Ordinanza n. 126 del 2010

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ORDINANZA N. 126

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Francesco        AMIRANTE                                     Presidente

- Ugo     DE SIERVO                                                 Giudice

- Paolo   MADDALENA                                            “

- Alfio   FINOCCHIARO                                          “

- Franco GALLO                                                         “

- Luigi   MAZZELLA                                                 “

- Gaetano          SILVESTRI                                      “

- Sabino CASSESE                                                     “

- Maria Rita       SAULLE                                           “

- Giuseppe         TESAURO                                        “

- Paolo Maria    NAPOLITANO                                “

- Giuseppe         FRIGO                                              “

- Alessandro      CRISCUOLO                                   “

- Paolo   GROSSI                                                        “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 1, 3 e 5, della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009 – art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 50), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 febbraio 2009, depositato in cancelleria il 3 marzo 2009 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell’udienza pubblica del23 febbraio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Gennaro Terracciano per la Regione Lazio.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio 2009 e depositato il 3 marzo successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 1, 3 e 5, della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009 – art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 50), in riferimento: a) all’art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione; b) agli artt. 43, 49 e 86 del Trattato del 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009; c) all’art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70; d) all’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; e) all’art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), introdotto dall’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale);

che il ricorrente premette che i censurati commi dell’art. 38 della legge reg. n. 31 del 2008 cosí dispongono: a) «In vista dell’entrata in vigore il 3 dicembre 2009 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e comunque entro il 31 dicembre 2010, tutti i servizi di trasporto pubblico locale devono essere affidati nel rispetto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 1370/2007 e di quanto stabilito dall’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e dall’articolo 23-bis, commi 3 e 4, del d.l. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, la Regione e gli enti locali possono stabilire di fornire essi stessi i servizi di trasporto pubblico di passeggeri nei loro territori o di procedere all’affidamento diretto di contratti di servizio di trasporto pubblico locale a un soggetto giuridicamente distinto» (comma 1); b) «Al fine di evitare l’interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica o di affidamento diretto dei servizi sulla base di quanto stabilito dai commi 1 e 2, gli attuali affidamenti sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di gara o all’affidamento diretto dei servizi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. Tutti gli affidamenti attualmente in essere che siano stati aggiudicati mediante procedura ad evidenza pubblica rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza» (comma 3); c) «La Giunta regionale procede, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e delle condizioni e procedure di cui all’articolo 23-bis, commi 3 e 4, del d.l. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, all’affidamento diretto dei servizi di cui al comma 4 alla Spa Corrai Gestione, società a capitale interamente pubblico» (comma 5);

che, quanto al censurato comma 1 della legge reg. n. 31 del 2008, il ricorrente, sostiene che esso víola l’articolo 117, primo comma, Cost., perché non tiene conto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, e l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché interviene nella materia della tutela della concorrenza, di potestà legislativa esclusiva dello Stato;

che, in particolare, la difesa erariale evoca quali parametri interposti gli artt. 43, 49 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità europea e l’art. 5, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1370/2007, il quale ultimo prevede che le autorità competenti a livello locale, che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un «controllo analogo» a quello che esercita sulle proprie strutture;

che, per l’Avvocatura generale dello Stato, inoltre, il comma censurato si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per il tramite dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il quale, al comma 2, stabilisce che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, di regola, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e non per affidamento diretto;

che, quanto al censurato comma 3 dell’art. 38 della legge reg. n. 31 del 2008, il ricorrente sostiene che esso, nel disporre la proroga degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in atto, víola l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché interviene nella materia della tutela della concorrenza, di potestà legislativa esclusiva dello Stato;

che, in particolare, la norma si porrebbe in contrasto con il comma 9 dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il quale prevede che i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l’affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato e che, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l’affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;

che la disposizione violerebbe, inoltre, l’art. 18, comma 3-bis, del d.lgs. n. 422 del 1997, introdotto dall’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 400 del 1999, il quale individua il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, ponendo tuttavia «l’obbligo», per tale periodo transitorio, «di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali»;

che, quanto al censurato comma 5 dell’art. 38 della legge reg. n. 31 del 2008, il ricorrente sostiene che esso víola l’art. 117, primo comma, Cost., perché non tiene conto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, e l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché interviene nella materia della tutela della concorrenza, di potestà legislativa esclusiva dello Stato;

che la difesa erariale evoca quali parametri interposti gli artt. 43, 49 e 86 del citato Trattato che istituisce la Comunità europea e l’art. 5, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, nonché l’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e deduce motivi analoghi a quelli già evidenziati a proposito del comma 1 dell’art. 38 della legge reg. n. 31 del 2008;

che si è costituita la Regione Lazio, la quale ha chiesto, in via principale, che «il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia respinto in quanto infondato» e, in subordine, che «venga disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 del Trattato, nei limiti di quanto esposto»;

che la resistente rileva che: a) il ricorso è inammissibile, perché in esso «non è dato rilevare alcuna indicazione circa l’esistenza ed il contenuto della deliberazione autorizzativa del Consiglio dei ministri» e perché «l’inammissibilità del ricorso, anche in caso di esistenza della deliberazione del Consiglio dei ministri, consegue comunque alla mancata indicazione nell’atto notificato»; b) le censure relative al comma 1 dell’art. 38 della legge reg. n. 31 del 2008 riferite ai parametri comunitari sono inammissibili per genericità e, comunque, infondate; c) il denunciato comma 1 dell’art. 38 della legge reg. n. 31 del 2008 richiama espressamente sia il regolamento CE n. 1370/2007 sia l’articolo 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e deve, perciò, essere interpretato nel senso che non deroga a tali disposizioni; d) la censura riferita alla pretesa lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza è inammissibile e, comunque, infondata, perché le disposizioni censurate attuano direttamente il diritto comunitario e attengono alla materia del trasporto pubblico locale, di competenza residuale regionale; e) la proroga delle gestioni dei servizi in corso non víola gli evocati parametri, perché è limitata nel tempo ed è comunque diretta ad assicurare la continuità dei servizi stessi; f) contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il censurato comma 5 dell’art. 38 della legge reg. n. 31 del 2008 non realizza esso stesso «l’affidamento diretto in assenza dei presupposti voluti dalla disciplina comunitaria (ed anche nazionale), ma solo determina le condizioni dell’affidamento»;

che, in via subordinata, la difesa regionale «chiede che la Corte Costituzionale, qualora non ritenga risolte le questioni interpretative sottese alla pronuncia di compatibilità della norma regionale censurata al regolamento comunitario n. 1370 del 2007 ed alle ulteriori norme comunitarie evocate a parametro dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel ricorso, sollevi le relative specifiche questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, esclusivamente con riguardo alle violazioni degli artt. 43, 49 e 86 del Trattato CE, e dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007, riservando al prosieguo del giudizio ogni decisione sulla violazione dell’art. 117, comma primo, della Costituzione»;

che, a tal fine, la stessa difesa domanda, «se del caso, che la Corte eserciti i poteri istruttori di cui agli artt. 12 e seguenti delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008”»;

che, con atto depositato il 24 novembre 2009, l’Avvocatura generale dello Stato – riservandosi di produrre, in copia autentica, l’estratto «della delibera del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 e la relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro per i rapporti con le regioni» – ha rinunciato al ricorso, rilevando che la Regione Lazio, con l’art. 1, comma 48, della legge 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio), ha apportato alle disposizioni censurate modifiche che hanno «conformato la disciplina regionale a quella statale e comunitaria di riferimento»;

che la difesa regionale, in data 11 febbraio 2010, ha depositato un atto sottoscritto dal difensore e dal Vicepresidente della Giunta regionale, con il quale si dichiara di accettare la rinuncia.

Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Lazio, con l’art. 1, comma 48, della legge 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio), ha modificato la normativa censurata;

che, proprio in considerazione di tale modifica, la difesa erariale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, affermando che la Regione ha «conformato la disciplina regionale a quella statale e comunitaria di riferimento» e che, pertanto, con deliberazione del 28 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri aveva deliberato di rinunciare al ricorso, «tenuto conto che sono venute meno le motivazioni del ricorso» stesso;

che, con atto sottoscritto dal difensore e dal vice presidente della Giunta regionale, la difesa regionale dichiara di accettare la rinuncia, senza depositare la deliberazione di accettazione della Giunta regionale;

che la materia della legittimazione all’accettazione della rinuncia al ricorso nel giudizio costituzionale è regolata dall’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il quale stabilisce che tale accettazione deve provenire dalla parte;

che né dette norme integrative, né la legge 11 marzo 1953, n. 87, né il «regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», le cui norme sono richiamate dall’art. 22, primo comma, di tale legge «in quanto applicabili», prevedono una specifica disciplina del potere del difensore nel giudizio costituzionale di accettare la rinuncia al ricorso;

che, in difetto di una tale specifica disciplina, trova applicazione il principio generale desumibile dall’art. 306, secondo comma, del codice di procedura civile, il quale regola nello stesso modo la legittimazione alla rinuncia agli atti del giudizio e quella relativa alla corrispondente accettazione, prevedendo che «le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali [...]» ed escludendo, cosí, che l’accettazione della rinuncia rientri tra i poteri propri del difensore;

che, quanto alla Regione Lazio, l’art. 41, comma 4, della legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio), prevede, fra l’altro, che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, «promuove l’impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale»;

che tale previsione deve essere interpretata nel senso che la Giunta regionale delibera anche sull’accettazione delle rinunzie ai medesimi ricorsi (per una fattispecie analoga, ordinanza n. 418 del 2008);

che da ciò consegue che la menzionata accettazione da parte del difensore e del Vicepresidente della Giunta regionale non ha effetto, non avendo questi il relativo potere;

che la rinuncia non regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando l’estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente (ex plurimis, sentenze n. 320 del 2008 e n. 451 del 2007; ordinanze n. 153 e n. 53 del 2009, n. 418 del 2008 e n. 345 del 2006);

che, nella specie, non risulta che la norma impugnata abbia avuto medio tempore applicazione;

che il suindicato intervento di modifica della normativa censurata può ritenersi satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, anche in considerazione dell’inequivoco contenuto dell’atto di rinuncia;

che è, perciò, venuto meno l’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2010.

‘F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2010.