Ordinanza dibattimentale 6 luglio 2010 (sent. n. 289)

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Letta all’udienza del 6 luglio 2010, allegata alla sentenza del 4 ottobre 2010, n. 289

 

ANNO 2010

ORDINANZA

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Rilevato che in ambedue i giudizi di legittimità costituzionale introdotti con le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, portanti rispettivamente il n. 89 del 2009 ed il n. 90 del 2009, sono intervenute la Casa di cura Villa Serena s.r.l., la Casa di cura dott. G. Spatocco s.r.l., la Casa di cura Villa Letizia s.r.l. e la Casa di cura Pierangeli s.r.l., ciascuna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese come in atti;

rilevato, altresì, che nessuna delle elencate intervenienti era parte nei due giudizi a quibus, come, fra l’altro, si desume dalla stessa narrativa degli atti di intervento, là dove si afferma che le citate intervenienti hanno appreso della esistenza dei presenti giudizi di legittimità costituzionale solo a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 1° aprile 2009, delle due ordinanze di rimessione, posto che, ove le stesse fossero state parti, ancorché non costituite, dei due giudizi a quibus, esse sarebbero state destinatarie della notificazione endoprocessuale delle due ordinanze medesime;

considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ivi compresa la sentenza n. 190 del 2006 citata dagli intervenienti, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale;

che tale principio, posto a salvaguardia della natura necessariamente incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, incontra una deroga nei soli casi in cui il giudizio medesimo incide direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive di quanti hanno spiegato intervento e costoro non hanno la possibilità di difenderle come parti del processo di provenienza;

che tale situazione non ricorre nel caso di specie.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi della Casa di cura Villa Serena s.r.l., della Casa di cura dott. G. Spatocco s.r.l., della Casa di cura Villa Letizia s.r.l. e della Casa di cura Pierangeli s.r.l. e dispone procedersi oltre.

 

F.to: Francesco Amirante, Presidente