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Letta all’udienza del 25 gennaio 2011, allegata alla
sentenza 11
febbraio 2011, n. 44
ANNO 2011
ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
Rilevato che la Regione Campania risulta essersi costituita
nel presente giudizio sulla base di decreto dirigenziale del Coordinatore
dell’Avvocatura della Regione Campania e, dunque, in assenza di delibera di
Giunta;
che tale costituzione in giudizio è
stata già dichiarata inammissibile in relazione ad altri capi del ricorso
decisi da questa Corte con separata sentenza (n. 331 del 2010);
che nella pronuncia citata da ultima
questa Corte ha affermato il principio che, nei giudizi di legittimità
costituzionale in via principale, anche la costituzione in giudizio, oltre che
la proposizione del ricorso, deve essere deliberata dalla Giunta regionale,
secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), cui
si è adeguato l’art. 51 dello statuto (legge statutaria della Regione Campania 28
maggio 2009, n. 6);
che, nelle more, la Regione Campania ha
fatto pervenire una delibera di Giunta, datata 30 dicembre 2010, con la quale
si ratifica la delibera del predetto responsabile e in udienza ha chiesto di
essere ammessa alla discussione;
che, a norma dell’art. 32, u.c., legge
11 marzo 1953, n. 87, i termini per la costituzione nel giudizio di
costituzionalità, tanto in via incidentale tanto in via principale, devono
essere considerati perentori (v. sentenze n. 364 del 2010;
n. 160 del 2006;
n. 397 del 2005);
che, invero, la delibera adottata da un
organo meramente amministrativo deve considerarsi radicalmente nulla in quanto
non idonea a produrre qualsivoglia effetto, ivi compreso quello di interrompere
il termine perentorio per la costituzione in giudizio;
che, a causa di tale perentorietà, l’adozione
da parte della Giunta di una delibera di cosiddetta "ratifica” della
costituzione in giudizio deliberata dall’organo incompetente potrebbe produrre
effetti solo a condizione che intervenga entro i termini perentori di
costituzione in giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la costituzione in
giudizio della Regione Campania.
F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente