n. 11 del 2012);
che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012.