ORDINANZA N. 298
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona nel procedimento vertente tra la Latteria Sociale Ca’ de’ Stefani s.c.a. e il Comune di Vescovato con ordinanza del 12 giugno 2009, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 12 giugno 2009, la Commissione tributaria provinciale di Cremona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevede la irripetibilità delle somme versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) per i periodi precedenti all’anno 2008 dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nel testo introdotto dall’art. 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare in ordine alla impugnazione del silenzio formatosi sulla istanza volta ad ottenere il rimborso dell’ICI versata, riguardo agli anni di imposta 2004 e 2005, dalla Latteria sociale Ca’ de’ Stefani s.c.a. al Comune di Vescovato in relazione ad un fabbricato di proprietà della cooperativa istante, da questa utilizzato per la attività di conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci;
che, affermata, pertanto, la strumentalità dell’immobile in discorso rispetto alla attività da essa svolta – che ne comporterebbe la “ruralità” e, di conseguenza, secondo quanto disposto dall’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 431), la esclusione dall’ICI – la Latteria Ca’ de’ Stefani ha presentato l’istanza di rimborso rimasta, però, senza esito;
che il rimettente, riferiti gli argomenti addotti dalla parte ricorrente onde dimostrare la sua natura di imprenditore agricolo e, pertanto, la non soggezione all’ICI degli immobili in suo possesso che siano strumentali all’esercizio dell’impresa, aggiunge che il Comune di Vescovato, nel costituirsi, aveva sostenuto che la forma societaria attraverso la quale opera la ricorrente faceva venir meno quelle esigenze di tutela che giustificano la esclusione dall’ICI per i fabbricati rurali;
che, osserva il rimettente, il legislatore, con l’art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007, ha previsto la irripetibilità di quanto versato prima del 2008 a titolo di ICI dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell’art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i);
che tale disposizione è, secondo il rimettente, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione in quanto discrimina fra chi, avendo pagato l’imposta, non è ammesso al rimborso e chi, invece, non avendo corrisposto nulla, non è tenuto a versarla;
che, dato atto che analoga questione di legittimità costituzionale già è stata sollevata da altra Commissione tributaria, il rimettente rileva che, sulla base delle legislazione vigente, il ricorso dovrebbe essere rigettato;
che, dato che ritiene indubbia la strumentalità del fabbricato di proprietà della Latteria Ca’ de’ Stefani rispetto alla attività agricola dalla medesima svolta, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007, poiché siffatta disposizione, che spiega i suoi effetti anche riguardo agli anni di imposta oggetto della istanza di rimborso, violerebbe, ad avviso del rimettente, il principio di ragionevolezza in quanto, impedendo il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto al rimborso dell’imposta non dovuta, crea un’ingiustificata disparità di trattamento fra chi avendo versato l’imposta non ha diritto alla ripetizione e chi, non avendola versata, non è più tenuto al pagamento.
Considerato che, la Commissione tributaria provinciale di Cremona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevede la irripetibilità delle somme versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (di seguito ICI) per i periodi precedenti all’anno 2008 dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nel testo introdotto dall’art. 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, deducendone il contrasto con l’art. 3 della Costituzione in quanto, premessa la esclusione dall’ambito applicativo dell’ICI del possesso da parte delle Società cooperative agricole delle costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile, non consente la ripetizione di quanto da esse già pagato a titolo di ICI, così creando un’ingiustificata disparità di trattamento fra chi, avendo pagato, non ha diritto al rimborso, e chi, non avendo pagato, non è tenuto ad alcun versamento;
che questa Corte, con sentenza n. 227 del 2009, successiva alla ordinanza di rimessione, già ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione censurata dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona;
che, per effetto di tale sentenza, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione è divenuta priva di oggetto;
che deve, pertanto, essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alla detta disposizione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2010.