SENTENZA N. 194
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo MADDALENA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 10 febbraio 2005 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Gherardo Colombo, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso notificato il 20 gennaio 2011, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2011 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;
udito l’avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.
1. – Con ordinanza interlocutoria-ricorso depositato il 3 agosto 2010, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l’Assemblea, approvando, il 10 febbraio 2005, il documento IV-quater, n. 48, ha dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Gherardo Colombo.
Premette in fatto la Corte ricorrente di essere stata investita dall’impugnazione proposta dal dott. Gherardo Colombo, magistrato in servizio all’epoca dei fatti, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna depositata il 6 dicembre 2005 con la quale, in riforma della statuizione di primo grado, era stata respinta la domanda risarcitoria del danno arrecato dal lamentato contenuto ingiurioso e diffamatorio di alcune dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva messa in onda, il 27 marzo 1998, dalla emittente R.T.I., convenuta nel giudizio, nella serie “Sgarbi quotidiani”.
Nelle sedi di merito, il dott. Colombo si sarebbe doluto di essere stato rappresentato, in quelle dichiarazioni, insieme alla collega Boccassini, come «magistrati mediocri che, mossi da ostilità verso altro magistrato (il dott. Mele) di gran lunga di loro più meritevole e capace, gli avevano impedito una importante progressione in carriera, rendendo all’organo di autogoverno della magistratura “dichiarazioni” tali da “bloccargli” la strada». Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione da parte della predetta pronuncia della Corte territoriale, la quale avrebbe errato sia nel ritenere rilevante la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi «“attinente alla diversa causa promossa dalla dott.ssa Boccassini”»; sia nel non rilevare l’illegittimità di detta deliberazione, «per assoluto difetto di motivazione sul “nesso funzionale” […] tra le dichiarazioni rese (come nella specie) dal parlamentare extra moenia e precedenti suoi atti tipici»; sia, infine, «nel non sollevare, in ragione di ciò, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati».
Disattendendo l’enunciato primo motivo di ricorso, la Corte ricorrente ha reputato «non contestabile» l’applicabilità, invece, anche al giudizio introdotto dal dott. Colombo della menzionata delibera di insindacabilità, in ragione della sua «innegabile riferibilità al fatto oggetto» della causa (per giudizi «contestualmente ed identicamente rivolti dall’on. Sgarbi sia alla dott.ssa Boccassini che al dott. Colombo») nonché in ragione del fatto che la Camera «si è limitata a recepire il parere della Giunta che quelle dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario proprio il Colombo»; la stessa Corte ha, tuttavia, considerato tale deliberazione come «effettivamente […] affetta dai vizi denunciati», rilevandone il «carattere invasivo delle attribuzioni del potere giudiziario» e, perciò, l’idoneità a generare il conflitto di cui si discute.
A sostegno di questa conclusione, la ricorrente ha invocato, in linea generale, la «tralaticia» giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui, «escluso, in premessa, che l’immunità ex art. 68 citato possa coprire qualsiasi comportamento del parlamentare», è stato affermato che il presupposto per la sua operatività debba essere, invece, «individuato nella connessione tra le opinioni espresse e l’esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare» e, in particolare, che «il nesso funzionale delle opinioni manifestate con l’attività parlamentare deve consistere non già in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l’attività stessa, ma più precisamente nella identificabilità della dichiarazione quale espressione, e forma divulgativa, di tale attività»: risultando, con ciò, necessario che «nell’opinione manifestata all’esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l’atto parlamentare, non essendo sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche», nemmeno quando l’opinione manifestata riguardi «temi al centro di un dibattito politico».
Su queste basi, risulterebbe chiaro, a parere della ricorrente, che la Camera dei deputati, nel valutare le dichiarazioni del deputato Sgarbi, «ha omesso di considerarne il contesto, non riconducibile ad alcun atto tipico (interpellanza, interrogazione, mozione, ecc.) del parlamentare ed avulso da qualsiasi connotazione istituzionale, trattandosi propriamente, invece, di mera vetrina televisiva nella quale quel deputato prestava, dietro corrispettivo, la propria attività privatistica di conduttore». Si sarebbe, in altri termini, trascurato di considerare che «quello che l’on. Sgarbi ha definito il c.d. “caso Mele” […] non aveva “corrispondenza sostanziale di contenuti” con alcun atto parlamentare precedentemente posto in essere dall’on. Sgarbi, del quale le esternazioni televisive potessero avere finalità divulgativa», limitandosi a «valorizzare, ai fini della ritenuta insindacabilità, il mero contesto, genericamente politico, in cui le dichiarazioni per cui è causa si inserirebbero». Con ciò la Camera dei deputati avrebbe individuato, «ex suo ore, nella suddetta sua delibera, una ipotesi paradigmatica di esclusa configurabilità della immunità».
La Corte ricorrente ha, infine, domandato che, previa l’ammissibilità del ricorso, venga pronunciata la dichiarazione di non spettanza alla Camera dei deputati del potere di deliberare che «le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi rese nella trasmissione “Sgarbi quotidiani” del 27 marzo 1998, oggetto della domanda risarcitoria in relazione alla quale pendono ricorsi per cassazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Costituzione».
2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 4 del 2011.
3. – La Camera dei deputati ha ritualmente depositato atto di costituzione, con il quale ha prodotto varia documentazione e chiesto dichiararsi inammissibile il conflitto o in subordine che lo stesso venga respinto, dichiarandosi che spettava alla Camera dei deputati affermare la insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi, secondo quanto deliberato dalla Assemblea nella seduta del 10 febbraio 2005.
Preliminarmente, la Camera sollecita declaratoria di inammissibilità del conflitto per assenza del relativo presupposto oggettivo, in quanto la delibera di insindacabilità impugnata non riguarderebbe il fatto oggetto del procedimento pendente davanti alla Corte di cassazione, ma le dichiarazioni rese dallo stesso deputato nei confronti di altro magistrato, la dott.ssa Boccassini, per le quali pende altro procedimento. Il tutto, sulla falsariga di una pronuncia di questa Corte – la sentenza n. 265 del 1997 – con la quale si dichiarò inammissibile un conflitto in fattispecie analoga. Si trattava, infatti, di una delibera di insindacabilità riferita ad affermazioni di un deputato nel confronti di un magistrato, che la Camera – in quella circostanza nelle vesti di ricorrente – pretendeva potesse applicarsi anche alle doglianze formulate in sede giudiziaria da altro magistrato, il quale si era sentito attinto dalle dichiarazioni rese nella stessa circostanza dal medesimo deputato. Nella specie, pertanto, difetterebbe l’interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della Corte di cassazione, posto che il conflitto non è volto a definire in astratto le competenze, ma a riparare un pregiudizio concreto a tali competenze, che nel caso in esame non si sarebbe mai realizzato.
Si deduce, poi, la inammissibilità del conflitto per carenza degli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto, giacché – in contrasto con il principio, ripetutamente affermato, della completezza ed autosufficienza del ricorso – non è stata testualmente citata alcuna «delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate dall’on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva del 27 marzo 1998», comparendo nell’atto soltanto alcuni passaggi in cui sarebbe stata riassunta, in modo estremamente sintetico, la tesi espressa nella circostanza dal parlamentare. Il che, al lume della giurisprudenza di questa Corte, non sarebbe consentito, in quanto si realizzerebbe una impropria sovrapposizione tra la oggettiva rilevanza delle opinioni espresse e la interpretazione che ne è stata data. Tale carenza descrittiva integra, dunque, secondo la Camera, un vizio in procedendo che, da un lato, impedisce alla resistente di svolgere una adeguata difesa, e, dall’altro, impedisce a questa Corte di verificare la sussistenza del nesso funzionale tra l’attività parlamentare e quella divulgativa.
Nel merito, si prospetta la infondatezza del ricorso, in quanto si tratterebbe di affermazioni divulgative di opinioni già espresse dall’on. Sgarbi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, non potendosi al riguardo opinare, come mostra di ipotizzare la Corte ricorrente, che quel nesso sia escluso dalla circostanza che le dichiarazioni siano state rese dal parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva di cui lo stesso era conduttore. Sottolinea, poi, la Camera come l’accertamento del nesso funzionale non riposi su un sindacato delle motivazioni poste a base della delibera parlamentare, ma su una verifica in concreto della relativa sussistenza, mentre deve ormai ritenersi pacifico che l’attività divulgativa ben può svolgersi al di fuori degli organismi parlamentari. Pertanto, «le dichiarazioni che il parlamentare potrà fare extra moenia, se sostanzialmente corrispondenti ai contenuti della comunicazione politico-parlamentare, saranno anch’esse espressione di attività parlamentare».
Ebbene, nella specie, le dichiarazioni dell’on. Sgarbi, quali figurano nella relazione della Giunta delle autorizzazioni destinata all’Assemblea, risultano espressione di vari atti di sindacato ispettivo – tutti antecedenti alla trasmissione del 27 marzo 1998, «presentati da colleghi di partito dell’on. Sgarbi» e relativi alla stessa vicenda riportata dal parlamentare nella trasmissione Sgarbi quotidiani del 27 marzo 1998: vale a dire, «l’asserita interferenza dei sostituti procuratori della Repubblica Boccassini e Colombo nella nomina del dott. Mele a procuratore generale della Corte di appello di Roma». Si riproduce, al riguardo, il testo integrale della interrogazione a risposta orale presentata al Senato il 17 giugno 1997 n. 3/01088 (presentatore: Pera; cofirmatari: La Loggia, Scopelliti, Schifani, Cirami); nonché il testo della interrogazione a risposta orale presentata al Senato in data 26 giugno 1997, n. 3/01136 (presentatore Pera; cofirmatario: Novi). Si riporta, inoltre, lo stralcio di una interrogazione a risposta scritta presentata al Senato l’8 luglio1997, n. 4/06857 (Presentatore : Macerationi; cofirmatari: Lisi e Valentini), nonché lo stralcio di una interpellanza presentata al Senato il 9 luglio 1997, n. 2/00360 (Presentatore: La Loggia; cofirmatari: Pera, Di Benedetto, Baldini, Novi, Schifani, Centaro, Greco, Pastore, Scopelliti, Mungari), e, da ultimo, lo stralcio di una interpellanza presentata alla Camera il 14 luglio 1997, n. 2/00606, da 38 colleghi di partito dell’on. Sgarbi.
La Camera riconosce la sussistenza di un orientamento di questa Corte secondo il quale l’atto di un parlamentare non può fungere da copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al medesimo gruppo; tuttavia si auspica un superamento di tale orientamento, derivando da esso «talune incongruenze». Infatti, tale tesi porta alla conseguenza che, ammettendo un sindacato sulla dichiarazione “esterna,” dello stesso si risolverebbe in un sindacato su quella “interna” da parte di un altro potere, compromettendo in tal modo l’esercizio del mandato parlamentare, che la Costituzione vuole, invece, “libero” (art. 67 Cost.). Tesi, questa, che si imporrebbe anche alla luce della garanzia di cui all’art. 68 Cost., la quale mira a tutelare le istituzioni rappresentative, piuttosto che l’interesse dei singoli parlamentari. Ciò che conta, quindi, è la oggettiva correlazione tra le dichiarazioni “esterne” e quelle “interne,” la quale «verrebbe meno ove l’attivazione della garanzia costituzionale fosse collegata alla forma (e non alla sostanza) della manifestazione del pensiero».
1. – La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dall’Assemblea il 10 febbraio 2005 (doc. IV-quater, n. 48), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda il 27 marzo 1998 e coinvolgenti, fra gli altri, il dott. Gherardo Colombo, magistrato, all’epoca dei fatti, in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e dovevano, pertanto, ritenersi insindacabili, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Dopo aver rievocato l’iter del procedimento e le ragioni della domanda risarcitoria formulata dal dott. Colombo nei confronti dell’allora deputato Sgarbi, la Corte ricorrente ha richiamato la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema della garanzia costituzionale prevista per le dichiarazioni rese extra moenia dei parlamentari, sottolineando, in particolare, come il fulcro di tale garanzia debba essere ravvisato nella necessaria individuazione di un nesso funzionale tra le opinioni manifestate e l’attività parlamentare, secondo quelle caratteristiche di sostanziale corrispondenza di contenuti, tra opinioni espresse e attività parlamentare tipica, più volte poste in luce nelle pronunce di questa Corte. In tale cornice, dunque, la Camera dei deputati avrebbe – a parere della Corte ricorrente – omesso di scrutinare correttamente le opinioni manifestate dal deputato Sgarbi, stante il contesto privatistico in cui le stesse sono state espresse, e l’assenza di collegamento tra il relativo contenuto ed atti parlamentari tipici riferibili allo stesso deputato.
2. – Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità del conflitto per asserita carenza del relativo oggetto, formulata dalla difesa della Camera dei deputati sul rilievo che la deliberazione posta a base del ricorso proposto dalla Corte di cassazione, riguarderebbe la insindacabilità delle opinioni espresse dall’allora deputato Sgarbi in riferimento al procedimento (diverso da quello a quo) all’epoca pendente davanti al Tribunale di Ferrara, promosso a seguito di citazione della dott.ssa Ilda Boccassini, anch’essa a quell’epoca – come il dott. Colombo – magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, come sostituto procuratore. Si tratterebbe, assume la difesa della Camera, di una vicenda del tutto analoga a quella che questa Corte scrutinò nella sentenza n. 265 del 1997, con la quale il conflitto allora proposto venne dichiarato inammissibile; difetterebbe, dunque, un interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della Corte di cassazione, in quanto, nella specie, il conflitto non sarebbe destinato a definire in astratto le competenze costituzionali, ma si atteggerebbe alla stregua di «strumento preordinato alla riparazione del pregiudizio concretamente arrecato a tali competenze (nel caso in esame, inesistente, come detto) nonché al ripristino effettivo delle corrispondenti posizioni di vantaggio (nella fattispecie, in realtà, mai menomate)».
La tesi della Camera non può trovare accoglimento. La relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, la cui proposta ha poi formato oggetto della deliberazione della Assemblea posta a base del conflitto, nel rievocare, infatti, analiticamente, le dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, fa espresso riferimento agli identici fatti per i quali il dott. Colombo ha promosso domanda risarcitoria nei confronti del medesimo parlamentare. Di tale problematica, d’altra parte, si è fatta puntualmente carico la stessa Corte di cassazione, la quale – chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal dott. Colombo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva ritenuto insindacabili le opinioni dell’on. Sgarbi, proprio in virtù della deliberazione della Camera del 10 febbraio 2005 – ha ritenuto, come s’è già fatto cenno in parte narrativa, «non…contestabile l’applicabilità al presente giudizio della su menzionata delibera di insindacabilità, la quale, se pur formalmente resa in relazione alla causa in precedenza promossa dalla dott.ssa Boccassini, sostanzialmente ed oggettivamente si riferisce ai medesimi giudizi, di mediocrità, ed ai medesimi addebiti, di preconcetta ostilità verso il collega più meritevole, contestualmente ed identicamente rivolti dall’on.le Sgarbi sia alla dott.ssa Boccassini che al dott. Colombo; atteso che – nel ritenere dette esternazioni, del deputato conduttore della trasmissione in questione, scriminate dalla prerogativa della insindacabilità di cui all’art. 68 Cost. – la Camera di appartenenza si è limitata a recepire il parere della Giunta che quelle dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario proprio il Colombo». D’altra parte, ha soggiunto la Corte ricorrente, è proprio in «ragione di tale innegabile riferibilità al fatto oggetto della presente causa» che quella stessa delibera è stata invocata dallo Sgarbi anche nel corso del procedimento a quo, e, dunque, correttamente la Corte di appello di Bologna ne ha tenuto conto.
Per altro verso, neppure può sottacersi, ad ulteriore conferma della fondatezza della tesi accolta dalla Corte confliggente, il fatto che, all’annunzio del mantenimento all’ordine del giorno della richiesta di deliberazione della insindacabilità in riferimento al «procedimento civile (corte d’appello di Bologna) iniziato nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all’epoca dei fatti (con atto di citazione del dottor Gherardo Colombo)» (Camera dei deputati, XVI legislatura, allegato A ai resoconti, seduta del 29 aprile 2008), non abbia, poi, fatto seguito alcuna iniziativa parlamentare: permettendo, quindi, di dedurre che, secondo la prospettiva della stessa Camera dei deputati, il “fatto” era ormai integralmente “assorbito” (e tutelato) alla stregua della richiamata delibera di insindacabilità.
In linea più generale, d’altronde, sembra difficilmente contestabile il rilievo che il tema della insindacabilità di cui all’art. 68 Cost., non ha un risalto, per così dire, meramente “funzionalistico”, nel senso di essere “dipendente” dal tipo di contenzioso da cui ha tratto origine la deliberazione assembleare (posto che, ove così non fosse, si perverrebbe alla conclusione, del tutto implausibile, che una insindacabilità deliberata in occasione di una controversia civile, non “coprirebbe” lo stesso fatto trattato in sede penale e viceversa), o di essere circoscritto ai soggetti fra i quali è instaurato il contenzioso in sede giurisdizionale, giacché, altrimenti, la insindacabilità, anziché riguardare le “opinioni” del parlamentare, da considerare immuni in ogni sede, si rifletterebbe esclusivamente sul procedimento riguardante un determinato soggetto coinvolto in quelle opinioni. La insindacabilità è, quindi, una “qualità” che caratterizza, in sé e ovunque, la opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per il fondamento costituzionale che la assiste, è necessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente, erga omnes.
Non sembra, infine, poter fungere da “precedente,” nel senso auspicato dalla Camera, la fattispecie esaminata nella sentenza n. 265 del 1997, in quanto, nel frangente, questa Corte ebbe espressamente a ritenere che i “fatti” rispetto ai quali la Camera – allora ricorrente – pretendeva di far “trasferire” la garanzia della insindacabilità (dichiarazioni dell’on. Cafarelli coinvolgenti il dott. Antonio Baldi, e ritenute coperte dall’art. 68 Cost., rispetto alle dichiarazioni dello stesso parlamentare nei confronti del dott. Luigi Picardi, oggetto del conflitto) fossero “fatti diversi”, trattandosi di dichiarazioni che mantenevano «la loro autonomia» e risultavano «riferite per lo più a circostanze diverse» .
In tale cornice, dunque, la eccezione sollevata dalla Camera appare essere destituita di fondamento, così come infondata deve ritenersi pure la eccezione di mancata precisazione della fattispecie, posto che il ricorso proposto dalla Corte di cassazione individua con sufficiente chiarezza i termini essenziali della controversia, ai limitati fini che pertengono al giudizio demandato a questa Corte.
3. – Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto, a sostegno del nesso funzionale ravvisato nella deliberazione oggetto del conflitto, non è stato dedotto alcun atto parlamentare riferibile personalmente alla attività svolta dall’on. Sgarbi quale deputato, posto che gli atti evocati a tal fine dalla Camera resistente si riferiscono ad altri parlamentari. Nell’esigere questo specifico nesso la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante (ex plurimis, sentenza n. 304 del 2007). E’ la stessa Camera, d’altra parte, a sollecitare una revisione della giurisprudenza costituzionale, notoriamente consolidata nell’escludere la possibilità di utilizzare, come atti di “copertura” ai fini della insindacabilità, quelli posti in essere da altri componenti della Camera di appartenenza, anche se dello stesso gruppo parlamentare. Auspicio che, peraltro, non può trovare accoglimento, dovendosi qui ribadire che la verifica del nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne e quelle rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare «una sorta di insindacabilità di gruppo» assistita dalla garanzia costituzionale prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le tante, sentenza n. 28 del 2008). Il nesso biunivoco che deve correlare l’attività divulgativa all’esercizio delle funzioni parlamentari, non può, infatti, che presupporre l’identità soggettiva in capo al titolare del relativo munus, altrimenti facendo assumere, ad una prerogativa riconosciuta in vista dello svolgimento di una funzione, i connotati tipici di una non consentita immunità soggettiva.
4. – Deve conclusivamente ritenersi che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il giudizio civile promosso dal dott. Gherardo Colombo nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi pendente davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il giudizio civile promosso dal dott. Gherardo Colombo nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.