Ordinanza n. 221 del 2009

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ORDINANZA N. 221

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                     AMIRANTE               Presidente

- Ugo                                      DE SIERVO                        Giudice

- Paolo                           MADDALENA                   "

- Alfio                            FINOCCHIARO                 "

- Alfonso                        QUARANTA                      "

- Franco                          GALLO                             "

- Gaetano                       SILVESTRI                       "

- Sabino                          CASSESE                          "

- Maria Rita                    SAULLE                            "

- Giuseppe                      TESAURO                         "

- Paolo Maria                  NAPOLITANO                  "

- Giuseppe                      FRIGO                               "

- Alessandro                   CRISCUOLO                     "

- Paolo                           GROSSI                             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, promossi dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 12 settembre 2008, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari con ordinanza del 17 luglio 2008, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 10 giugno 2008 e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con ordinanza del 28 luglio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 415, 416 e 439 del registro ordinanze 2008 ed al n. 5 del registro ordinanze 2009, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 53 e 54, prima serie speciale, dell’anno 2008 e nn. 3 e 4, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di Equitalia Polis s.p.a., di Equitalia E.TR. s.p.a., e di Equitalia Gerit s.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con ordinanza pronunciata il 3 giugno 2008 e depositata il 12 settembre 2008 (r.o. n. 415 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, per contrasto con gli articoli 3, 53, 97 e 111 della Costituzione;

che la disposizione censurata stabilisce quanto segue: «la cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse»;

che la Commissione tributaria rimettente riferisce che l’appellante nel giudizio principale chiede, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova, la declaratoria di nullità di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate, in quanto notificata fuori termine e priva della sottoscrizione e della indicazione del responsabile del procedimento, nonché, in via subordinata, per carenza di motivazione e mancata allegazione del ruolo di riferimento;

che il Collegio rimettente, dopo aver rigettato la preliminare eccezione di decadenza per la notifica della cartella esattoriale, ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, considerandola rilevante e non manifestamente infondata;

che ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata, sanando retroattivamente la nullità per omessa indicazione del responsabile delle cartelle emesse anteriormente alla sua entrata in vigore, compresa, quindi, quella oggetto di impugnazione nel giudizio principale, «appare rilevante per una corretta definizione del giudizio»;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, la Commissione tributaria rimettente ritiene, innanzitutto, che la disposizione censurata si ponga in contrasto «con i principi generali e con le norme costituzionali espressamente richiamate» dalla legge 27 luglio del 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e cioè con gli artt. 3, 53, 97 e 111 Cost., di cui le disposizioni dello statuto del contribuente costituiscono attuazione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata violerebbe inoltre «il principio di uguaglianza dei cittadini di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, penalizzando coloro che hanno ricevuto le cartelle esattoriali prima del 1° giugno 2008»;

che il Collegio rimettente ritiene che la norma censurata si ponga, altresì, in contrasto con l’art. 97 Cost. «che coerentemente con il principio di uguaglianza [...] stabilisce che le disposizioni di legge debbono garantire oltre al buon andamento dei pubblici uffici, anche la imparzialità degli stessi»;

che, infine, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata viola l’art. 111 Cost., atteso che essa, esplicando retroattivamente i propri effetti nei giudizi già pendenti relativi all’impugnazione di cartelle emesse prima del 1° giugno 2008, esclude con riferimento ad essi «ogni garanzia di tutela giurisdizionale» e «garantisce unicamente gli interessi di una parte processuale (Pubblica amministrazione) [...] violando il principio del giusto processo e i principi di certezza del diritto e parità delle parti»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata;

che si è costituita nel giudizio costituzionale la società Equitalia Polis S.p.A., parte resistente nel giudizio principale, insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata;

che la Commissione tributaria provinciale di Bari, con ordinanza pronunciata il 3 luglio 2008 e depositata il 17 luglio del 2008 (r.o. n. 416 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.;

che la Commissione rimettente riferisce che i ricorrenti nel giudizio principale hanno impugnato una cartella di pagamento, emessa da Equitalia S.p.A. a seguito di iscrizione a ruolo disposta dall’ufficio di Bari dell’Agenzia delle entrate e consegnata all’agente della riscossione anteriormente al 10 giugno 2008, eccependo, «fra l’altro», in via pregiudiziale, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento;

che, ad avviso del Collegio a quo, la pronuncia di annullamento della cartella di pagamento impugnata risulta preclusa dalla norma censurata, la quale esclude la nullità per omessa indicazione del responsabile delle cartelle relative a ruoli consegnati all’agente della riscossione anteriormente al 1° giugno 2008, abrogando quindi con effetto ex tunc l’art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 e sanando retroattivamente la nullità delle cartelle di pagamento emesse in violazione di tale disposizione;

che la Commissione tributaria rimettente ritiene la questione di legittimità costituzionale della norma censurata, oltre che rilevante, in quanto «soltanto se fondata potrebbe essere accolta la domanda pregiudiziale di annullamento della impugnata cartella esattoriale», anche non manifestamente infondata, atteso che essa violerebbe innanzitutto i principi di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in considerazione della disparità di trattamento non solo fra i contribuenti destinatari della notificazione di cartelle di pagamento in data anteriore o successiva al 1° giugno 2008, «ma altresì e soprattutto fra i contribuenti che nel corso del periodo 2000-2008 siano o meno riusciti ad ottenere la definitiva declaratoria giudiziale di nullità delle cartelle di pagamento loro notificate»;

che, inoltre, secondo il giudice a quo, la norma censurata violerebbe il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., facendo venir meno l’obbligo, originariamente previsto, della piena informazione del cittadino;

che, infine, ad avviso del collegio rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost., i quali impongono che il contribuente sia posto in grado di conoscere l’autore dell’atto impositivo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata;

che si è costituita in giudizio la società Equitalia Polis S.p.A., controparte nel giudizio principale, insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata;

che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con ordinanza pronunciata l’11 marzo 2008 e depositata il 10 giugno 2008 (r.o. n. 439 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.;

che la Commissione rimettente riferisce che l’Agenzia delle entrate, appellante nel giudizio principale, ha chiesto la riforma della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Venezia ha dichiarato nulle due cartelle di pagamento, notificate il 23 maggio 2005, prive dell’indicazione del responsabile del procedimento e della sua sottoscrizione, deducendo che tali omissioni non comportano la nullità della cartella;

che secondo il Collegio rimettente è di «centrale rilevanza», ai fini del giudizio a quo, la questione degli «elementi e delle indicazioni che devono integrare il contenuto della cartella esattoriale affinché la stessa possa considerarsi validamente emessa» e delle «conseguenze che, sul piano sostanziale e processuale, debbano derivare dall’omissione dei detti elementi»;

che la Commissione tributaria rimettente ritiene in proposito che, in una situazione di incertezza interpretativa, è intervenuta la disposizione impugnata, la quale, mentre formulerebbe «un principio di massima chiarezza nel confermare l’indicazione del responsabile del procedimento come requisito essenziale la cui mancanza comporta la nullità della cartella», dall’altro lato irragionevolmente circoscriverebbe l’operatività della sanzione ad un determinato ambito temporale, di fatto sanando per il passato la medesima omissione;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il Collegio rimettente ritiene che la disposizione censurata si ponga in contrasto, innanzitutto, con l’art. 3 Cost., perché introduce «una tangibile discriminazione tra soggetti che, pur versando in situazioni giuridico-tributarie identiche, potranno o meno far valere la nullità dell’atto inficiato dalla medesima omissione solo in relazione ad un dato temporale che non ha alcun fondamento logico-giuridico»;

che, inoltre, la norma impugnata, ad avviso del giudice a quo, violerebbe l’art. 24 Cost. e il diritto di difesa del contribuente, «per il quale l’atto, sebbene viziato, viene ad operare regolarmente ogni effetto»;

che, infine, la Commissione tributaria rimettente censura la disposizione anche per contrasto con l’art. 97 Cost., avendo la norma una «portata manifestamente discriminatoria» che non può essere giustificata in base a «ragioni contingenti di una o alcune delle parti che potrebbero risentire gli effetti dei principi affermati sul piano legislativo»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata;

che si è costituita in giudizio la società Equitalia Polis S.p.A., insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata;

che la Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con ordinanza pronunciata il 16 giugno 2008 e depositata il 28 luglio 2008 (r.o. n. 5 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 136 Cost.;

che la Commissione rimettente riferisce che la società ricorrente nel giudizio principale ha impugnato una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, chiedendone «la dichiarazione di nullità e/o inesistenza, di illegittimità, lamentando tra l’altro, ed in primis, la mancata indicazione del responsabile del procedimento»;

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che la «applicabilità retroattiva» della disposizione censurata alle cartelle esattoriali emesse «porterebbe ad un rigetto del ricorso», mentre la sua eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale «determinerebbe l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 7 dello Statuto del contribuente [...] con conseguente accoglimento del ricorso»;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il Collegio rimettente muove dall’assunto che l’intervento del legislatore sia «dichiaratamente e inutilmente di parte», in quanto ispirato «da ragioni di cassa» e teso «a garantire gli interessi di una delle parti in causa», che, per giunta, nel caso di specie, è difficilmente distinguibile dal legislatore stesso;

che tutto ciò determinerebbe, secondo il giudice a quo, un contrasto con l’art. 111 Cost., che presuppone una posizione di parità delle parti nel processo, con l’art. 97 Cost., che impone alla pubblica amministrazione, anche quando è parte in causa, l’obbligo di essere e di apparire imparziale, nonché con gli artt. 3 e 136 Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile, perché sostanzialmente non motivata e priva dell’indicazione delle norme costituzionali di cui si denuncia la violazione e, comunque, non fondata;

che si è costituita in giudizio la società Equitalia Polis S.p.A., insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata;

che, con riferimento ai giudizi di cui al r.o. n. 415 e n. 439 del 2008, la società Equitalia Polis S.p.A ha depositato memoria in data 29 maggio 2009, richiamando i contenuti della sentenza n. 58 del 2009, con la quale questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma censurata, e insistendo affinché la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto assoluto di rilevanza, o, in subordine, manifestamente infondata.

Considerato che, con quattro distinte ordinanze, la Commissione tributaria regionale di Venezia (r.o. n. 415 del 2008 e n. 439 del 2008), la Commissione tributaria provinciale di Bari (r.o. n. 416 del 2008) e la Commissione tributaria provinciale di Grosseto (r.o. n. 5 del 2009) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che stabilisce quanto segue: «la cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse»;

che le Commissioni tributarie rimettenti ritengono che la disposizione censurata, nel sanare retroattivamente il vizio di nullità, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente alla sua entrata in vigore, si ponga in contrasto con i seguenti parametri costituzionali: art. 3 Cost. (r.o. nn. 415, 416 e 439 del 2008), art. 24 Cost. (r.o. nn. 416 e 439 del 2008), art. 53 Cost. (r.o. n. 415 del 2008), art. 97 Cost. (r.o. nn. 415, 416 e 439 del 2008 e r.o. n. 5 del 2009), art. 111 Cost. (r.o. n. 415 del 2008 e n. 5 del 2009), art. 136 Cost. (r.o. n. 5 del 2009);

che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei giudizi, in quanto concernenti la medesima disposizione e relativi a parametri in parte coincidenti;

che le questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, con riferimento all’art. 53 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con riferimento all’art. 136 Cost., devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, perché non argomentate e, quindi, del tutto generiche;

che sulle questioni di legittimità costituzionale della disposizione censurata, con riferimento a tutti gli altri parametri richiamati dalle Commissioni tributarie rimettenti, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 58 del 2009;

che, con la predetta pronuncia, la Corte ha negato il presupposto da cui muovono i giudici rimettenti nel presente giudizio costituzionale, e cioè che la disposizione censurata contenga una «norma retroattiva» o una «sanatoria di atti già emanati», e ha affermato, invece, che essa «dispone per il futuro», comminando, per le cartelle prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore;

che, di conseguenza, con la sentenza n. 58 del 2009, questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma censurata con riferimento a tutti i parametri evocati dalle Commissioni tributarie rimettenti e, segnatamente, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;

che, pertanto, tali questioni devono essere dichiarate, nel presente giudizio costituzionale, manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, con riferimento all’art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione sollevata, con riferimento all’art. 136 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.