Ordinanza n. 212 del 2010

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ORDINANZA N. 212

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Francesco                    AMIRANTE                                    Presidente

-           Ugo                             DE SIERVO                                      Giudice

-           Paolo                           MADDALENA                                        "

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                      "

-           Alfonso                       QUARANTA                                            "

-           Franco                         GALLO                                                     "

-           Luigi                            MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Maria Rita                   SAULLE                                                   "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337 (Disciplina dell’agriturismo in Sicilia), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilianacon ricorso notificato il 19 febbraio 2010, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2010 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 27 del 2010), ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 337 (Disciplina dell’agriturismo in Sicilia), per contrasto con gli articoli 12, quarto comma, e 13 dello statuto speciale della Regione Siciliana (R.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2);

che l’art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata attribuisce all’Assessore regionale alle risorse agricole ed alimentari, con proprio decreto, il potere di emanare le disposizioni applicative contenute nella suddetta delibera; che il decreto dell’Assessore regionale è richiamato anche dagli artt. 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa;

che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, nel censurare l’art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata, nonché gli altri articoli sopra richiamati che ad esso fanno rinvio, per violazione degli artt. 12, quarto comma, e 13 dello statuto speciale della Regione Siciliana, lamenta che lo strumento normativo per attuare le disposizioni della delibera legislativa avrebbe dovuto essere non quello del decreto assessoriale, ma quello del regolamento di esecuzione, emanato con atto del Presidente della Regione, su deliberazione del Governo regionale, nel rispetto dei citati articoli dello statuto speciale.

Considerato che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 1° marzo 2010, n. 10) come legge della Regione Siciliana 26 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina dell’agriturismo in Sicilia), con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 155 e n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007 e n. 410 del 2006);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2010.