Sentenza n. 241 del 1989

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SENTENZA N.241

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 maggio 1988 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Izzo Mario ed altro e la S.p.a. Termomeccanica italiana ed altro, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Giuffrida Gino ed altri e il Ministero del Tesoro ed altri, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Izzo Mario ed altro nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi l'avv. Bruno Leuzzi per Izzo Mario ed altro e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le ordinanze in epigrafe concernono un'identica questione; i relativi giudizi vanno riuniti, pertanto, onde formare oggetto di unica pronuncia.

2.1-L'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) stabilisce-lett. a)-che i proventi relativi ai contributi versati (in forza della legge 14 febbraio 1963, n. 60, art. 10) dai lavoratori dipendenti, comunque qualificati e beneficiari dei programmi di costruzione di alloggi finanziati con tale contribuzione, sono destinati al finanziamento dell'edilizia sovvenzionata in genere, al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici, all'acquisizione e valorizzazione delle aree destinate agli insediamenti.

2.2-I Pretori di La Spezia e di Bologna ravvisano che l'enunciata disciplina sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione perchè, in tal modo, a carico dei lavoratori dipendenti vengono a gravare gli oneri di una contribuzione intesa a costituire benefici anche per i lavoratori autonomi, non assoggettati, peraltro, ad alcun prelievo.

3.1 - La questione non é fondata.

Per intenderne puntualmente i riferimenti va chiarito, come del resto i remittenti ricordano, che l'onere in parola venne inizialmente istituito con la legge 28 febbraio 1949, n. 43 per i fini di finanziamento di piani volti alla costruzione di case per lavoratori subordinati, pubblici e privati, con l'obbligo di contributo, mantenuto nel tempo, ovviamente solo da parte di costoro (oltre che dei datori di lavoro), si da rendere in tale correlazione lata, di oneri e benefici, pienamente assentibile il prelievo (sentenza n. 119 del 1964).

Prorogate via via le norme sui programmi costruttivi, si é giunti alla disciplina attuale: i fondi vengono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti, apparato strumentale a ciò demandato, venendo erogati, poi, nei limiti delle assegnazioni a ciascuna Regione, previa autorizzazione periodica del Ministero per i lavori pubblici sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, in relazione allo svolgimento dei programmi deliberati.

Tuttavia, con questa normativa, introdotta con la legge 22 ottobre 1971, n. 865 sui programmi e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, venivano ampliate le finalità specifiche della precedente disciplina: pur sempre nell'ambito dell'edilizia abitativa, restava consentito, infatti, l'utilizzo dei fondi <residui> (cioé non ancora impiegati) della contribuzione dei lavoratori dipendenti per esigenze di costruzione e di risanamento volte a soddisfare anche altre categorie particolarmente abbisognevoli.

3.2-Tanto é premessa all'odierna norma impugnata, la quale può ritenersi, per le sue connotazioni contigenti, nell'indirizzo di finalità comunque abitative, cui sono connesse l'acquisizione e l'urbanizzazione delle necessarie aree, nonchè - a un tempo - il recupero del patrimonio preesistente. Incidono, perciò, degli elementi da cui trarre sufficienti indizi di ragionevolezza a causa della temporaneità e particolarità che l'hanno determinata: i benefici, cosi come posti e qui descritti, risultano temporalmente ben delimitati poichè, a decorrere dal primo gennaio del 1988, ne e stata ripristinata la originaria destinazione, a favore, cioé, dei soli lavoratori dipendenti (art. 22 della legge n. 67 del 1988 di cui si dirà peraltro, ampiamente, in appresso).

In conclusione trattasi, dunque, di statuizioni positive, in tali limiti accettabili, apparendo pur sempre riconducibili alla realizzazione di beni (il patrimonio abitativo) il cui valore globalmente inteso appare di fondamentale importanza per la vita dell'individuo nelle aggregazioni sociali (cfr. sentenza n. 252 del 1983). Cosicchè non é ravvisabile, allo stato, quella pregnante colorazione discriminatoria, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, assunta dai remittenti (le incidenze sul successivo art. 53 sono prospettate in via del tutto vaga e probabilistica).

4.1 - Come accennato (supra 3.2), e intervenuto - da ultimo - l'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988) che al secondo comma, pur riaffermando una parziale, ancorchè residuale, destinazione propria-intesa cioé alla costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti-dispone che le trattenute contributive della categoria vengano riservate, a partire dal 10 gennaio 1988 e sino al 1992 <all'entrata del bilancio dello Stato> nella misura di L. 1.250 miliardi per il 1988 e di L. 1.000 miliardi annui per gli esercizi successivi.

4.2-Il Pretore di La Spezia solleva dubbi sulla legittimità di tale ultimo dettato, sempre a confronto degli artt. 3 e 53 della Costituzione, considerando la conseguente sottrazione, alla pertinente disciplina, di quelle somme che vengono riversate all'indistinta entrata del bilancio dello Stato.

5. - La questione é fondata.

Le finalità del prelievo a carico dei lavoratori dipendenti di cui si é discusso, peraltro riaffermate esplicitamente dall'art. 22 cit., impongono che i proventi tutti vengano destinati per la costruzione di abitazioni in favore della categoria di lavoratori assoggettata al prelievo, senza di che con evidente incoerenza ed innegabile ripercussione discriminatoria (ex art. 3 della Costituzione) resterebbe inciso l'intero meccanismo contributivo.

Va chiarito, a meglio lumeggiare la vicenda, che le effettive erogazioni sono state, nel tempo, di importo inferiore al complesso di quanto incassato, cosicchè i fondi relativi continuerebbero a lievitare in misura maggiore di quanto concretamente impiegato per l'attuazione dei programmi di costruzione (relazione generale per il 1987 del Governatore della Banca d'Italia e, per il medesimo periodo, della Corte dei conti sui rendiconti della Cassa DD.PP. e gestioni annesse). Per contro, l'impiego dei cespiti deve rivolgersi, per l'origine dei corrispettivi, unicamente alla costruzione di alloggi, per i lavoratori dipendenti, e imporrebbe, perciò, visioni pro grammatiche globali con puntuali ben delineate procedure.

Consegue, restando assorbito ogni altro assunto, l'illegittimità del disposto (art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67) nella parte in cui assegna parzialmente al bilancio dello Stato, nelle sue poste generali d'entrata, i prelievi di cui trattasi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito-e non le sole quote residue-dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art . 35, lett. a) della legge 5 aprile 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) sollevata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dai Pretori di La Spezia e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO- Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA- Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 26/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE