Ordinanza n. 126 del 2011

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ORDINANZA N. 126

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                             DE SIERVO                                    Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                                 Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                     "

-           Alfonso                       QUARANTA                                           "

-           Franco                         GALLO                                                    "

-           Luigi                            MAZZELLA                                            "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             "

-           Sabino                         CASSESE                                                "

-           Giuseppe                     TESAURO                                               "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          "

-           Paolo                           GROSSI                                                   "

-           Giorgio                        LATTANZI                                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, promosso dal Giudice di pace di Catanzaro nel procedimento vertente tra G. L. e la Equitalia E.TR. s.p.a. ed altro con ordinanza dell’8 luglio 2009 iscritta al n. 361 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Giudice di pace di Catanzaro, con ordinanza dell’8 luglio del 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 97, 113, 134 e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, «nella parte in cui prevede che le disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali si applicano solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008»;

che il giudice rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale impugna una cartella esattoriale, notificatagli in data 17 luglio 2007, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, lamentando l’illegittimità di tale provvedimento «in quanto mancante di dati fondamentali» come «l’indicazione del termine e l’autorità cui ricorrere, nonché per la mancata indicazione del responsabile del procedimento»;

che il giudice rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata sulla base delle testuali argomentazioni che seguono: «la rilevanza della questione di incostituzionalità è fondata, soprattutto alla luce della pronuncia della stessa Corte costituzionale ord. n. 377 del 9.11.07, la quale viene deliberatamente violata e privata di ogni valore con aggressione degli artt. 134 e 136 Cost.; altresì per la sperequazione che l’articolo impugnato produce nei confronti dei cittadini, con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonché degli artt. 24 e 113 Cost., per la lesione del diritto di difesa»;

che il giudice rimettente aggiunge che «la questione è vieppiù fondata in relazione all’art. 29 Cost., perché produce una illegittima esenzione di responsabilità dei pubblici dipendenti per i loro adempimenti; ed ancora in relazione all’art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza della questione sollevata, atteso che essa è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 58 del 2009 e le successive ordinanze n. 291 e n. 221 del 2009, nonché n. 13 e n. 349 del 2010.

Considerato che il Giudice di pace di Catanzaro, con ordinanza dell’8 luglio del 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29 (recte: 28), 97, 113, 134 e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, «nella parte in cui prevede che le disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali si applicano solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008»;

che, come ha correttamente rilevato la difesa dello Stato, sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 113 Cost., questa Corte si è già pronunciata, nel senso della infondatezza, con la sentenza n. 58 del 2009 (ignorata dal giudice a quo benché antecedente all’ordinanza di rimessione) e, successivamente, con le ordinanze n. 221 e n. 291 del 2009 e n. 13 e n. 349 del 2010;

che, a prescindere da ciò, il giudice rimettente, con riferimento a tutti i parametri evocati, da un lato, individua in modo impreciso l’oggetto delle censure sollevate, e, dall’altro, non fornisce una sufficiente motivazione a sostegno di esse;

che, sotto il primo profilo, il rimettente, riferendosi genericamente alle «disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali», ricostruisce in modo incompleto e inesatto il contenuto della disposizione censurata, omettendo, in particolare, qualsiasi riferimento a quanto essa dispone in merito alla nullità delle cartelle di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento, in tal modo non permettendo a questa Corte di cogliere esattamente i termini della questione sollevata e la sua rilevanza nel giudizio principale;

che, sotto il secondo profilo, le censure sollevate dal rimettente sono prive di una specifica e adeguata motivazione, in quanto formulate in modo generico e apodittico;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29 (recte: 28), 97, 113, 134 e 136 della Costituzione, dal Giudice di pace di Catanzaro con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2011.