ORDINANZA N. 58
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 63 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), promosso dalla Regione autonoma della Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste con ricorso notificato il 17-21 settembre 2009, depositato in cancelleria il 22 settembre 2009 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 17-19-21 settembre 2009, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il successivo 22 settembre, la Regione Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 63 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), in riferimento agli articoli 48-bis dello Statuto speciale della Valle d’Aosta (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), 117, quarto comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione;
che, in particolare, la ricorrente sostiene che il citato art. 63, nel disporre l’attribuzione alla competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano dei servizi ferroviari di interesse locale di cui all’art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché delle correlate risorse «anche in attesa dell’adozione delle norme di attuazione degli statuti», violerebbe l’art. 48-bis dello statuto speciale della Valle d’Aosta, in quanto il trasferimento delle suddette funzioni alla Regione ricorrente sarebbe avvenuto unilateralmente, senza procedere alla adozione, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 422 del 1997, di decreti legislativi di attuazione, con il necessario intervento della Commissione paritetica mista;
che, inoltre, la Regione Valle d’Aosta lamenta la violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, rientrando la materia dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a Ferrovie dello Stato s.p.a., nella competenza legislativa residuale della Regione ricorrente, in virtù della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il trasferimento delle relative funzioni amministrative dallo Stato alla Regione doveva avvenire con la procedura di cui all’art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ovvero secondo le modalità previste dalle norme di attuazione con l’indefettibile partecipazione della Commissione paritetica;
che, infine, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato leso il principio di leale collaborazione, in quanto la norma impugnata non prevede, nella definizione delle risorse finanziarie occorrenti al trasferimento delle funzioni di competenza statale, un coinvolgimento paritario della Regione, essendo stata prevista una mera consultazione, peraltro non vincolante, delle autonomie speciali;
che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato;
che, con atto depositato in data 9 marzo 2010, la ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza fissata per il giorno 10 marzo 2010, al fine di attendere la conclusione del procedimento normativo di adozione delle norme di attuazione in materia di trasporto ferroviario;
che, con atto pervenuto a mezzo fax in data 9 marzo 2010, l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha accettato la suddetta istanza di rinvio;
che, avendo le parti, nel corso dell’udienza pubblica del 10 marzo 2010, concordemente confermato la richiesta di rinvio depositata in data 9 marzo, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo;
che, con atto depositato il 17 dicembre 2010, la Regione Valle d’Aosta ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto, come indicato nella delibera della Giunta regionale del 10 dicembre 2010, nella pendenza del giudizio è stato approvato il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste in materia di trasporto ferroviario», la cui adozione è avvenuta in ossequio alle procedure di cui all’art. 48-bis dello statuto della Valle d’Aosta;
che tale rinuncia è stata formalmente accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 4 gennaio 2011;
che, con decreto del 5 gennaio 2011, questa Corte ha disposto la discussione della causa nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 372 e n. 330 del 2010).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011.