Ordinanza n. 305 del 2010

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ORDINANZA N. 305

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco               AMIRANTE                 Presidente

- Ugo                        DE SIERVO                   Giudice

- Paolo                      MADDALENA                   "

- Alfio                      FINOCCHIARO                 "

- Alfonso                  QUARANTA                      "

- Franco                    GALLO                               "

- Luigi                      MAZZELLA                       "

- Gaetano                 SILVESTRI                         "

- Giuseppe                TESAURO                          "

- Paolo Maria            NAPOLITANO                   "

- Giuseppe                FRIGO                                 "

- Alessandro             CRISCUOLO                      "

- Paolo                      GROSSI                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 38 (Disciplina della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada), e, in particolare, degli artt. 1, 2, 4, comma 2, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11 e 12 della medesima, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 14 gennaio 2010, depositato in cancelleria il 19 gennaio 2010 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2010.

Udito nell’udienza pubblica del 21 settembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 14 gennaio 2010 e depositato il successivo 19 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Basilicata del 13 novembre 2009, n. 38 (Disciplina della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada), per violazione dell’art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, soffermandosi, in particolare, sul contenuto degli artt. 1, 2, 4, comma 2, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11 e 12;

che, a parere del ricorrente, l’intera legge regionale deve considerarsi costituzionalmente illegittima in quanto, istituendo e disciplinando la nuova figura professionale del maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, ha contravvenuto al costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale, la quale ha precisato che «La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale» (sentenza n. 153 del 2006);

che, inoltre, secondo il ricorrente, gli artt. 12 e 13, comma 4, della legge regionale n. 38 del 2009, nella parte in cui prevedono che il Collegio regionale dei maestri fissi tariffe minime e massime (art. 12), il cui mancato rispetto da parte dei singoli operatori determina l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 13, comma 4, della legge medesima, si porrebbero in contrasto con l’art. 2 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha espunto dall’ordinamento statale l’obbligatorietà delle tariffe minime, nonché con l’art. 15 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva servizi), e con gli artt. 43, 49, 81 e 86 del Trattato UE;

che, pertanto, le disposizioni regionali in oggetto violerebbero l’art. 117, primo comma, Cost., non rispettando i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, nonché l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza;

che la Regione Basilicata non si è costituita nel presente giudizio;

che, con atto depositato il 3 agosto 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, essendone venute meno le ragioni in conseguenza dell’approvazione della legge della Regione Basilicata del 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010), che, con l’art. 83, ha integralmente abrogato la legge regionale n. 38 del 2009.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 136 del 2009 e n. 48 del 2009).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2010.