ORDINANZA N. 372
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 76, lettere a), punto 1, e b), e 91, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), promosso dalla Regione Campania, con ricorso notificato il 1° marzo 2010, depositato in cancelleria il successivo 5 marzo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che la Regione Campania, con ricorso del 25 febbraio 2010, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 5 marzo (reg. ric. n. 35 del 2010), ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 76, lettere a), punto 1, e b), e 91, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), per violazione degli articoli 3, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, «nonché per irragionevolezza» delle disposizioni impugnate;
che la ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’illegittimità costituzionale del comma 91, lettera a), dell’impugnato art. 2, giacché – a suo dire – tale norma, nel consentire alle Regioni di «provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31.12.2009», si porrebbe come «disposizione di dettaglio», non idonea a giustificare «il limite posto all’autonomia di bilancio delle Regioni», potendo il legislatore statale adottare, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, solo norme di principio;
che sarebbe stato violato, inoltre, anche il principio di leale cooperazione, che ha sempre caratterizzato la normativa finalizzata al risanamento economico del settore sanitario, giacché nel caso di specie si interviene direttamente sulla «condotta finanziaria» della Regione, «peraltro non per limitare la spesa, ma imponendo – attraverso lo specifico strumento di bilancio – di provvedere alla copertura del disavanzo accertato»;
che, infine, la disposizione impugnata si presenterebbe «irragionevole e incoerente con le cadenze temporali che sono alla base delle scelte di bilancio», giacché la Regione – posto che i «fattori di squilibrio ben possono manifestarsi proprio nell’ultimo periodo per cause esterne ed imprevedibili» e che «i risultati dell’esercizio non sono mai disponibili prima della fine dell’anno» – potrebbe adottare opportune misure «solo dopo la conoscenza di tali dati», e dunque solo «all’inizio dell’esercizio successivo»;
che la Regione Campania ha impugnato, in secondo luogo, pure i commi 91, lettera b), e 76, lettere a), punto 1, e b), «nella parte in cui prevedono, fra le misure conseguenti alla mancata adozione nei termini dei provvedimenti di cui all’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004» (ovvero quelli necessari a porre rimedio al disavanzo nel settore sanitario) «il divieto di effettuare spese non obbligatorie e la sanzione della nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto medesimo»;
che la ricorrente assume, per un verso, che l’impiego di tale ampia formula (spese non obbligatorie) farebbe sì che l’applicazione delle norme contestate incida negativamente «sulla programmazione economica e di bilancio regionale», nonché, per altro verso, che l’intervento realizzato sarebbe «del tutto sproporzionato e, dunque, irragionevole», mancando la «indispensabile proporzionalità fra misure e obiettivo da perseguire»;
che la ricorrente, infine, ha proposto istanza per la sospensione delle norme impugnate, ex artt. 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso, ribadendo le proprie argomentazioni con memoria deposita nell’imminenza dell’udienza pubblica di discussione, originariamente fissata per il giorno 3 novembre 2010;
che in data 2 novembre 2010 la Regione Campania ha presentato istanza di rinvio dell’udienza pubblica di discussione, rappresentando che, nello stesso giorno fissato per il suo svolgimento, si sarebbe svolta riunione della Giunta regionale della Campania, destinata, tra l’altro, alla «discussione in merito alla rinuncia al ricorso in epigrafe indicato»;
che avendo l’Avvocatura generale dello Stato aderito a tale istanza, con decreto del Presidente di questa Corte veniva disposto rinvio del presente giudizio all’udienza pubblica di discussione del 30 novembre 2010;
che essendo effettivamente intervenuta rinuncia al ricorso, come da comunicazione inviata a questa Corte il 25 novembre 2010, nonché accettazione della stessa da parte dal Presidente del Consiglio dei ministri, come da nota pervenuta il successivo giorno 26 novembre, con nuovo decreto del Presidente della Corte veniva disposto che la discussione del ricorso avesse luogo nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 330 e n. 275 del 2010).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010.