ORDINANZA N. 292
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l’anno 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 febbraio-3 marzo 2011, depositato presso la cancelleria il 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che con ricorso notificato il 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ric. n. 15 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l’anno 2011), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
che la disposizione impugnata al comma 1 stabilisce: «La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo, per eventi eccezionali, quali:
a) azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;
b) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedano la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l’attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;
c) attività relative all’evento Italia 150.»;
che il comma 2 aggiunge: «È autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.»;
che il ricorrente ritiene invasa la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, poiché, in contrasto con gli artt. da 40 a 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il legislatore regionale avrebbe «inciso sulla misura degli importi delle retribuzioni» in deroga alla contrattazione collettiva, cui sarebbe invece riservata tale determinazione nel quadro del rapporto privatizzato di pubblico impiego;
che sarebbero altresì lesi gli artt. 3 e 97 Cost. «in quanto il personale del comparto si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione e quantificazione degli emolumenti da percepire in sede di contrattazione»;
che si è costituita la Regione Piemonte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato;
che, secondo la difesa regionale, la disposizione impugnata costituirebbe applicazione dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto Regioni ed enti locali, siglato il 1° aprile 1999, e delle successive modifiche intervenute, sfuggendo così a censura.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l’anno 2011), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
che la disposizione impugnata è stata sostituita dall’art. 36 della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011);
che, a seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, ha rinunciato al ricorso;
che la Regione, con delibera della Giunta, ha accettato la rinuncia;
che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, accettata dalle parti costituite, estingue il processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011.