Ordinanza n. 336 del 2010

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ORDINANZA N. 336

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                            DE SIERVO                          Presidente

-           Paolo                          MADDALENA                       Giudice

-           Alfio                           FINOCCHIARO                           "

-           Alfonso                      QUARANTA                                "

-           Franco                        GALLO                                         "

-           Luigi                           MAZZELLA                                 "

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Maria Rita                  SAULLE                                       "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, terzo comma, e 19, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), la prima norma come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Carinola – nel procedimento vertente tra G.D.F. e Assicurazioni Generali s.p.a. ed altri con ordinanza del 22 ottobre 2009, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 ottobre 2009, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, terzo comma, e 19, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) – la prima norma come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) – nella parte in cui non estende il diritto all’indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo, per violazione dell’art. 3 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che G.D.F. in data 12 maggio 1991, quale terzo trasportato a bordo di una motocicletta, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, in seguito al quale riportava gravi lesioni;

che la responsabilità del sinistro era da ascrivere all’elevata velocità tenuta dal conducente della motocicletta, C.D.F.;

che G.D.F. citava in giudizio C.D.F., assumendo che il motoveicolo da quest’ultimo condotto era privo di copertura assicurativa;

che l’art. 19, lettera b), della legge n. 990 del 1969 estende l’obbligazione risarcitoria gravante sul costituito Fondo di garanzia delle vittime della strada, tra l’altro, ai danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui il veicolo «non risulti coperto da assicurazione»;

che, letteralmente intesa, la norma sembrerebbe non far alcuna distinzione, quanto all’ipotesi dei danni subiti dal terzo trasportato, fra il caso in cui questi si trovi a bordo del veicolo contro la propria volontà ed il caso in cui non sia consapevole della illegale circolazione del veicolo;

che l’art. 19 della legge n. 990 del 1969 andrebbe, però, letto in combinato disposto con l’art. 1 della medesima legge, che circoscrive l’obbligo assicurativo, nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà;

che la responsabilità dell’assicuratore (e per esso del Fondo di garanzia delle vittime della strada in ipotesi di veicolo non coperto da assicurazione) sussiste, quanto alla sua astratta configurabilità e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilità (eventualmente in via solidale, ove, al momento dell’incidente, il veicolo sia condotto da terzi) dell’assicurato, e cioè del proprietario del veicolo;

che da quanto precede consegue, ad avviso del rimettente, che, ove il veicolo stesso circoli contro la volontà del proprietario per effetto di furto, non solo dovrebbe essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della regula iuris di cui all’art. 2054, comma terzo, ultima parte, del codice civile), ma non potrebbe del pari trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, fatte salve le sole ipotesi di cui all’art. 1, terzo comma, della legge n. 990 del 1969, ovvero le sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volontà (ex multis Cass. n. 6893 del 2005);

che, pertanto, nell’ipotesi di specie, nella quale vi è prova che l’attore non fosse a conoscenza della circolazione illegale del motoveicolo a bordo del quale viaggiava, alla stregua della normativa applicabile innanzi richiamata non potrebbe essere accolta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Fondo di garanzia delle vittime della strada;

che, d’altronde, non sarebbe praticabile una interpretazione estensiva o analogica dell’art. 1, comma 3, della legge n. 990 del 1969 al diverso caso del terzo trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo a bordo del quale viaggiava, atteso l’indiscutibile carattere eccezionale della norma in esame, dettata al precipuo scopo di estendere la copertura assicurativa alle vittime dei sequestri di persona che subissero danni in ragione della circolazione dei veicoli a bordo dei quali erano astrette contro la loro volontà;

che il rimettente ritiene che la questione di legittimità costituzionale per contrasto della richiamata normativa con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione sia non manifestamente infondata e giustifichi la rimessione degli atti al giudice delle leggi;

che – osserva ancora il giudice a quo – l’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, impone al legislatore di disciplinare in modo analogo fattispecie del tutto assimilabili e nel caso in esame vi sono fondati motivi per ritenere che non vi sia una sostanziale distinzione fra l’ipotesi del danno subito dal terzo trasportato contro la propria volontà e quella del danno subito dal trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo a bordo del quale viaggiava, tale da giustificare una disciplina positiva del tutto opposta;

che, infatti, entrambi i soggetti subiscono gli effetti della circolazione illecita del veicolo a loro non nota e rispetto alla quale non manifestano alcuna adesione che giustifichi l’assunzione personale del rischio di danno;

che l’elemento di discrimine fra le due fattispecie in esame, dato dall’uso della forza (nel caso del trasportato contro la propria volontà) rispetto all’inganno (nel caso del trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo), non giustificherebbe una disciplina dissimile, in quanto entrambi i trasportati subiscono gli effetti di una condotta illecita altrui, cui non possono agevolmente sottrarsi;

che, a parere del remittente, la declaratoria di illegittimità costituzionale non può essere inibita dalla circostanza che la estensione della tutela risarcitoria ai trasportati contro la loro volontà abbia senz’altro carattere eccezionale (in quanto dettata per garantire il risarcimento delle vittime dei sequestri di persona), venendo in rilevo per le ragioni innanzi esposte due fattispecie del tutto assimilabili, ma disciplinate in modo opposto;

che l’irrazionalità del diverso trattamento si potrebbe ricavare proprio dal ripensamento del legislatore che, chiamato a dettare una organica disciplina della materia, con il comma 1 dell’art. 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), ha sanato il vuoto di tutela contemplando anche l’ipotesi in esame fra quelle che legittimano l’istanza risarcitoria (oggi posta a carico del Fondo di garanzia delle vittime della strada);

che, ai fini della rilevanza della questione prospettata, il giudice a quo ritiene raggiunta, nel caso in esame, la prova che la responsabilità esclusiva del sinistro sia da attribuire al conducente del motoveicolo a bordo del quale viaggiava l’attore e che quest’ultimo non fosse consapevole della illecita circolazione di tale veicolo;

che la manifesta inammissibilità di analoga questione affermata con l’ordinanza di questa Corte n. 406 del 2008 per la non obbligatorietà dell’intervento del legislatore, non sussisterebbe nel caso di specie, in cui viene in rilievo un veicolo non avente alla data del sinistro alcuna copertura assicurativa, sicché l’onere del risarcimento non potrebbe che essere posto a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada e giammai a carico di altri soggetti;

che pertanto l’intervento additivo richiesto sarebbe da intendersi costituzionalmente obbligato in quanto non comportante alcuna scelta discrezionale, non potendo nella fattispecie in esame ipotizzarsi che il legislatore attribuisca ad altri che non sia il Fondo di garanzia delle vittime della strada l’onere di risarcire il danno subito dal trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo.

Considerato che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, dubita – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, comma terzo, e 19, comma primo, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) – la prima norma come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39 – nella parte in cui non estende il diritto all’indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo;

che, pur essendo state le norme impugnate abrogate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), esse sono applicabili al caso di specie ratione temporis, e pertanto non è invocabile l’art. 283 dello stesso d.lgs. n. 209 del 2005, che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle cose anche ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale;

che, ad avviso del rimettente, sarebbe violato l’art. 3 Cost., per l’irragionevolezza della discriminazione operata tra colui il quale sia trasportato contro la sua volontà ed il trasportato consenziente la cui volontà sia però viziata dall’ignoranza circa la circolazione illecita del veicolo, in quanto entrambi i soggetti subiscono gli effetti della circolazione illecita del veicolo a loro non nota e rispetto alla quale non manifestano alcuna adesione;

che se è vero – come afferma il rimettente – che nella questione decisa da questa Corte con l’ordinanza n. 406 del 2008 il soggetto onerato del risarcimento era la compagnia di assicurazione mentre nel caso di specie è il Fondo di garanzia per le vittime della strada, la ratio decidendi posta alla base di tale ordinanza è perfettamente rispondente anche alla questione ora in esame, in quanto in entrambe le ipotesi non vi è una soluzione costituzionalmente obbligata;

che, infatti, come è stato in precedenza affermato da questa Corte (ordinanza n. 406 del 2008), «il rimettente chiede un intervento additivo in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore e che pertanto non è costituzionalmente obbligato, tanto è vero che, allo scopo di superare l’incostituzionalità denunciata, è astrattamente possibile sia l’introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell’aggiunta («limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà») disposta dall’art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, sia la previsione di una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, mediante l’inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo»;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, terzo comma, e 19, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), la prima norma come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2010.