SENTENZA N. 102
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell’avviso d’asta pubblica del Ministero dell’interno–Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, con il quale è stata disposta la vendita del complesso immobiliare denominato “Ex Hotel Lanterna”, sito nel Comune di Saint-Pierre, Rue du Petit Saint-Bernard nn. 5 e 7, facente parte della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A., promosso dalla Regione Valle d’Aosta, con ricorso notificato il 9 febbraio 2009, depositato in cancelleria il 18 febbraio 2009 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2009.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d’Aosta e l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. — La Regione autonoma Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste, con atto notificato il 6–9 febbraio 2009 e depositato il successivo 18 febbraio, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero dell’interno, «per l’accertamento dell’avvenuta violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla Regione ricorrente, e in particolare degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta nonché, in relazione ad essi, del principio costituzionale di ragionevolezza, e per la conseguente dichiarazione che non spetta allo Stato adottare atti di disposizione relativamente al complesso immobiliare denominato “Ex Hotel Lanterna”, sito nel Comune di Saint Pierre (AO), rue du Petit St. Bernard, nn. 5 e 7, e che l’atto – attraverso il quale il Ministero dell’interno–Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha disposto che il 4 febbraio 2009 abbia luogo il pubblico incanto per la vendita del medesimo complesso immobiliare denominato “Ex Hotel Lanterna” – è lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione; con contestuale annullamento del medesimo atto (reso noto mediante pubblicazione nella G. U., quinta serie speciale n. 145 del 15 dicembre 2008); nonché per l’annullamento di ogni e qualunque atto connesso, presupposto o consequenziale».
2 — La ricorrente premette che, con avviso d’asta in data 3 dicembre 2008, il Ministero dell’interno ha disposto la vendita del menzionato complesso immobiliare, situato nel territorio della Regione (Comune di Saint Pierre), composto dal terreno di sedime e pertinenziale, avente la superficie di mq. 7.102, e dal relativo fabbricato, facente parte della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), rendendo noto che il pubblico incanto avrebbe avuto luogo in Roma, il 4 febbraio 2009, presso la sede del predetto Ministero.
Il Fondo Lire U.N.R.R.A. – prosegue la ricorrente – fu costituito in attuazione dell’accordo dell’8 marzo 1945, sottoscritto dal Governo italiano e dall’Amministrazione delle Nazioni Unite per l’assistenza e la riabilitazione, approvato con decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79 (Approvazione dell’accordo stipulato in Roma l’8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l’U.N.R.R.A.), cui fecero seguito l’accordo supplementare del 19 gennaio 1946, approvato con decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21 (Approvazione dell’accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e l’U.N.R.R.A.), e l’accordo del 12 novembre 1947 “Sull’uso del Fondo Lire”, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 1019 (Approvazione dell’accordo tra il Governo Italiano e l’Amministrazione delle Nazioni Unite, concluso a Roma il 12 novembre 1947, per l’assistenza e la riabilitazione sull’uso del Fondo Lire supplementare agli accordi dell’8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946).
In particolare, l’ultimo accordo istituì la “Riserva” del Fondo Lire, vincolandone la destinazione a scopi di assistenza e riabilitazione ed individuando nell’Amministrazione per gli Aiuti internazionali, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006 (Modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l’U.N.R.R.A.), l’organo governativo direttamente responsabile per l’esecuzione di quanto disposto dall’accordo stesso (art. X).
L’Amministrazione per gli Aiuti internazionali fu poi assorbita dall’Amministrazione per le Attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.I.) che, quale organo delegato dal Governo italiano alla gestione della Riserva del Fondo Lire U.N.R.R.A., provvide all’acquisto nell’anno 1972 del complesso immobiliare “Ex Hotel Lanterna” per il prezzo di lire 534.666.667, venduto dai signori Francesco Gagliardi e Isalina Anselmet con tutte le licenze e patenti relative all’albergo bar ristorante.
3. — La Regione espone ancora che, con legge 12 agosto 1962, n. 1340 (Trasferimento al Ministero dell’Interno e istituzione dei ruoli dell’Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali), le competenze esercitate da detta Amministrazione, relative alla gestione dei Fondi U.N.R.R.A., furono trasferite al Ministero dell’interno. Con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617 (Soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali), le medesime funzioni furono riunite in una Direzione generale del Ministero dell’Interno, che assunse la denominazione di “Direzione Generale dei Servizi Civili del Ministero dell’Interno”, assegnazione confermata dalla normativa successiva di cui alla legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato).
4. — Con decreto del 1° settembre 1977 il complesso immobiliare situato in Saint Pierre fu acquisito dal Ministero dell’interno–Direzione generale servizi civili – Fondo Riserva. L’edificio, attualmente denominato “Ex Hotel Lanterna”, fu poi qualificato come albergo ed annoverato tra gli «immobili che restano in uso allo Stato» con d.P.C.m. n. 1363 del 1982.
Con lo stesso decreto i beni mobili ed immobili del Fondo U.N.R.R.A. hanno formato oggetto di un piano di riparto tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, approvato anche in considerazione del fatto che «la disciolta Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali svolgeva anche attività di carattere assistenziale che successivamente sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario».
Il provvedimento, invece, non ha preso in considerazione le funzioni legislative ed amministrative proprie delle Regioni a statuto speciale, tra le quali si devono annoverare anche quelle assistenziali, come previsto dagli artt. 3 e 4 dello statuto speciale della Valle d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).
5. — Con direttiva del Ministero dell’interno in data 21 aprile 2004 (adottata ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 20 ottobre del 1994, n. 755 (Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell’art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559), si prendeva atto, con riguardo all’”Ex Hotel Lanterna”, del suo «attuale stato di fatiscenza e vetustà che ne rende antieconomica la gestione» e si programmava di procedere alla sua alienazione.
Pertanto, la ricorrente, richiamando l’attenzione sugli artt. 5 e 6 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, ripetutamente invitava il Ministero dell’interno e i competenti uffici statali «a rettificare eventuali provvedimenti di alienazione a terzi e ad attivare, con urgenza, le procedure per il trasferimento del bene in questione alla Regione, in analogia ad altri casi anche recenti». Ad onta di ciò, è stato reso noto l’atto col quale il Ministero dell’Interno ha disposto il pubblico incanto per la vendita del complesso immobiliare de quo.
6. — Tanto premesso, la ricorrente promuove ricorso per conflitto di attribuzione, deducendo come primo motivo la violazione degli artt. 5 e 6 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948).
Tali norme stabiliscono un regime peculiare con riguardo ai beni immobili riconducibili al demanio statale, o comunque di proprietà dello Stato, situati in territorio valdostano. Richiamato il tenore dell’art. 5, primo comma, e dell’art. 6, primo comma, dello statuto di autonomia, la ricorrente osserva che dalla semplice lettura delle citate disposizioni emerge che, nel momento in cui lo Stato risulti proprietario di un bene immobile patrimoniale, esso è obbligato ad operarne il trasferimento al patrimonio della Regione, senza alcuna eccezione per quanto concerne i detti beni immobili patrimoniali.
Non si potrebbe dubitare che il complesso immobiliare “Ex Hotel Lanterna” rientri nel novero di tali beni. Esso, infatti, fu acquistato dalla soppressa Amministrazione per le attività assistenziali e poi confluì nel patrimonio del Ministero dell’interno, quale bene della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. Tali circostanze avrebbero dovuto determinare non già l’atto statale qui contestato, ma la diversa decisione di far transitare i diritti sul bene in questione all’ente regionale.
Non sarebbe sostenibile che l’efficacia delle citate norme statutarie debba intendersi limitata ai soli immobili di cui lo Stato abbia acquisito la proprietà in periodo anteriore all’entrata in vigore dello statuto di autonomia. Sul punto la Corte costituzionale si sarebbe già pronunciata con la sentenza n. 383 del 1991, chiarendo che il trasferimento alla Regione opera anche nel caso in cui la situazione che lo impone «sia intervenuta successivamente all’entrata in vigore dello Statuto».
Sotto altro profilo, l’ammissibilità del ricorso non sarebbe contestabile con l’argomento che esso si risolverebbe in un’azione di rivendicazione, come tale esclusa dall’ambito applicativo del conflitto contemplato dall’art. 134 Cost. Infatti, nel caso di specie verrebbe in rilievo l’illegittima invasione di competenze e attribuzioni della Valle d’Aosta, consacrate nello Statuto speciale; invasione che intacca lo svolgimento delle funzioni affidate all’ente regionale, anche con riguardo alla disposizione e alla gestione di beni rientranti nel suo patrimonio.
Del resto – prosegue la ricorrente – la Corte costituzionale con la sentenza citata avrebbe definito i confini sul punto, precisando che, quando si controverte della pertinenza di un bene al patrimonio regionale anziché statale, «viene immediatamente in discussione la spettanza, e cioè il trasferimento o no dallo Stato alle regioni delle relative funzioni, in attuazione della normativa che concerne il trasferimento stesso».
6.1. — Col secondo motivo, poi, la ricorrente denunzia violazione, ad opera degli atti impugnati, degli artt. 2, 3 e 4 dello statuto di autonomia, nonché, in relazione agli stessi articoli, del principio costituzionale di ragionevolezza.
In particolare, risulterebbe violata la norma statutaria che include l’assistenza e la beneficenza pubblica tra le materie di competenza legislativa regionale integrativa ed attuativa (art. 3, lettera i, dello statuto), e quella che, individuandola per relationem, attribuisce la stessa materia alla competenza amministrativa della Regione.
Infatti, l’atto statale col quale è stata disposta la vendita, stabilisce che il ricavato sia destinato alla Riserva del Fondo Lire U.N.R.R.A., ossia a scopi di assistenza e riabilitazione (come previsto dall’art. V dell’accordo istitutivo, reso esecutivo con d.C.p.S. n. 1019 del 1948). Pertanto, il detto atto statale andrebbe a ledere la richiamata competenza regionale in materia di assistenza e beneficenza pubblica, in quanto la vendita del bene si rivelerebbe per tabulas finalizzata all’indebito svolgimento, da parte dello Stato, di funzioni amministrative come l’assistenza, con contestuale lesione di un’attribuzione per statuto riservata alla Regione.
Non sarebbe sostenibile che la natura della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. non ammetta la possibilità che gli immobili in essa rientranti, il loro equivalente in denaro o l’assolvimento delle funzioni ad essi connesse non possano essere toccati nel loro vincolo di unità, che li legherebbe imponendone l’appartenenza statale. L’inconsistenza di tale rilievo sarebbe dimostrata dal comportamento tenuto dallo Stato nei confronti delle Regioni ordinarie.
Infatti, con il d.P.C.m. n. 1363 del 1982 lo Stato ha già trasferito a tali Regioni il 50 per cento del patrimonio mobiliare e immobiliare del Fondo Lire U.N.R.R.A., come quota considerata necessaria per lo svolgimento delle funzioni loro conferite o delegate. La funzione di assistenza e beneficenza, cui il Fondo è preordinato, spetta alla Regione Valle d’Aosta dal 1948, ma lo Stato non ha ritenuto di trasferire a quest’ultima alcun bene del Fondo, presente sul territorio regionale. Da ciò sarebbe desumibile, oltre ai profili di illegittimità degli atti impugnati già dedotti, un connesso motivo di invalidità, consistente nella lesione del principio costituzionale di ragionevolezza, in quanto lo Stato, nel trasferimento alle Regioni dei beni del Fondo Lire U.N.R.R.A., avrebbe distinto in modo illogico e incoerente tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale, benché, avuto riguardo alle funzioni cui il trasferimento stesso era preordinato (assistenza pubblica), le Regioni a statuto speciale (tra le quali la Valle d’Aosta) non fossero meno titolate di quelle ordinarie.
7. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio con atto depositato il 23 marzo 2009.
Dopo avere riassunto le vicende e la normativa concernenti la “Riserva” del Fondo Lire U.N.R.R.A., la cui gestione è stata infine trasferita alla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell’Interno (attuale Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione), la difesa erariale osserva, in relazione al d.P.C.m. n. 1363 del 1982, che il riparto tra Stato e Regioni, operato con tale provvedimento, dei beni mobili e immobili compresi nella Riserva del detto Fondo non avvenne sulla base degli artt. 5 e 6 dello statuto della Valle d’Aosta.
Infatti, nel preambolo di quel decreto si precisò che erano da accertare i beni dell’Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.I.), riferiti a tali attività attinenti a funzioni attribuite o delegate alle Regioni e, nel piano di ripartizione, l’immobile de quo rimase attribuito allo Stato.
Con d.P.C.m. 20 ottobre 1994, n. 755, fu approvato il regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, gestione obbligata a rispondere a regole di massima redditività, essendo soggetta annualmente a rendiconto direttamente al Segretario delle Nazioni Unite.
Il Ministero dell’Interno, non ravvisando l’economicità del complesso immobiliare acquistato nel 1972, chiese all’Agenzia del demanio di dare avvio alla procedura di alienazione fin dal febbraio 2004; ma, essendo insorta controversia con la ricorrente che rivendicava l’acquisizione del bene al proprio patrimonio, ritenne necessario investire della questione il Consiglio di Stato in sede consultiva.
Quest’ultimo, con parere reso il 17 maggio 2005, si pronunziò in senso favorevole alla posizione assunta dallo Stato, affermando che esisteva una differenza tra il patrimonio della Riserva U.N.R.R.A. e quello costituito dalla generalità dei beni statali, in considerazione del carattere specifico del primo. L’orientamento del detto Consiglio fu poi ribadito in un successivo parere, su quesito rivolto dal Ministero dell’interno in ordine ad una rivendicazione dell’Agenzia del demanio, la quale sosteneva che al Ministero dell’interno competesse la “gestione” delle somme ricavate dall’amministrazione del patrimonio della Riserva ed alla medesima Agenzia, invece, spettasse l’amministrazione degli immobili.
In quell’occasione il Consiglio di Stato chiarì che l’amministrazione e la gestione dei beni immobili inclusi nel patrimonio della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. competeva al Ministero dell’interno, non emergendo elementi, nella normativa internazionale e statale, circa un’eventuale scissione delle competenze.
A seguito di ciò la procedura per l’alienazione del complesso immobiliare fu ripresa, con la pubblicazione dell’avviso d’asta.
Tanto premesso, l’Avvocatura generale dello Stato sostiene, in primo luogo, che il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione sarebbe inammissibile, perché tardivo in relazione al termine per proporlo, stabilito in sessanta giorni «decorrenti dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall’avvenuta conoscenza dell’atto impugnato».
La difesa erariale – richiamato l’art. 6 dello statuto di autonomia, in forza del quale i beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio di questa – rileva che il complesso immobiliare de quo entrò a far parte del Fondo suddetto nel 1972. Da allora fu gestito dall’Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, mentre i proventi e le spese rispettivamente furono versati e fecero carico alla Riserva del Fondo medesimo.
Pertanto, si realizzò un «comportamento significante dotato di efficacia o di rilevanza esterna», attraverso il quale lo Stato manifestò con chiarezza la pretesa di esercitare una competenza specifica circa attribuzioni asseritamente affidate, con normativa di rango costituzionale, alla Regione Valle d’Aosta (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale, n. 211 del 1994). In tale contesto la Regione non ritenne di reagire con un regolamento di competenza, proposto soltanto oggi, a distanza di ben 37 anni.
Inoltre, col citato d.P.C.m. n. 1363 del 1982, fu approvato il piano di riparto tra Stato e Regioni dei beni mobili e immobili della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. Con tale piano il 50 per cento del patrimonio immobiliare del Fondo fu trasferito alle Regioni, mentre il residuo 50 per cento rimase allo Stato, e tra questi il complesso immobiliare di cui si tratta, come da tabella allegata al provvedimento. Ancorché in presenza di un atto formale, la Regione rimase inerte.
Ancora, nell’anno 2004, quando il Ministero dell’interno decise di alienare il bene, la Regione si oppose vantando la proprietà del complesso immobiliare e mostrando di aver preso conoscenza dell’avvio della procedura di vendita già a seguito della nota in data 21 gennaio 2005. Tuttavia, anche in tale circostanza l’attuale ricorrente si astenne dall’esperire l’unica iniziativa possibile, cioè la proposizione del regolamento di competenza.
Ferma l’eccezione che precede, la difesa erariale sostiene che il conflitto sarebbe, comunque, privo di fondamento.
Infatti, l’appartenenza del complesso immobiliare al Fondo indicato, nel quadro degli accordi internazionali sopra ricordati, cui seguì l’istituzione della Riserva del Fondo Lire destinata a scopi di assistenza e di riabilitazione (art. V), rende inconciliabile la tesi sostenuta dalla ricorrente con la suddetta normativa, come emerge dai richiamati pareri del Consiglio di Stato, il quale (tra l’altro) osservò che la natura costituzionale dello statuto speciale non esclude la necessità di interpretarne la portata secondo i consueti criteri ermeneutici, la cui applicazione conduce a ritenere che i beni inclusi nel patrimonio della Riserva, compresi quelli ubicati nel patrimonio della Regione Valle d’Aosta, sono rimasti nella titolarità dello Stato.
La difesa erariale conclude osservando che il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1991 non sarebbe pertinente, in quanto la detta sentenza era relativa ad una casermetta dei Carabinieri già appartenente al demanio militare, che aveva perduto la propria destinazione d’uso. Diversa sarebbe la questione relativa al complesso immobiliare di cui si tratta in questa sede, pervenuto al patrimonio dello Stato nel 1972 e con destinazione d’uso mai modificata, in quanto i proventi che ne derivano (anche attraverso l’alienazione) sono sempre destinati alle finalità proprie della Riserva U.N.R.R.A.
Considerato in diritto
1. — La Regione autonoma Valle d’Aosta-Vallèe d’Aoste, col ricorso indicato in epigrafe, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio in carica, nonché del Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, per la dichiarazione che non spettava allo Stato adottare atti di disposizione in ordine al complesso immobiliare denominato “Ex Hotel Lanterna”, situato nel Comune di Saint Pierre (AO), rue du Petit St. Bernard, nn. 5 e 7, disponendone la vendita al pubblico incanto per il 4 febbraio 2009 con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quinta serie speciale, n. 145, del 15 dicembre 2008, con conseguente annullamento di tale atto e di ogni altro connesso, presupposto o consequenziale allo stesso, in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione e, in particolare: a) degli articoli 5 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d’Aosta), in quanto dette norme, nel prevedere che i beni riconducibili al demanio statale, o comunque i beni immobili patrimoniali di proprietà dello Stato, sono trasferiti al patrimonio della Regione, stabiliscono anche che lo Stato, nel momento in cui risulti proprietario di un bene immobile patrimoniale, è immediatamente obbligato ad effettuarne il trasferimento alla Regione Valle d’Aosta; b) degli artt. 2, 3 e 4 del citato Statuto speciale, in quanto l’atto di messa in vendita dell’immobile lede la competenza regionale in materia di “assistenza e beneficenza pubblica” e lo scopo di tale vendita costituisce un indebito svolgimento da parte dello Stato di funzioni amministrative (come l’assistenza) attribuite alla Regione; c) del principio costituzionale di ragionevolezza, in relazione alle menzionate norme statutarie, in quanto lo Stato ha illogicamente distinto – nel trasferimento alle Regioni dei beni del Fondo Lire U.N.R.R.A. tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale, benché, avuto riguardo alle funzioni cui il trasferimento era preordinato (assistenza pubblica), quelle a statuto speciale non risultassero meno titolate di quelle ordinarie.
2. — Il conflitto è inammissibile.
2.1. — La ricorrente sostiene che oggetto del presente giudizio sarebbe «l’illegittima invasione di competenze ed attribuzioni della Valle d’Aosta, consacrate nello Statuto speciale; invasione che intacca lo svolgimento delle funzioni commesse all’Ente regionale, anche con riguardo alla disposizione e alla gestione di beni rientranti nel suo patrimonio».
Questa tesi non può essere condivisa.
Si deve premettere che il complesso immobiliare di cui si discute, denominato «Ex Hotel Lanterna», pervenne all’Amministrazione dello Stato, e fu poi destinato alla Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. — Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, mediante atto di compravendita stipulato nel 1972 con i precedenti proprietari. Si tratta, dunque, di un bene patrimoniale, con la destinazione ora indicata.
Ciò posto, va rilevato che, come emerge dall’art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), perché sussista un conflitto di attribuzione tra la Regione interessata e lo Stato occorre che un atto di quest’ultimo, anche omissivo (purché idoneo a produrre un’immediata violazione o menomazione di attribuzioni), leda la sfera di competenza costituzionale della prima, risolvendosi in una usurpazione del potere regionale o in una menomazione delle competenze della Regione stessa. Pertanto, la lesione deducibile nel giudizio per conflitto di attribuzione intersoggettivo deriva dalla finalità stessa del conflitto, cioè dalla necessità di tutelare l’autonomia delle Regioni quali titolari di funzioni costituzionali.
Al riguardo, questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che esula dalla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni la vindicatio rei da parte di uno di tali enti nei confronti dell’altro (ex plurimis: sentenze n. 443 del 2008; nn. 302 e 177 del 2005; n. 179 del 2004; n. 213 del 2001; n. 309 del 1993).
Nel caso in esame, la ricorrente richiama gli artt. 5 e 6 dello statuto speciale (norme di carattere costituzionale) e pone l’accento sul tenore di tali disposizioni, la prima delle quali prevede che i beni del demanio statale, situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione stessa (primo comma), mentre l’art. 6 stabilisce analogo trasferimento al patrimonio regionale dei beni immobili patrimoniali dello Stato, del pari situati in territorio valdostano.
Tuttavia tale richiamo – al di là della generica e non motivata affermazione circa la «illegittima invasione di competenze ed attribuzioni della Valle d’Aosta» – è in realtà formulato per sostenere che lo Stato non avrebbe dovuto porre in essere l’atto (avviso d’asta) contestato con il ricorso, bensì avrebbe dovuto adottare «la ben diversa decisione di far transitare i diritti sul bene in questione all’Ente regionale».
Risulta evidente, dunque, che la pretesa azionata nei termini sopra indicati, ancorché basata su disposizioni dello statuto di autonomia, si risolve in una controversia circa la titolarità del complesso immobiliare e postula, quindi, non un “regolamento di competenza” in ordine alla delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto, bensì una interpretazione della normativa invocata diretta a stabilire a quale di tali enti spetti la proprietà del complesso medesimo e quale sia il titolo giuridico di appartenenza del bene, con conseguente impossibilità di configurare una vindicatio potestatis.
Non giova alla tesi della ricorrente la sentenza di questa Corte n. 383 del 1991, secondo cui, quando si controverte della pertinenza di un bene al demanio regionale anziché a quello statale, «viene immediatamente in discussione la spettanza, e cioè il trasferimento o no dallo Stato alle regioni, delle relative funzioni in attuazione della normativa che concerne il trasferimento stesso». Invero, quella pronunzia è rimasta isolata nel contesto del costante indirizzo sopra citato ed è stata espressamente superata dalla giurisprudenza successiva (sentenza n. 309 del 1993).
2.2 — Quanto all’asserita violazione, ad opera degli atti impugnati, degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto speciale, la relativa doglianza, come si afferma nel ricorso, intende riferirsi alla citata normativa statutaria, che include l’assistenza e la beneficenza pubblica tra le materie di competenza legislativa regionale integrativa ed attuativa (art. 3, lettera i, dello Statuto), ed alla norma che, «individuandola per relationem, attribuisce la stessa materia alla competenza amministrativa della Regione». Infatti, la finalità della vendita del bene al pubblico incanto (il cui ricavato andrebbe destinato al Fondo Lire U.N.R.R.A., ossia a scopi di assistenza e riabilitazione) sarebbe diretta «all’indebito svolgimento da parte dello Stato di funzioni amministrative, quale l’assistenza, cui si accompagna la contestuale lesione, anche lungo questo versante, di una attribuzione statutariamente riservata alla Regione».
Si tratta, peraltro, di una doglianza del tutto generica e perciò insufficiente per affermare il carattere costituzionale della controversia. Infatti, non è chiarito il nesso che dovrebbe collegare il complesso immobiliare de quo alle funzioni in tema di assistenza spettanti alla Regione, né la ricorrente fornisce indicazioni al riguardo, mentre sarebbe stato necessario quanto meno allegare gli argomenti in base ai quali la mancata disponibilità del cespite potrebbe compromettere, in tutto o in parte, le funzioni e i compiti attribuiti alla Regione nella materia suddetta.
2.3. — Infine, la ricorrente lamenta la lesione del principio costituzionale di ragionevolezza, in quanto lo Stato, nel trasferire alle Regioni i beni del Fondo Lire U.N.R.R.A., avrebbe operato una distinzione, in modo incoerente e illogico, tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale, benché queste ultime risultassero non meno titolate delle prime. Si tratta, però, di doglianza che non può trovare ingresso in questa sede, perché non verte sulla titolarità di attribuzioni costituzionalmente garantite ma attiene (in ipotesi) a profili di illegittimità dell’atto statale non deducibili in sede di conflitto.
Ogni altra eccezione resta assorbita.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d’Aosta-Vallèe d’Aoste nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.