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ORDINANZA N. 308
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende USL), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra F. T. e l’ASL di Lecce, con ordinanza del 7 luglio 2009 iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione di F. T. e della ASL di Lecce;
udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito l’avvocato Stefano Rossi per l’ASL di Lecce.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 7 luglio 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende USL), nella parte in cui riservano al solo personale medico la direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche e non anche al personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo;
che il rimettente, in punto di fatto, riferisce che il giudizio principale ha ad oggetto l’impugnazione da parte di un Dirigente Psicologo di I livello, in servizio dal 1989 presso il SERT (Servizio per le Tossicodipendenze) di Copertino, di alcune deliberazioni del Direttore generale dell’ASL di Lecce con le quali è stato disposto, tra l’altro, che le Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche siano dirette da un Dirigente medico di II livello, conseguendo da ciò l’impossibilità per il ricorrente di ricoprire i suddetti incarichi;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR rimettente, dopo aver premesso che la questione della quale è stato investito attiene alla disciplina dello stato giuridico del personale sanitario – materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione –, rileva che l’art. 2 della legge statale 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), prevede che gli incarichi di direzione dei SERT devono essere conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che, in possesso di determinati requisiti, eserciti tali funzioni alla data di entrata in vigore della legge, ovvero che le abbia esercitate dopo il 1° gennaio 1990;
che le disposizioni impugnate, nel riservare al solo personale medico la direzione dei SERT, si porrebbero, dunque, in «evidente contrasto» con la norma statale che non esclude la possibilità per il personale non medico di ricoprire incarichi dirigenziali presso i SERT;
che, sempre a parere del TAR rimettente, le norme impugnate violerebbero, altresì, l’art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbero una «ingiustificata ed illogica discriminazione» a danno del personale del ruolo sanitario che ricopre la qualifica professionale di psicologo;
che, sul piano della rilevanza, il rimettente osserva che «solo la invocata declaratoria di illegittimità costituzionale […] potrebbe evitare» il rigetto del ricorso, posto che i provvedimenti impugnati nel giudizio principale sono stati adottati in applicazione delle disposizioni regionali censurate;
che si è costituito in giudizio F. T., ricorrente nel giudizio principale, concludendo nel senso dell’incostituzionalità delle norme impugnate;
che, in particolare, secondo la parte privata, la normativa regionale censurata comporterebbe una restrizione «arbitraria e senza alcuna motivazione» dell’ambito di operatività della indicata legge n. 45 del 1999, nonché, tenuto conto delle finalità dei SERT, una discriminazione tra le figure professionali (medici e psicologi) ai fini dell’accesso alla dirigenza sanitaria;
che si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, resistente nel giudizio principale, concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate;
che, a parere dell’ASL, la controversia dedotta in giudizio attiene alla materia della tutela della salute, precisamente all’«organizzazione dei servizi destinati alla tutela della salute», sulla quale le Regioni hanno una competenza legislativa concorrente e che il potere legislativo delle Regioni in detta materia sarebbe confermato sia dalla legislazione statale sia dalla giurisprudenza costituzionale.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende USL), nella parte in cui riservano al solo personale medico la direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche e non anche al personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo;
che il rimettente – investito del ricorso proposto da un Dirigente Psicologo di I livello avverso alcune deliberazioni del Direttore generale dell’ASL di Lecce con le quali è stato disposto, tra l’altro, che le Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche siano dirette da un dirigente medico di II livello – ritiene che le norme denunciate, in modo irragionevole e discriminatorio rispetto al personale psicologo, si pongano in contrasto con l’art. 2 della legge statale 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), il quale non esclude la possibilità per il personale non medico di ricoprire incarichi dirigenziali presso i SERT;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la disciplina regionale impugnata è stata modificata dall’art. 14, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), che ha eliminato il profilo censurato dal rimettente, relativo all’esclusione del personale sanitario diverso da quello medico dalla direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche;
che, in particolare, la cennata legge regionale n. 4 del 2010 prevede, tra l’altro, che le suddette Sezioni possono essere dirette sia da dirigenti medici sia da dirigenti «del ruolo sanitario» di secondo livello;
che, pertanto, alla luce di tali modifiche del quadro normativo, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle sollevate questioni (ex plurimis, tra le più recenti, ordinanze n. 162 del 2010, n. 145 del 2010, n. 129 del 2010).
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2010.