ORDINANZA N. 117
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Lazio 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell’ente di gestione del suddetto parco), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6 febbraio 2009, depositato in cancelleria il 16 febbraio 2009 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
udito l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato in data 5 febbraio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Lazio 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell’ente di gestione del suddetto parco);
che il ricorrente – premesso che la finalità della istituzione del parco naturale in questione è di consentire sia la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali dell’area dei Monti Ausoni e del lago di Fondi sia lo sviluppo economico e sociale, attraverso la promozione di attività economiche compatibili, delle popolazioni ivi insediate – rileva che la normativa censurata ha anche istituito un ente regionale di diritto pubblico, denominato appunto “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi”, organizzato e gestito secondo le disposizioni della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), il quale, fra i suoi compiti, ha quello di adottare il piano e il regolamento del parco nonché il piano pluriennale di promozione economica e sociale;
che la difesa erariale, dopo aver brevemente riferito sulle altre disposizioni contenute nella predetta legge regionale n. 21 del 2008, rileva che essa presenta profili di illegittimità costituzionale;
che, sebbene le Regioni siano titolari di competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», la parte ricorrente osserva come la disciplina dei parchi naturali rientri nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela del paesaggio e dell’ambiente, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;
che da ciò il ricorrente ricava la vincolatività per il legislatore regionale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che fissano termini minimi ed uniformi di tutela validi su tutto il territorio nazionale;
che sarebbe, pertanto, illegittimo, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel predetto d.lgs. n. 42 del 2004, l’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 21 del 2008, il quale prevede che «per l’organizzazione dell’ente regionale e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo II della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche»;
che, prosegue la parte ricorrente, fra le norme come sopra applicabili vi è l’art. 26 della legge regionale n. 29 del 1997, il quale, al comma 6, dispone che «il piano dell’area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello»;
che tale disposizione regionale deve considerarsi superata a seguito della entrata in vigore dell’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale prescrive: «per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette»;
che, chiarisce l’Avvocatura, la norma da ultimo citata prevede un modello gerarchico tra gli strumenti di pianificazione adottati ai diversi livelli di governo, disponendo la prevalenza dei piani paesaggistici sulle difformi previsioni contenute negli atti di pianificazione aventi limitata incidenza territoriale, compresi quelli adottati dagli enti gestori delle aree naturali protette;
che, pertanto, la disciplina statale, secondo l’avviso della parte ricorrente, esclude sia che la salvaguardia dei valori paesaggistici possa essere assicurata da strumenti diversi dai piani paesaggistici sia che questa possa cedere ad esigenze urbanistiche o naturalistiche rappresentate in diversi strumenti di pianificazione;
che il contrasto fra la normativa regionale e i riferiti principi, comportando il superamento «della separatezza fra pianificazione territoriale ed urbanistica da un lato, e tutela paesaggistica dall’altro» nonché l’inserimento della tutela del paesaggio nell’ambito del sistema della pianificazione del territorio, integrerebbe, secondo il ricorrente, gli estremi della violazione dell’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione;
che, con atto del 4 marzo 2009, si è costituita in giudizio la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 21 del 2008 sia rigettata e riservando a successiva memoria lo svolgimento delle sue difese;
che in data 28 gennaio 2010 il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite della Avvocatura generale dello Stato, ha depositato atto di rinunzia al ricorso, giusta conforme deliberazione governativa del 28 maggio 2009;
che, solo con comunicazione pervenuta presso la cancelleria della Corte il 23 febbraio 2010, data fissata per la discussione del ricorso in udienza pubblica, il procuratore costituito della Regione Lazio dichiarava «di accettare la rinuncia al ricorso».
Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso col quale è stata sollevata la presente questione di legittimità costituzionale, è stata approvata, promulgata ed è entrata in vigore la legge della Regione Lazio 30 marzo 2009, n. 5, recante «Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)», la quale, all’art. 1, ha sostanzialmente innovato il comma 6 dell’art. 26 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), cioè la disposizione legislativa che, in quanto richiamata come applicabile dal comma 2 dell’art. 3 della legge della Regione Lazio 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell’ente di gestione del suddetto parco), determinava, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, la illegittimità costituzionale della norma ultima citata;
che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 28 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, stante la conforme deliberazione governativa del 29 maggio 2009, comunicava di aver rinunziato a ricorso ora in questione, in quanto l’intervenuta modifica consentiva di ritenere avvenuto «l’adeguamento della normativa regionale alle disposizioni dettate dal legislatore nazionale in materia di protezione del paesaggio»;
che, a fronte di tale atto, non perveniva una formale accettazione della rinuncia da parte della Regione Lazio, tale non potendosi ritenere la dichiarazione ricevuta dalla cancelleria di questa Corte il giorno stesso in cui si è tenuta l’udienza nella quale il ricorso è stato trattato, in quanto, formulata dal procuratore costituito della Regione, non rinviava ad alcuna deliberazione assunta nel medesimo senso da parte della Giunta regionale, organo dotato di legittimazione a procedere alla accettazione della rinunzia proveniente dalla controparte (ordinanza n. 418 del 2008);
che, tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia non regolarmente accettata, pur non comportando la estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente (fra le molte, ordinanze n. 159 e n. 53 del 2009 e n. 418 del 2008);
che, nella specie, non risulta che la norma impugnata abbia avuto, nel periodo precedente alla intervenuta modificazione della disposizione da essa richiamata, applicazione;
che il suindicato intervento normativo può ritenersi satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso, anche tenuto conto dell’inequivoco contenuto dell’atto di rinuncia;
che sono, pertanto, venute meno le ragioni della controversia.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2010.