Ordinanza n. 97 del 2012

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ORDINANZA N. 97

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Alfonso                         QUARANTA                                  Presidente

-  Franco                          GALLO                                             Giudice

-  Luigi                              MAZZELLA                                           ”

-  Sabino                           CASSESE                                              ”

-  Giuseppe                       TESAURO                                             ”

-  Paolo Maria                  NAPOLITANO                                     ”

-  Giuseppe                       FRIGO                                                   ”

-  Paolo                            GROSSI                                                 ”

-  Giorgio                          LATTANZI                                            ”

-  Aldo                              CAROSI                                                ”

-  Marta                            CARTABIA                                           ”

-  Sergio                           MATTARELLA                                     ”

-  Mario Rosario                                                                              MORELLI           ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a séguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (atti Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Silvio Berlusconi nei confronti dell’on. Antonio Di Pietro, promosso dal Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma, con ricorso del 25 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 1° dicembre 2011 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, il Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma, con ricorso del 25 ottobre 2011, depositato il 1° dicembre 2011, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del 22 settembre 2010 (atti Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A), con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, è stata avanzata domanda risarcitoria da parte di Antonio Di Pietro nei confronti del deputato Silvio Berlusconi, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo quanto riferito dal medesimo giudice: a) il dottor Di Pietro ha proposto domanda di risarcimento dei danni derivati dalle «diffamazioni e falsità» di cui si era reso responsabile il convenuto Berlusconi con le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione televisiva della RAI «Porta a porta», condotta da Bruno Vespa ed andata in onda il 10 aprile 2008; b) il deputato Berlusconi, durante l’indicata trasmissione, aveva affermato, tra l’altro, che: «Di Pietro è un emerito bugiardo. Tenga presente che non ha nemmeno una laurea valida […]. Mi rivolgo qui al Ministro dell’istruzione in carica per vedere se può sottoporre a custodia sicura le documentazioni che esistono presso l’Università circa la laurea del signor Di Pietro. Mi rivolgo al Ministro della giustizia per vedere che possa fare la stessa cosa, per sottoporre a custodia i documenti con cui il signor Di Pietro si è rivolto alla magistratura e ha fatto due o tre concorsi per la magistratura. Non ha mai presentato il diploma originale di laurea. Ha sempre presentato dei certificati, che tra l’altro sono diversi uno dall’altro, sia per il voto di un esame, sia per quanto riguarda la data di un esame. Quindi la sua è una cosiddetta laurea dei servizi, che i servizi hanno chiesto ai professori dell’università di cui nessuno si ricorda di Di Pietro. […] Quindi il signor Di Pietro non è solo un uomo che mi fa orrore perché non rispetta gli altri e perché ha scaraventato in galera, rovinando le vite degli altri cittadini, è un assoluto bugiardo»; c) per le medesime dichiarazioni pende a carico del deputato Berlusconi, per il reato di diffamazione aggravata, un procedimento penale davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo, il quale ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con riferimento alla stessa dichiarazione di insindacabilità deliberata dalla Camera dei deputati in data 22 settembre 2010; d) a séguito dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice civile – sollevata dal convenuto ai sensi degli artt. 68 Cost. e 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 – e della conseguente trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, quest’ultima aveva comunicato che l’Assemblea, nella seduta del 22 settembre 2010, aveva deliberato che le suddette dichiarazioni, indicate dall’attore nel giudizio civile come generatrici del danno, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ed erano, perciò, insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.; e) la Camera dei deputati aveva allegato alla predetta comunicazione copia della relazione della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A) e del «Resoconto stenografico» della seduta assembleare;

che, per il giudice a quo, non vi sarebbero, nella specie, i presupposti della prerogativa di insindacabilità deliberata dalla Camera dei deputati, perché non risulterebbe alcun atto tipico della funzione parlamentare riferibile al deputato Berlusconi che possa far ritenere sussistere tra tale funzione e le sopra riportate dichiarazioni (rese, tra l’altro, extra moenia) il “nesso funzionale” richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che il giudice ricorrente osserva, al riguardo, che le dichiarazioni indicate dall’attore come generatrici di danno attengono alle concrete modalità di conseguimento del diploma di laurea da parte dell’attore medesimo e – anche ove potessero essere inquadrate nel contesto del dibattito sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (tema poi trattato nel corso della stessa trasmissione televisiva) ovvero del generale conflitto politico elettorale esistente tra le parti – non risultano collegate funzionalmente ad alcuna attività parlamentare, anche atipica;

che il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento della impugnata delibera di insindacabilità.

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che analogo conflitto, sollevato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo nei confronti della medesima deliberazione della Camera dei deputati, è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 147 del 2011;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.