ORDINANZA N. 128
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge della Regione Piemonte 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2011 ed iscritto al n. 117 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 3 ottobre 2011 e depositato il successivo 6 ottobre, ha proposto – in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge della Regione Piemonte 27 luglio 2011, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di commercio»;
che il ricorrente – premesso che il censurato art. 4 modifica l’art. 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) – osserva in particolare che il comma 1 di detto art. 4 dispone che «il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica non rientrano nell’ámbito di applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto attività non limitate dalla scarsità delle risorse naturali o dalle capacità tecniche disponibili e per i motivi imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 59/2010, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica, al mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale e alla tutela dei consumatori»; e precisa che «la durata della validità delle concessioni è disciplinata dalla normativa vigente»;
che il ricorrente – sottolineato che il citato art. 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 riproduce l’art. 12 della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), esplicitando altresì il principio contenuto nel punto 62 del considerando premesso alla direttiva stessa, che richiede l’applicazione di una procedura selettiva per le autorizzazioni il cui numero sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili – osserva che la norma regionale impugnata, contrariamente a quella statale, afferma viceversa in maniera apodittica che il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica non rientrano nell’ámbito di applicazione della norma statale medesima;
che, in tal modo, la norma medesima fornisce una interpretazione autentica della legge statale – escludendone l’applicazione nel territorio della Regione – così violando la potestà legislativa dello Stato in relazione all’art. 117, comma 2, lettera l), Cost., in quanto, indipendentemente dalla correttezza, l’emanazione di una norma interpretativa non è consentita al legislatore regionale, in quanto ciò presupporrebbe la sussistenza della potestà legislativa in capo all’organo legiferante;
che inoltre – considerato che il commercio ambulante può svolgersi unicamente sul suolo pubblico disponibile a tal fine e che, visto il carattere circoscritto di tale risorsa, le norme comunitarie e nazionali impongono, per consentire un accesso al mercato su base paritaria, che le autorizzazioni alla vendita nei mercati ambulanti abbiano durata limitata – il ricorrente deduce altresì il contrasto della norma regionale con i princìpi comunitari contenuti nelle citate norme della citata direttiva 2006/123/CE nonché del decreto legislativo n. 59 del 2010, in violazione quindi dell’art. 117, primo comma, Cost., per mancato rispetto dei vincoli comunitari, nonché della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui al successivo secondo comma, lettera e);
che infine, secondo il ricorrente, le medesime considerazioni valgono anche in relazione al successivo art. 5, che – sostituendo l’art. 11 della citata legge regionale n. 28 del 1999 ed introducendo apposite disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, senza recepire i princìpi di cui al ricordato art. 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, in particolare per quel che riguarda il divieto del rinnovo automatico delle concessioni – viene quindi anch’esso impugnato per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost.;
che si è costituita la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, concludendo per la non fondatezza della questione, osservando che, dai dati forniti dall’Osservatorio regionale del commercio, emerge che nei mercati piemontesi vi è un numero elevato di posteggi liberi; sicché, in assenza di scarsità di risorse naturali o di capacità tecniche disponibili, l’ingresso di nuove imprese nel mercato è sempre assicurato, permettendo altresì di porre freno a fenomeni di evasione e abusivismo nel comparto;
che – previa delibera del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2012, adottata sulla base della conforme relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport – con atto depositato il 28 febbraio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, in ragione della intervenuta modifica delle norme impugnate ad opera della sopravvenuta legge regionale 6 dicembre 2011, n. 22, recante «Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio)»;
che, a sua volta, la Regione Piemonte, con delibera della Giunta del 19 marzo 2012, ha ritualmente accettato la rinuncia.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 9 del 2012, n. 342, n. 292 e n. 256 del 2011).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.