ORDINANZA N. 160
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 23 aprile 2004 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, nel procedimento penale a carico di E. A. D., iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ordinanza del 23 aprile 2004 (pervenuta alla Corte l’11 marzo 2005), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), «in quanto non estende gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio quali previsti e specificati dall’art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 anche in favore del difensore di ufficio di persona irreperibile»;
che il rimettente – chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di taluni imputati in ordine ai reati di detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti – rammenta che, all’udienza preliminare del 30 gennaio 2004, il difensore d’ufficio di un imputato, che «risulta agli atti come persona irreperibile», ha eccepito l’incostituzionalità dell’art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002;
che, evidenzia ancora il giudice a quo, l’eccezione muove dalla constatazione che la disposizione denunciata, inserita nel Titolo III, della Parte III del citato d.P.R. riguardante la “Estensione a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale”, nello stabilire che l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio di persona irreperibile siano liquidati nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 84 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, «costringerebbe il difensore d’ufficio di persona irreperibile alla anticipazione di spese anche rilevanti, come nella specie, nella quale gli atti del procedimento sono raccolti in ben quindici volumi»;
che diversa sarebbe invece la posizione dei difensori «degli altri imputati, ammessi al gratuito patrocinio, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 107 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per effetto dell’ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite – quali le copie degli atti processuali necessarie per l’esercizio della difesa – mentre altre sono anticipate dall’erario», come «l’onorario e le spese agli avvocati»;
che, prosegue il rimettente nel dar conto dell’eccezione della parte, il procedimento penale in corso «costituisce il frutto di attività di ricerca della prova di notevole spessore e complessità, che ha comportato l’acquisizione di un ingente quantitativo di atti di indagine, la conoscenza e il possesso, in copia, dei quali costituisce un evidente diritto della difesa al fine di consentirle di esplicare pienamente le proprie prerogative»;
che, pertanto, «una lettura costituzionalmente orientata della normativa in esame dovrebbe consentire di estendere anche al difensore di ufficio di indagato/imputato irreperibile la disciplina, con relativi benefici, prevista dall’art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115», evitandosi in tal modo di equiparare ingiustamente «due situazioni del tutto differenti: l’impossibilità di presentare istanza da parte del soggetto irreperibile (in quanto, come tale, non a conoscenza della pendenza a suo carico di procedimento penale) e del suo difensore (come nel nostro caso) e l’inerzia del soggetto difeso d’ufficio», sicché il “limitato effetto” di cui al Titolo III, della Parte III del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «dovrebbe anzitutto riguardare non tanto chi, impossibilitato, non presenti l’istanza, ma chi, pur informato dei benefici, coscientemente se ne sia disinteressato, almeno fino al momento di pagare il proprio legale»;
che – si afferma ancora nell’ordinanza di rimessione – un’istanza presentata in questa fase «da difensore di ufficio di persona irreperibile non deve comunque essere considerata inammissibile ovvero improcedibile, atteso che, nell’incertezza della disciplina, anche come emergente dall’art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pare opportuno che il difensore di indagato/imputato irreperibile presenti richiesta al fine di ottenere la liquidazione»;
che, evidenzia altresì il giudice a quo, il difensore dell’imputato sostiene, in ordine alla «dubbia costituzionalità dell’art. 117», che sarebbe violato, in primo luogo, l’art. 3 Cost., giacché «la disposizione, irragionevolmente, darebbe luogo ad una disparità di trattamento, qualora gli assistiti versino in una condizione di non abbienza, tra il difensore d’ufficio di persona irreperibile e il difensore d’ufficio di persona reperibile; solo questo ultimo, infatti, verrebbe a godere del più ampio regime della gratuità e dell’anticipazione delle spese, differendo la sua posizione, rispetto all’ammesso al solo rimborso e liquidazione, esclusivamente sulla base di una situazione di fatto, quale è la reperibilità del proprio assistito, che dovrebbe essere irrilevante, visti i fini, sopra evidenziati, della legge in esame»;
che sussisterebbe, inoltre, la lesione dell’art. 24 Cost., poiché «il diritto di difesa, garantito a tutti […] e, in particolare ai non abbienti, con appositi istituti, dallo stesso articolo al suo terzo comma, risulta leso nella sua effettività in quanto il difensore della persona irreperibile è costretto a sopportare anticipatamente le spese processuali; anticipazione che può richiedere, al fine di ricorrere a taluni strumenti difensivi (quali, ad esempio, una consulenza tecnica, un’indagine investigativa, un numero consistente di copie) un onere rilevante, talvolta difficilmente sostenibile, limitativo dell’agire del difensore»;
che ciò troverebbe conferma anche in quanto sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 194 del 1992), secondo cui «ove sia riconosciuta dall’ordinamento una situazione soggettiva azionabile in giudizio od uno strumento processuale di tutela, il soggetto non abbiente non può di fatto esserne escluso perché sprovvisto dei mezzi per agire e difendersi», dovendosi annoverare, fra tali mezzi, «quelli di natura finanziaria». Né, peraltro, potrebbe addursi che l’anticipazione delle spese al difensore d’ufficio di persona irreperibile comporti un aumento degli oneri a carico dello Stato; anzi, tali oneri verrebbero a diminuire «qualora vengano utilizzati servizi resi direttamente da uffici pubblici invece di servizi forniti da privati (si pensi, ad esempio, alle fotocopie di atti processuali)»;
che, infine, vi sarebbe la violazione dell’art. 111 Cost., in base alle stesse «argomentazioni sin qui esposte» e, segnatamente, in forza di quelle che fanno «riferimento alla impossibilità, di fatto, per la difesa, soprattutto in procedimenti penali, quali quello in esame, particolarmente complessi e corposi, di accedere ai necessari mezzi per approntare una difesa tecnicamente adeguata»;
che, così richiamata l’eccezione sollevata dal difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, il giudice a quo sostiene che il procedimento dinanzi ad esso pendente non possa «essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sopra prospettata», non potendo essere accolta l’istanza del difensore dell’imputato di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per conto del proprio assistito, «in quanto l’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevede soltanto, in favore dell’imputato, l’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale, e non anche l’ammissione al detto patrocinio»;
che tuttavia – osserva il rimettente – ciò comporterebbe «la gravosa conseguenza che al difensore dell’imputato irreperibile vengono liquidati l’onorario e le spese del procedimento da esso anticipati, soltanto a conclusione del procedimento, mentre il difensore di imputato reperibile usufruisce per contro gratuitamente delle copie degli atti processuali necessarie per l’esercizio del diritto di difesa, e allo stesso vengono anticipate dall’erario anche l’onorario e le altre spese – non gratuite – da quest’ultimo sostenute»;
che, dunque, la questione – si argomenta infine nell’ordinanza di rimessione – sarebbe non manifestamente infondata, in quanto «non si giustifica il diverso e peggiore trattamento dell’imputato irreperibile rispetto all’imputato reperibile, atteso che l’irreperibilità, considerata dall’art. 159 c.p.p., ha natura processuale, e si verifica tutte le volte in cui l’autorità procedente, dopo avere eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta alla individuazione della residenza o della dimora effettiva dell’imputato; impossibilità che quindi non può imputarsi tout court all’imputato, o ad una volontà subdola di lui, ragion per cui non si giustifica il trattamento in peius previsto dall’art. 117 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nei confronti del detto imputato irreperibile rispetto all’imputato reperibile»;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità ovvero per la non fondatezza della sollevata questione;
che, ad avviso della difesa erariale, il rimettente sembrerebbe prospettare una questione «in via astratta e preventiva», giacché non risulterebbe che il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile «abbia chiesto il rilascio gratuito delle copie degli atti vedendosi opporre un rifiuto»;
che, in ogni caso, l’Avvocatura sostiene che la prospettazione del giudice a quo sovrapporrebbe «istituti diversi (volti a soddisfare esigenze diverse)» e cioè l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la difesa d’ufficio, confondendo così «situazioni differenti quali la non abbienza e l’irreperibilità»;
che, peraltro, sarebbe incongrua la stessa comparazione che viene operata non già tra le situazioni, comunque disomogenee, della «persona non abbiente» e della «persona irreperibile», ma tra il «difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato» e il «difensore di imputato irreperibile», non essendo il difensore «il destinatario della tutela di cui all’art. 24 Cost.»;
che, infine, quanto alla dedotta violazione dell’art. 111 Cost., essa non sarebbe «minimamente» argomentata.
Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), «in quanto non estende gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio quali previsti e specificati dall’art. 107, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 anche in favore del difensore di ufficio di persona irreperibile»;
che, ad avviso del rimettente, non troverebbe giustificazione «il diverso e peggiore trattamento dell’imputato irreperibile rispetto all’imputato reperibile, atteso che l’irreperibilità, considerata dall’art. 159 c.p.p., ha natura processuale» e «non può imputarsi tout court all’imputato, o ad una volontà subdola di lui»;
che, peraltro, il giudice a quo, nell’aderire alle ragioni che sorreggono l’eccezione di incostituzionalità proposta, nel corso dell’udienza preliminare, dal difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile che è chiamato a giudicare, precisa che:
- sarebbe violato l’art. 3 Cost., giacché «la disposizione, irragionevolmente, darebbe luogo ad una disparità di trattamento, qualora gli assistiti versino in una condizione di non abbienza, tra il difensore d’ufficio di persona irreperibile e il difensore d’ufficio di persona reperibile; solo quest’ultimo, infatti, verrebbe a godere del più ampio regime della gratuità e dell’anticipazione delle spese, differendo la sua posizione, rispetto all’ammesso al solo rimborso e liquidazione, esclusivamente sulla base di una situazione di fatto, quale è la reperibilità del proprio assistito, che dovrebbe essere irrilevante, visti i fini, sopra evidenziati, della legge in esame»;
- sussisterebbe contrasto con l’art. 24 Cost., poiché «il diritto di difesa, garantito a tutti […] e, in particolare ai non abbienti, con appositi istituti, dallo stesso articolo al suo terzo comma, risulta leso nella sua effettività in quanto il difensore della persona irreperibile è costretto a sopportare anticipatamente le spese processuali; anticipazione che può richiedere, al fine di ricorrere a taluni strumenti difensivi (quali, ad esempio, una consulenza tecnica, un’indagine investigativa, un numero consistente di copie) un onere rilevante, talvolta difficilmente sostenibile, limitativo dell’agire del difensore»;
- sarebbe, infine, leso l’art. 111 Cost., per le stesse «argomentazioni sin qui esposte» e, segnatamente, alla luce di quelle che fanno «riferimento alla impossibilità, di fatto, per la difesa, soprattutto in procedimenti penali, quali quello in esame, particolarmente complessi e corposi, di accedere ai necessari mezzi per approntare una difesa tecnicamente adeguata»;
che, preliminarmente, non può trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità della questione avanzata dall’Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che la stessa sarebbe prospettata «in via astratta e preventiva», non risultando che il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile «abbia chiesto il rilascio gratuito delle copie degli atti vedendosi opporre un rifiuto»;
che, invero, dall’ordinanza di rimessione, si evince che l’eccezione di incostituzionalità proposta dal difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, alla quale il rimettente ha aderito, segue un’istanza di ammissione a patrocinio presentata dallo stesso difensore per conto del proprio assistito al fine di vedersi estesi gli effetti più favorevoli della disciplina di cui all’art. 107 del d.P.R. n. 115 del 2002 e segnatamente quelli relativi alla gratuità delle copie degli atti processuali;
che, pertanto, a prescindere dalla correttezza o meno del descritto modus procedendi, non può ritenersi che, a fronte di una istanza difensiva volta, nella sostanza, ad ottenere quantomeno il rilascio gratuito di copie degli atti del processo in base alla disciplina dettata in favore della persona ammessa a gratuito patrocinio, la questione sia stata sollevata «in via astratta e preventiva»;
che, nel merito, la questione è manifestamente infondata sotto tutti i prospettati profili di censura;
che non è ravvisabile, in primo luogo, una violazione dell’art. 3 Cost., giacché il giudice a quo pone in comparazione situazioni disomogenee tra loro, quali l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e gli effetti che ad essa conseguono) e la difesa d’ufficio dell’imputato irreperibile;
che, difatti, l’ammissione al patrocinio, rispondendo ad un preciso vincolo costituzionale, posto dal comma terzo dell’art. 24 Cost., si radica sul presupposto della “non abbienza” (art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002), che si concretizza nella titolarità di un reddito non superiore ad una determinata soglia (art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002), da comprovare documentalmente da parte dell’interessato (art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002), che è tenuto personalmente a sottoscrivere l’istanza di ammissione al patrocinio, altrimenti inammissibile (art. 78 del d.P.R. n. 115 del 2002);
che ben diversa è, invece, la situazione processuale dell’imputato nei cui confronti non sia stato possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. e non abbiano avuto esito le ulteriori ricerche imposte dall’art. 159 cod. proc. pen.; donde, la prosecuzione del processo, una volta emesso il decreto di irreperibilità, con la nomina all’imputato, che ne sia privo, di un difensore d’ufficio, che lo rappresenti;
che la evidente disomogeneità degli istituti posti a raffronto rende peraltro incongruo il riferimento del rimettente ad una disparità di trattamento tra il difensore d’ufficio di persona irreperibile e il difensore d’ufficio di persona reperibile «qualora gli assistiti versino in una condizione di non abbienza», risultando intimamente contraddittorio affermare, alla luce della disciplina positiva sopra richiamata, la “non abbienza” dell’imputato irreperibile;
che, inoltre, una volta escluso che possa rilevare in favore dell’imputato irreperibile il dettato del terzo comma dell’art. 24 Cost., che investe la posizione della persona “non abbiente”, la disciplina di cui al denunciato art. 117, lungi dal contrastare con il secondo comma dello stesso art. 24, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore che si pone proprio nel solco della garanzia della difesa, rendendone effettivo l’esercizio tramite l’anticipazione, da parte dello Stato, degli onorari e delle spese del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, al pari, peraltro, di quanto avviene nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come fatto palese dalla lettera f) del comma 3 dell’art. 107 del d.P.R. n. 115 del 2002;
che, infine, anche il prospettato vulnus all’art. 111 Cost. è destituito di fondamento, giacché la doglianza, mutuando le proprie argomentazioni da quelle che sorreggono i profili di censura già scrutinati, non assume, rispetto a questi ultimi, alcun autonomo rilievo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.