ORDINANZA N.183
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 (disegno di legge n. 192), recante «Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale», promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 18 dicembre 2008, depositato in cancelleria il 22 dicembre 2008 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2008.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 18 dicembre 2008 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 22 dicembre 2008, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 (disegno di legge n. 192), recante «Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale»;
che la disposizione denunciata prevede che il personale dell’Ente Acquedotti Siciliani, di ruolo o in servizio a tempo indeterminato alla data di messa in liquidazione dell’Ente, confluisca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta; che, in ogni caso, il trattamento economico accessorio del predetto personale sia assicurato nella stessa misura di quello applicato al personale di ruolo regionale; che il personale confluito sia utilizzato dall’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, per quanto strettamente necessario all’attività di liquidazione stessa ed in ragione delle esigenze organizzative e gestionali dell’Ente medesimo; che il restante personale sia utilizzato, sentite le amministrazioni interessate e le competenti organizzazioni sindacali, nelle amministrazioni comunali, provinciali, negli enti di cui all’art. 1 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti d’impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), e successive modifiche ed integrazioni, nelle agenzie e negli uffici dell’amministrazione regionale;
che il ricorrente sostiene che la norma denunciata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché il previsto inserimento nei ruoli regionali avrebbe come unico scopo la garanzia della stabilità occupazionale di una determinata categoria di dipendenti, mentre mancherebbe una ponderata verifica della necessità di avvalersi del personale in questione, in assenza del trasferimento di nuove funzioni e compiti agli uffici regionali;
che, ad avviso del Commissario dello Stato, la disposizione oggetto del dubbio di legittimità costituzionale si risolverebbe in un provvedimento di carattere assistenziale, di sostegno all’occupazione, adottato al di fuori dei vincoli che, secondo Costituzione, incontra l’accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione; vi sarebbe, inoltre, un rovesciamento di priorità tra l’interesse dell’istituzione alla funzione e l’interesse delle persone all’impiego, che la Costituzione, all’art. 97, ha inteso evitare.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l’art. 2 della delibera legislativa approvata dall’Assemblea della Regione Siciliana il 10 dicembre 2008 (disegno di legge n. 192), recante «Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale», il quale prevede l’inserimento del personale dell’Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione, con conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta, e l’utilizzazione del personale medesimo presso l’Ente in liquidazione o presso le amministrazione di altri enti locali o regionali;
che, ad avviso del Commissario dello Stato ricorrente, la norma denunciata violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., per la carenza di comprovate e specifiche esigenze di pubblico interesse e per la natura meramente assistenziale di sostegno all’occupazione, al di fuori dei vincoli del rapporto di pubblico impiego;
che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 20 dicembre 2008, n. 20, con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 155 e n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008 e n. 358 del 2007);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2010.