Ordinanza n. 5 del 2012

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ORDINANZA N. 5

ANNO 2012

 

Commenti alla decisione di

 

I. Giovanni Serges, Usi e abusi della reviviscenza nella giurisprudenza costituzionale, per g.c. di Federalismi.it

 

II. Paola Torretta, Ancora sull’inammissibilità della ‘reviviscenza’ da abrogazione referendaria. Nota a Corte cost. n. 5/2015, per g.c. di Federalismi.it

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alfonso                    QUARANTA                                 Presidente

-    Franco                      GALLO                                          Giudice

-    Luigi                         MAZZELLA                                      "

-    Gaetano                    SILVESTRI                                        "

-    Sabino                      CASSESE                                           "

-    Giuseppe                  TESAURO                                          "

-    Paolo Maria              NAPOLITANO                                  "

-    Giuseppe                  FRIGO                                                "

-    Alessandro               CRISCUOLO                                     "

-    Paolo                        GROSSI                                              "

-    Giorgio                     LATTANZI                                        "

-    Aldo                         CAROSI                                             "

-    Marta                        CARTABIA                                       "

-    Sergio                       MATTARELLA                                 "

-    Mario Rosario        MORELLI                                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 39, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), promosso dal Giudice di pace di Genova nel procedimento vertente tra P.G. e il Comune di Genova con ordinanza del 12 novembre 2010, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Giudice di pace di Genova, con ordinanza del 12 novembre 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 39, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non prevede, per la costituzione in giudizio dei soggetti legittimati passivi indicati nel successivo art. 4-bis, un termine minimo che dovrebbe necessariamente intercorrere tra la data di notifica del ricorso e quella fissata per l’udienza di comparizione delle parti;

che il giudizio a quo ha ad oggetto un ricorso, ex art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni, avverso un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Genova, in data 12 febbraio 2010, per violazione dell’art. 7, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 74,00;

che il Giudice di pace di Genova evidenzia che l’art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2010 ha novellato l’art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, modificando il comma 3 nel senso che segue: «Il ricorso ed il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della Cancelleria, all’opponente o, nel caso in cui sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis» ed ha introdotto il comma 3-bis, il quale così prescrive: «tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso»;

che, a parere del rimettente, la mancata previsione di un termine minimo per la costituzione in giudizio dei soggetti legittimati passivi, tra la data di notificazione del ricorso e quella dell’udienza di comparizione delle parti, indicati nel successivo art. 4-bis, incide su interessi di rango costituzionale;

che risulterebbe violato, in primo luogo, il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. perché la parte resistente potrebbe vedersi notificare il ricorso lo stesso giorno dell’udienza ovvero solo pochi giorni prima senza avere il tempo necessario per svolgere un’adeguata difesa consistente nell’esaminare i motivi del ricorso, predisporre scritti difensivi, indicare fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire a confutare gli argomenti del ricorrente;

che, secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe anche il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., determinando una palese disparità di trattamento tra il ricorrente, al quale, ai sensi dell’art. 204-bis, comma 1, è riconosciuto il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione per proporre ricorso in opposizione e la parte opposta che potrebbe vedere ridotto ad un solo giorno il termine per costituirsi in giudizio;

che la norma censurata opererebbe una ingiustificata discriminazione tra ricorrente in opposizione e parte opposta, ponendosi in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost. il quale prevede che ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità;

che il rimettente, infine, pur ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, non sospende il processo e ne dispone la prosecuzione «atteso che il giudizio può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale»;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, quanto all’inammissibilità, l’Avvocatura dello Stato rileva che la questione difetta di rilevanza perché il rimettente nel disporre la prosecuzione del giudizio ha affermato che lo stesso «può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale», ciò in palese violazione dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, inoltre, la rilevanza della questione di costituzionalità sarebbe meramente ipotetica ed eventuale, mancando la necessaria pregiudizialità rispetto alla decisione del giudizio principale, e, anzi, con l’espressa esclusione della sua sussistenza;

che la questione sarebbe comunque manifestamente infondata per l’erroneità del presupposto interpretativo dell’art. 204-bis del codice della strada che il rimettente non avrebbe letto ed interpretato in modo sistematico;

che, in particolare, il comma 2 della predetta disposizione prevede che il ricorso al giudice di pace si propone secondo le modalità stabilite dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e secondo il procedimento fissato dall’art. 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe ivi previste;

che l’art. 23 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che il giudice fissa l’udienza con decreto in calce al ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria dieci giorni prima dell’udienza fissata copia del rapporto e degli atti relativi all’accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

che, pertanto, secondo l’Avvocatura dello Stato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente, il termine minimo per la costituzione in giudizio dei soggetti legittimati passivi sarebbe quello stabilito dal citato art. 23, al quale l’art. 204-bis del codice della strada espressamente rinvia per lo svolgimento delle attività difensive del convenuto nel procedimento davanti al giudice di pace;

che tra la data di notifica del ricorso e la data di fissazione dell’udienza di prima comparizione deve quindi necessariamente decorrere il termine minimo di dieci giorni nei quali l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato si può costituire o deve comunque depositare gli atti relativi;

che in base a tale interpretazione la questione dovrebbe ritenersi infondata in ordine a entrambi i parametri evocati.

Considerato che il Giudice di pace di Genova, con ordinanza del 12 novembre 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 39, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non prevede per la costituzione in giudizio dei soggetti legittimati passivi indicati nel successivo art. 4-bis, un termine minimo che dovrebbe necessariamente intercorrere tra la data di notifica del ricorso e quella fissata per l’udienza di comparizione delle parti;

che, secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 24 della Costituzione «perché i soggetti legittimati passivi potrebbero vedersi notificare il ricorso lo stesso giorno dell’udienza ovvero solo pochi giorni prima senza quindi poter predisporre adeguata difesa»;

che sarebbe violato anche l’art. 3 Cost., sussistendo una palese disparità di trattamento tra il ricorrente, al quale, ai sensi dell’art. 204-bis, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, è riconosciuto il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione per proporre ricorso in opposizione e la parte opposta, che potrebbe vedere ridotto ad un solo giorno il termine per costituirsi in giudizio;

che, infine, la norma censurata opererebbe una ingiustificata discriminazione tra ricorrente in opposizione e parte opposta, ponendosi in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost. il quale prevede che ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità;

che la questione è manifestamente inammissibile perché il Giudice di pace rimettente, pur affermando di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, non ha sospeso il processo e ne ha disposto la prosecuzione con la seguente motivazione: «atteso che il giudizio può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità»;

che l’art. 23 della legge n. 87 del 1953 dispone che l’autorità giurisdizionale, «qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale […] dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte e sospende il giudizio in corso»;

che nel caso di specie si concretizza una duplice violazione del citato art. 23 perché il Giudice di pace solleva una questione dalla quale, come lui stesso afferma, non dipende la definizione del giudizio e, al contempo, non sospende il processo;

che la Corte ha più volte affermato che «l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nel prevedere che la questione di legittimità costituzionale può essere “rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio”, non ha conferito al giudice la facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui è investito» e che «l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel richiedere il requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma costituzionale» (ordinanze n. 130 del 1998, n. 225 del 1982 e n. 130 del 1971);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 39, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2012.