ORDINANZA N. 48
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito», promosso con ordinanza depositata il 24 maggio 2011 dal Giudice di pace di Anzio nel giudizio vertente tra Patrizia De Annuntiis e la s.p.a Acqualatina, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti l’atto di costituzione di Patrizia De Annuntiis e l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio nel quale una utente del servizio idrico integrato aveva richiesto alla s.p.a. Acqualatina, gestore di tale servizio, la ripetizione delle somme pagate a titolo di canone di utenza, perché questo era stato fissato in misura «esagerata e sproporzionata comunque al valore di mercato del bene fornito», il Giudice di pace di Anzio, con ordinanza depositata il 24 maggio 2011, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato va determinata tenendo conto anche «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito»;
che il rimettente premette che: a) la s.p.a. Acqualatina era stata prescelta dall’Autorità di àmbito territoriale ottimale (ATO) n. 4, «Lazio Meridionale Latina», quale gestore del locale servizio idrico integrato; b) tale gestore è una società mista a prevalente capitale pubblico (detenuto, per il 51%, dai 38 Comuni dell’ATO n. 4 e, per il 49%, dal gruppo multinazionale Veolia Environnement, con sede a Parigi, «n. 1 al mondo nei servizi idrici»); c) il contratto di gestione con la suddetta s.p.a. non prevede alcun rischio d’impresa per il partner privato, in quanto le eventuali perdite gravano «esclusivamente sul socio pubblico»; d) la parte attrice aveva sollevato «eccezioni di incostituzionalità della vigente normativa sull’acqua pubblica» e formulato «una richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia della UE per abuso di posizione dominante»;
che, poste tali premesse, il giudice a quo afferma che la sollevata questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata, perché la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proprio con riferimento alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito»;
che, quanto alla rilevanza, il giudice rimettente osserva che, per effetto dell’accoglimento della questione, verrebbe eliminata dalla tariffa idrica la quota relativa alla remunerazione del capitale investito e, pertanto, si ridurrebbe l’entità dei canoni dei quali la parte attrice lamenta l’eccessiva «gravosità»;
che, nel giudizio di legittimità costituzionale, si è costituita l’utente del servizio idrico integrato, parte attrice nel giudizio principale, ed ha chiesto alla Corte di provvedere all’«abrogazione» della disposizione oggetto della sollevata questione, perché tale disposizione, nell’addossare sull’utente di un bene demaniale quale l’acqua – invece che sull’impresa e sull’imprenditore –, il costo del capitale investito, contrasta con i princípi fondamentali della Costituzione e con l’utilità sociale ed arreca, altresí, danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, in violazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel presente giudizio concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione;
che, in particolare, quanto all’eccepita inammissibilità, la difesa dello Stato rileva che, nell’ordinanza di rimessione, non sono indicati i parametri costituzionali che si assumono violati e manca, altresí, ogni motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione;
che, quanto alla dedotta infondatezza, la medesima difesa osserva che la sopravvenienza, nelle more, dell’abrogazione referendaria della normativa denunciata «non elimina la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”, considerato che coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio è la copertura dei costi», in quanto l’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 richiede comunque l’equilibrio economico finanziario della gestione del servizio idrico, cioè la «piena copertura da parte della tariffa dei costi dei fattori produttivi», con la conseguenza che «resta ormai escluso che il carattere remunerativo della tariffa possa essere inteso quale elemento essenziale e caratterizzante della nozione, di derivazione comunitaria […] di “rilevanza economica” del servizio idrico integrato».
Considerato che il Giudice di pace di Anzio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata tenendo conto anche «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito»;
che la sollevata questione non ha perso di rilevanza in conseguenza della sopravvenuta abrogazione della normativa denunciata, a decorrere dal 21 luglio 2011, per effetto del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 (Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell’articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito), emesso a séguito dell’esito positivo del referendum abrogativo;
che, infatti, tale abrogazione referendaria, non avendo effetto retroattivo, non è idonea ad incidere sui rapporti giuridici oggetto di esame nel giudizio principale, tutti anteriori alla suddetta data del 21 luglio 2011;
che il rimettente muove dall’erroneo presupposto che la valutazione di ammissibilità del referendum abrogativo popolare riguardante la disposizione denunciata – valutazione effettuata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 2011 – implica un dubbio di legittimità costituzionale della medesima disposizione;
che, in forza di tale presupposto, il giudice a quo, nel sollevare la questione, non indica né i parametri costituzionali che sarebbero violati dalla denunciata disposizione né le ragioni dell’asserito contrasto con la Costituzione, ma si limita a rinviare alla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011, che ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo popolare;
che, contrariamente all’assunto del Giudice di pace, la pronuncia di ammissibilità di un quesito referendario non comporta, come piú volte affermato da questa Corte, alcuna valutazione circa la fondatezza di eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa oggetto di referendum (ex plurimis, sentenza n. 13 del 2012), con la conseguenza che da detta pronuncia di ammissibilità «non è […] lecito trarre conseguenze circa la conformità o meno a Costituzione della menzionata normativa» (sentenza n. 45 del 2005);
che, in coerenza con tale impostazione, la richiamata sentenza n. 26 del 2011 ha espressamente escluso di aver esercitato un controllo di costituzionalità sul denunciato art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 («Non è […] in discussione, in questa sede, la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa oggetto dell'iniziativa referendaria»);
che, pertanto, il rinvio alla sentenza di questa Corte n. 26 del 2001, effettuato dal rimettente a sostegno della sollevata questione senza addurre alcuna ulteriore argomentazione e senza indicare i parametri costituzionali violati, si risolve nel difetto di motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione e rende quest’ultima manifestamente inammissibile;
che tale causa di manifesta inammissibilità assorbe quella derivante dal fatto che il rimettente, omettendo di indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di prendere in considerazione l’eccezione, prospettata dalla parte attrice, di incompatibilità della denunciata disposizione rispetto alla normativa dell’Unione europea in tema di divieto di abuso di posizione dominante, non ha motivato sulla rilevanza della questione stessa;
che infatti il giudice a quo, per effetto di tale lacuna motivazionale, non ha dato conto delle ragioni per le quali ha stimato di avere adempiuto l’onere su di lui gravante di risolvere – eventualmente con l’ausilio della Corte di giustizia dell’Unione europea, in forza dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e comunque in via prioritaria rispetto all’incidente di costituzionalità – il dubbio prospettato nel giudizio principale circa la compatibilità della norma nazionale con disposizioni dell’Unione europea ad effetto diretto (su tale onere, ex plurimis, sentenze n. 415 e n. 102 del 2008, n. 284 del 2007; ordinanze n. 25 del 2010 e n. 454 del 2006) e, pertanto, non ha fornito alcuna spiegazione sulla necessità di applicare, nel giudizio principale, la disposizione impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato va determinata tenendo conto anche «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito», sollevata Giudice di pace di Anzio con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.