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Letta all’udienza
del 6 luglio 2010, allegata alla sentenza del 4 ottobre
2010, n. 289
ANNO 2010
ORDINANZA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
Rilevato che in ambedue i giudizi di legittimità
costituzionale introdotti con le ordinanze del Tribunale amministrativo
regionale dell’Abruzzo, portanti rispettivamente il n. 89 del 2009 ed il n. 90 del
2009, sono intervenute la Casa di cura Villa Serena s.r.l., la Casa di cura
dott. G. Spatocco s.r.l., la Casa di cura Villa
Letizia s.r.l. e la Casa di cura Pierangeli s.r.l.,
ciascuna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese come in atti;
rilevato, altresì, che nessuna delle elencate intervenienti
era parte nei due giudizi a quibus, come, fra l’altro, si desume dalla stessa
narrativa degli atti di intervento, là dove si afferma che le citate intervenienti
hanno appreso della esistenza dei presenti giudizi di legittimità
costituzionale solo a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, in data 1° aprile 2009, delle due ordinanze di rimessione,
posto che, ove le stesse fossero state parti, ancorché non costituite, dei due
giudizi a quibus,
esse sarebbero state destinatarie della notificazione endoprocessuale
delle due ordinanze medesime;
considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte,
ivi compresa la sentenza
n. 190 del 2006 citata dagli intervenienti, sono ammessi ad intervenire nel
giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio
principale;
che tale principio, posto a salvaguardia
della natura necessariamente incidentale del giudizio di legittimità
costituzionale, incontra una deroga nei soli casi in cui il giudizio medesimo
incide direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive di quanti hanno spiegato
intervento e costoro non hanno la possibilità di difenderle come parti del
processo di provenienza;
che tale situazione non ricorre nel caso
di specie.
per questi motivi
dichiara inammissibili gli interventi della Casa di cura
Villa Serena s.r.l., della Casa di cura dott. G. Spatocco
s.r.l., della Casa di cura Villa Letizia s.r.l. e della Casa di cura Pierangeli s.r.l. e dispone procedersi
oltre.
F.to: