ORDINANZA N. 210
ANNO 2010
Commento alla decisione di
Davide Antonio Ambroselli
Questioni a margine della sentenza n. 210 del 2013 della Corte Costituzionale.
per g.c. di Diritti Fondamentali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), promosso dal Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano nel procedimento vertente tra la Baly s.a.s. e l’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, con ordinanza del 28 aprile 2008, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, con ordinanza in data 28 aprile 2008, ha sollevato, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);
che il rimettente è chiamato a giudicare dell’opposizione, promossa dalla ditta Baly s.a.s, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), avverso ordinanza-ingiunzione con cui l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – ufficio regionale del Veneto e Trentino-Alto Adige le ha inflitto la sanzione pecuniaria di 6 mila euro «per aver installato e consentito l’uso di un apparecchio da intrattenimento sprovvisto dei richiesti titoli autorizzativi»;
che – secondo quanto riferito dal Tribunale – l’amministrazione opposta, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’incompetenza funzionale del giudice adito a favore del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 il quale attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari;
che il giudice a quo, su conforme eccezione dell’opponente, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, dal momento che l’attribuzione alle commissioni tributarie di controversie «non in base all’oggetto del contenzioso, ma in base all’ente finanziario che le irroga», significherebbe estendere la giurisdizione di un giudice speciale, quali sono appunto le commissioni tributarie, oltre la materia di natura tributaria originariamente loro attribuita, in violazione dell’art. 102 Cost.;
che nel caso di specie, in base all’art. 2 citato, dovrebbe ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice tributario solo in quanto la sanzione è stata irrogata da un ente finanziario, anche se essa, essendo stata inflitta per inosservanza di obblighi formali connessi ad autorizzazioni per l’uso di apparecchi di intrattenimento, non avrebbe alcun collegamento con obblighi tributari;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione prospettata, sostenendo che, successivamente al deposito dell’ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 130 del 2008, ha dichiarato incostituzionale la disposizione censurata, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria;
che, a fronte di tale pronuncia, secondo l’Avvocatura, spetta al rimettente valutare se la sanzione pecuniaria in concreto disposta da uffici periferici dell’amministrazione dei monopoli di Stato ai sensi dell’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), riguardi o meno la violazione di norme tributarie.
Considerato che il Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);
che, secondo il rimettente, la citata disposizione, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, «anche se non collegate all’inosservanza di obblighi tributari» estenderebbe la giurisdizione del giudice tributario oltre la materia di natura tributaria originariamente ad esso attribuita, in contrasto con l’art. 102 Cost. che vieta la creazione di nuovi giudici speciali;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 130 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 2002 «nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria» in quanto «in contrasto con l’art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione»;
che la richiamata pronuncia ha dunque investito proprio la disposizione censurata dall’attuale remittente;
che, pertanto, a prescindere dagli ulteriori profili di inammissibilità che presenta l’ordinanza di rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile dal momento che la medesima è ormai divenuta priva di oggetto (ordinanza n. 22 del 2009).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2010.