Ordinanza n.180 del 2012

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ORDINANZA N. 180

ANNO 2012

 

[ELG:COLLEGIO]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                      QUARANTA                        Presidente

-           Franco                        GALLO                                   Giudice

-           Luigi                           MAZZELLA                                 "

-           Gaetano                      SILVESTRI                                   "

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Marta                          CARTABIA                                  "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, nel procedimento vertente tra A.D.M. e la Provincia di Napoli, con ordinanza del 7 dicembre 2011, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che con ordinanza del 7 dicembre 2011, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da A.D.M. quale legale rappresentante di una impresa di recupero rifiuti avverso provvedimenti adottati in base a disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione, degli artt. 135, comma 1, lettera e), 15, comma 5, e 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo);

che l’ordinanza è stata pronunciata nella fase cautelare del giudizio a quo;

che l’art. 135, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 104 del 2010 attribuiva alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, comma 1, lettera p), del medesimo decreto;

che l’art. 133, comma 1, lettera p), con riferimento alle materie di giurisdizione esclusiva, indica: «le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati»;

che l’art. 16 del d.lgs. n. 104 del 2010 prevede che la competenza di cui agli artt. 13 e 14 sia inderogabile anche in ordine alle misure cautelari e il difetto di competenza sia rilevato anche d’ufficio, con ordinanza che indichi il giudice competente;

che, ai sensi dell’art 15, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010 «quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se se non ritiene di provvedere ai sensi dell’articolo 16, comma 2, richiede di ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente»;

che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che la controversia riguarda la materia dei rifiuti e le norme richiamate inibiscono la decisione dell’impugnativa e, altresì, dell’istanza cautelare, imponendo la rilevazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il remittente lamenta la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto, ai sensi dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, era stata conferita per «assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo», non contemplando, quindi, l’introduzione di ulteriori ipotesi di competenza funzionale del TAR Lazio; la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza della legge, in quanto la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi TAR, fondati sull’efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo; la violazione del principio del giudice naturale, di cui all’art. 25 Cost., in quanto per giudice naturale si deve intendere, rispetto alla competenza territoriale, il giudice più idoneo a decidere la controversia in base ad un criterio di collegamento effettivo, ragionevole ed appropriato, tra la controversia stessa e l’organo giurisdizionale; la violazione dell’art. 125 Cost., che pone sullo stesso piano tutti gli organi giudiziari di primo grado, aventi pari funzioni, creando una asimmetria tra il Tribunale amministrativo con sede in Roma e gli altri su tutto il territorio nazionale; nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per la maggiore difficoltà ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l’azione o per resistere innanzi al TAR Lazio;

che il giudice rimettente osserva, altresì, che l’art. 15, comma 5, e l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui inibiscono di pronunciarsi sull’istanza cautelare nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia, risultano in contrasto con l’art. 24, primo comma, e con l’art. 111, primo comma, Cost., in quanto la tutela cautelare è garanzia essenziale e strumento necessario per l’effettivo soddisfacimento dei diritti e degli interessi legittimi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che sia disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente o in subordine la questione sia dichiarata inammissibile, osservando che, dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’art 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2011, n. 273, che ha sostituito la disposizione contenuta nell’art. 135, comma 1, lettera e), oggi impugnato, per cui il nuovo testo prevede che sono devolute alla competenza inderogabile del TAR del Lazio «le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita della legittimità costituzionale degli articoli 135, comma 1, lettera e), 15, comma 5, e 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione;

che l’art. 135, comma 1, lettera e), è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lettera nn), n. 3), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), che ha eliminato il riferimento all’art. 133, lettera p), del medesimo testo normativo;

che il nuovo testo dell’art. 135 del d.lgs. n. 195 del 2011, alla lettera e) prevede ora espressamente la competenza inderogabile del TAR del Lazio solo per le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

che il d.lgs. n. 195 del 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2011, n. 273, senza alcuna specifica previsione circa la data di entrata in vigore, risulta entrato in vigore successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione;

che, a seguito di tale modifica normativa non sono più attribuite alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti;

che, pertanto, la disposizione censurata è stata modificata nel senso auspicato dal giudice rimettente, in quanto per le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti devono applicarsi i criteri di riparto della competenza di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 104 del 2010;

che, di conseguenza, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti, alla luce del descritto ius superveniens, la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo, come già disposto da questa Corte con le ordinanze n. 56 e n. 132 del 2012 per identiche questioni sollevate dal medesimo Tribunale amministrativo regionale.

[ELG:DISPOSITIVO]

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.