SENTENZA N. 179
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 54, commi 1 e 2 della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009 n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8], promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-20 agosto 2009, depositato in cancelleria il 25 agosto 2009 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8].
1.1. – Circa l’art. 12, il ricorrente afferma che tale norma autorizza la spesa di 37 milioni di euro al fine di sostenere e garantire interventi di avvio e completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa atte a migliorarne e adeguarne dal punto di vista infrastrutturale la ricettività e la fruibilità per sostenerne gli scopi, con allocazione all’unità previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009.
Questa unità previsionale di base si riferisce agli interventi di edilizia pubblica residenziale nell’àmbito della funzione obiettivo volta a potenziare le politiche abitative; in essa sono presenti anche i fondi ex GESCAL, cioè i contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a loro destinata.
Il ricorrente deduce che l’art. 12, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009 contiene un elenco tassativo degli interventi che verranno realizzati, nessuno dei quali attiene ad edilizia pubblica residenziale.
Il ricorrente richiama le pronunce con le quali questa Corte ha affermato che non è ammissibile lo storno dalle finalità proprie dei contributi GESCAL e la loro destinazione alla realizzazione di interventi diversi (sentenze n. 241 del 1989 e n. 424 del 1995).
Pertanto l’impugnato art. 12, disponendo interventi di avvio e completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa con allocazione delle spese all’unità di previsione di base 3.2.02.01, violerebbe sia l’art. 117, terzo comma, Cost., contrastando con i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), sia l’art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l’obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese.
1.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche l’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale, nel sostituire l’art. 43, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 [Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)], dispone che: a) il piano di stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato dalla Regione (di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 43) riguardi i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009; b) il rimanente personale che maturi i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato; c) il piano deve tenere conto anche del personale contrattualizzato a seguito dell’attuazione di progetti ministeriali.
Ad avviso del ricorrente, tale norma violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., perché dispone in maniera difforme dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione – rappresentata dall’art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) – la quale, essendo diretta al contenimento della spesa, detta principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e introduce una disciplina molto rigida e scadenzata.
In particolare, la menzionata disciplina statale stabilisce, in primo luogo, che, ferma restando la subordinazione dell’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007).
In secondo luogo, la stessa disciplina statale dispone che, fatte salve le intese stipulate, ai sensi dell’art. 1, commi 558 e 560, della legge n. 296 del 2006, le amministrazioni pubbliche predispongono, entro il 30 aprile 2008, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 529 e 560, della legge n. 296 del 2006 (art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007).
L’art. 54, comma 1, della legge calabrese, invece, nel prevedere termini completamente differenti, di fatto allargherebbe a dismisura la forbice prevista dalla legge statale per la stabilizzazione del personale precario.
1.3. – Quanto al successivo comma 2 dello stesso art. 54, la difesa erariale espone che esso stabilisce che, anche ai fini dell’attuazione dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione in contratti a tempo determinato dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge in esame ovvero a quella di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, e che abbiano maturato o che maturino nel corso del periodo contrattuale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 2009 o nell’arco del periodo contrattuale in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica finalizzata all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Ad avviso del ricorrente tale norma, oltre ad essere suscettibile di censure analoghe a quelle svolte in riferimento al comma 1, sarebbe illegittima perché prevede una generalizzata trasformazione a domanda dei suddetti contratti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo determinato, senza indicare limiti e presupposti. Sussisterebbe dunque una lesione degli artt. 3 e 97 Cost., mancando sia il riferimento a specifiche esigenze organizzative, sia l’individuazione e la programmazione del fabbisogno di personale, in contrasto con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che il legislatore statale, all’art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che nel triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007. A norma dell’art. 17, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2009, poi, nello stesso triennio 2010-2012, le amministrazioni possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al precedente comma 10 e dal personale di cui all’art. 3, comma 94, lettera b), della legge n. 244 del 2007. Anche queste disposizioni statali si inseriscono nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica in quanto disposizioni volte al contenimento della spesa e quindi la legge regionale, disciplinando in modo difforme da esse, violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
2. – La Regione Calabria si è costituita ed ha chiesto che la Cortedichiari irricevibile il ricorso o comunque inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale con esso sollevate.
2.1. – Ad avviso della difesa regionale, il ricorso sarebbe irricevibile o inammissibile, perché notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della legge regionale n. 19 del 2009.
2.2. – Circa la questione sollevata in riferimento all’art. 12 della stessa legge regionale, la resistente deduce che essa sarebbe inammissibile per inconferenza dei parametri evocati.
Nel merito la questione sarebbe non fondata, non essendovi prova della distrazione dei fondi ex GESCAL dalla loro destinazione istituzionale, poiché nell’unità di previsione di base 3.2.02.01 sono allocati anche fondi di altra provenienza e non risulta che questi ultimi sarebbero incapienti rispetto agli stanziamenti disposti dalla norma impugnata.
Inoltre, non sarebbe possibile sostenere che la norma stessa vìoli i principi fondamentali in materia di bilancio o che essa sia priva di copertura finanziaria, poiché la legge regionale non ha omesso di quantificare la spesa pluriennale da essa introdotta.
2.3. – La Regione Calabria afferma che sono infondate anche le censure svolte contro l’art. 54, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19 del 2009, disposizioni che rispettano i limiti imposti dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione. Infatti le Regioni sarebbero vincolate solamente dai principi dettati dalla normativa statale in riferimento ai soggetti che hanno la possibilità di vedere stabilizzato il relativo rapporto. Non rientrerebbe tra i principi vincolanti per le Regioni, invece, l’àmbito temporale previsto dalla legislazione statale.
3. – Con successivo atto depositato il 12 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione contenuta nel ricorso limitatamente all’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8].
1.1. – L’art. 12 autorizza la spesa di complessivi euro 37 milioni per interventi di avvio o completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa, con allocazione all’unità previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009.
Ad avviso del ricorrente, la norma violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché nella predetta unità previsionale di base sono presenti anche i fondi ex GESCAL, cioè i contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a loro destinata, con inammissibile storno dei predetti fondi dalle finalità loro proprie e conseguente contrasto con i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell’art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208). Sussisterebbe, inoltre, contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l’obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese.
1.2. – E’ impugnato anche l’art. 54, comma 1, della legge calabrese n. 19 del 2009, il quale, nel sostituire l’art. 43, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 [Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)], dispone che il piano di stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato dalla Regione (di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 43) riguardi i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009 e che il rimanente personale che maturi i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la disposizione viola l’art. 117, terzo comma, Cost., perché dispone in maniera difforme dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione [art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)], la quale, in quanto diretta al contenimento della spesa, detta prìncipi in materia di coordinamento della finanza pubblica e stabilisce una disciplina molto rigida e scadenzata, mentre la norma regionale, nel prevedere termini diversi, allargherebbe a dismisura la forbice prevista dalla legislazione statale per la stabilizzazione del personale precario.
1.3. – Il ricorrente censura, infine, l’art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale prevede che la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale ovvero in essere alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che abbiano maturato o che maturino nel corso del periodo contrattuale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della legge o nell’arco del periodo contrattuale in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica finalizzata all’instaurazione del rapporto di lavoro.
La norma lederebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., per gli stessi motivi indicati a proposito dell’analoga censura svolta rispetto al comma 1 dello stesso art. 54 e perché contrastante con l’art. 17, commi 10 e 11, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, che detta norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto dirette al contenimento della spesa. Contrasterebbe, poi, con gli artt. 3 e 97 Cost., essendo priva del necessario riferimento a specifiche esigenze organizzative, mancando l’individuazione e la programmazione del fabbisogno di personale, in contrasto con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. – La Regione Calabria ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.
L’eccezione non è fondata.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, al fine della tempestività dell’impugnazione proposta in via principale, rileva non già la data in cui il ricorso sia stato ricevuto dalla parte alla quale esso deve essere notificato, bensì la data in cui il notificante ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione.
Nella fattispecie, il ricorso è stato consegnato all’ufficio notifiche presso la Corte d’appello di Roma il 17 agosto 2009 e, dunque, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (pubblicazione avvenuta il 19 giugno 2009).
3. – Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione sollevata avverso l’art. 12 della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata integralmente sostituita dall’art. 1 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19). Nella sua nuova formulazione, essa prevede che le risorse di cui all’unità previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009 sono utilizzate per la copertura finanziaria di «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali».
A seguito di tale modificazione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al proprio ricorso limitatamente alla parte in cui esso si riferisce appunto all’art. 12 della legge regionale n. 19 del 2009.
Questa Corte ha costantemente affermato che la rinuncia non accettata dalla controparte può fondare, unitamente ad altri elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Ed in effetti, dopo circa quattro mesi dalla sua entrata in vigore, la norma censurata è stata modificata in conformità ai rilievi sollevati dallo Stato e non risulta che essa abbia avuto attuazione.
Sussistono dunque pienamente le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
4. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009 non è fondata nei sensi indicati di seguito.
Tale norma sostituisce il comma 2 dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008. Questo articolo, al comma 1, autorizza la Giunta regionale a predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del personale utilizzato dalla Regione «nei limiti dei posti disponibili in organico, determinati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in coerenza con la normativa statale di principio»; esso, dunque, non individua autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da stabilizzare, facendo rinvio, in proposito, alla «normativa statale di principio». Quindi i lavoratori interessati alla stabilizzazione sono unicamente quelli in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione statale e, precisamente, dall’art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e dall’art. 1, comma 90, lettera b), della legge n. 244 del 2007.
Il comma 2 dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, nel testo introdotto dalla norma oggetto della presente questione, non tocca minimamente i requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter aspirare alla stabilizzazione. Esso, invece, stabilisce, nel primo periodo, che il piano di stabilizzazione di cui al precedente comma 1, «riguarderà i dipendenti che matureranno i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009» e, nel secondo periodo, che «Il rimanente personale che maturerà i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato».
La norma, quindi, indica tale data per individuare i soggetti interessati in via immediata dalla stabilizzazione.
Il riferimento alla maturazione dei requisiti in epoca successiva alla suddetta data, contenuto nel secondo periodo della norma, non può certamente implicare alcuna modifica in senso estensivo dei requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter aspirare alla stabilizzazione. Il richiamo resta sempre quello ai requisiti «di legge», onde la norma censurata finisce con il prefigurare un’ulteriore stabilizzazione solamente a condizione che ricorrano i presupposti stabiliti dalla legislazione dello Stato. Conseguentemente, nessuna stabilizzazione è possibile, neppure in virtù dell’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, non solo a favore di lavoratori sforniti dei requisiti richiesti dalla disciplina statale, ma neppure in periodi di tempo per i quali tale disciplina non consente alcuna stabilizzazione.
Così ricostruito il significato della norma impugnata, essa non contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., appunto perché rispetta i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione e, in particolare, non amplia il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione così come definito dalla suddetta normativa dello Stato.
4. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, sollevata in riferimento all’art. 97 Cost., è fondata.
Tale norma dispone che «Anche ai fini dell’attuazione dell’art. 43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» (e, cioè, ai fini della successiva stabilizzazione del personale interessato) la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato.
In sostanza, l’art. 54, comma 2, della legge calabrese non prevede l’assunzione come lavoratori subordinati a tempo indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Essa, invece, stabilisce l’indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato.
La norma censurata non richiede che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevede alcuna forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero state necessarie a cagione della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata). Tutto ciò induce ad avere dubbi sulla corrispondenza ad effettive esigenze dell’amministrazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati in applicazione della norma ed a ritenere che è stato violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.
4.1. – Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale della norma censurata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8];
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2010.