Sentenza n. 299 del 2009

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SENTENZA N. 299

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Francesco                                                   AMIRANTE                Presidente

-  Ugo                                                            DE SIERVO                  Giudice

-  Paolo                                                          MADDALENA                     “

-  Alfio                                                           FINOCCHIARO                   “

-  Alfonso                                                      QUARANTA                        “

-  Franco                                                        GALLO                                 “

-  Luigi                                                           MAZZELLA                         “

-  Gaetano                                                      SILVESTRI                           “

-  Sabino                                                        CASSESE                              “

-  Maria Rita                                                  SAULLE                                “

-  Giuseppe                                                    TESAURO                             “

-  Paolo Maria                                                NAPOLITANO                     “

-  Giuseppe                                                    FRIGO                                   “

-  Alessandro                                                 CRISCUOLO                        “

-  Paolo                                                          GROSSI                                 “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 agosto 2008, depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 20 ottobre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;

udito l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 19 agosto 2008 e depositato il 26 agosto successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 3 luglio 2008, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), terzo comma e 119 della Costituzione.

2. – La disposizione denunciata – nel «quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese» perseguiti, nel complesso, da detta legge (art. 1, comma 1) e, più in particolare, nell’ambito delle «attività finalizzate a: a) sostenere la stampa di informazione periodica locale; b) sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione; c) promuovere la definizione e l’attuazione di progetti per la diffusione, l’analisi e la lettura della stampa d’informazione locale», secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, della medesima legge, richiamato dall’alinea del denunciato art. 8 – stabiliva alla lettera d), nel testo originario oggetto d’impugnazione, una «riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,25 per cento a partire dall’anno 2009» per gli editori di periodici locali di informazione.

3. – Il ricorrente deduce, in riferimento alla riportata disposizione, due diversi motivi di censura, in via gradata.

3.1. – Con il primo motivo, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che detta disposizione, determinando l’aliquota dell’IRAP nella misura del 2,25 per cento a partire dall’anno 2009, si pone in contrasto con il combinato disposto dei commi 1 [quale modificato dall’art. 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008)], e 3 dell’art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per il quale: a) in linea generale, «L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,9 per cento» (art. 16, comma 1); b) «le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale» (art. 16, comma 3, primo periodo); c) «La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi» (art. 16, comma 3, secondo periodo).

Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che l’IRAP, istituita con legge statale, non costituisce un “tributo proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e pertanto è precluso alla Regione modificarne la disciplina, se non nei limiti disposti dalla stessa legge statale. Il ricorrente rileva, quindi, che il contrasto tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta evidenzia la violazione dei limiti della potestà legislativa regionale in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva e richiama, a sostegno del motivo di impugnazione, la costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.

Né, secondo il ricorrente, è possibile trarre un argomento contrario a tale conclusione dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007, il quale, a far data dal 1° gennaio 2008, stabilisce che «l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale». Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale previsione «è, infatti, allo stato, un puro futuribile», mentre «la norma impugnata è attuale».

3.2. – Con un secondo motivo di censura, dedotto in via gradata, la difesa erariale afferma che, quand’anche si ritenesse che l’IRAP debba essere oggi considerata un tributo proprio regionale, la disposizione impugnata violerebbe comunque un «principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario di cui agli artt. 117, terzo comma e 119 Costituzione», in quanto determina una «riduzione della relativa aliquota al di sotto della soglia minima consentita dalla legge statale», in contrasto con il predetto art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007, il quale al terzo periodo stabilisce che le Regioni, «nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni» per il tributo.

4. – In data 17 settembre 2008 si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, la quale si è limitata a concludere per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o comunque di infondatezza della sollevata questione, con riserva di deduzioni.

5. – In data 5 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria con cui: a) ha «richiamato in fatto ed in diritto quanto dedotto nel ricorso introduttivo»; b) ha rilevato che, «con l’adozione delle norme di cui agli artt. 28 L.R. 28/08 e 5 L.R. 22/09», la Regione Piemonte si è «pienamente adeguata, in subiecta materia, ai limiti imposti non solo dalla legislazione statale ma anche dalla […] Risoluzione del Ministero dell’Economia» n. 13/DF del 10 dicembre 2008. La difesa erariale ritiene dunque che, sul punto, debba essere pronunciata cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l’illegittimità dell’art. 8, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 3 luglio 2008, per violazione, nel complesso, degli articoli 117, secondo comma, lettera e), terzo comma e 119 della Costituzione.

2. – Con un primo motivo, il ricorrente afferma che la disposizione denunciata – nello stabilire, nel testo originario oggetto d’impugnazione, una «riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,25 per cento a partire dall’anno 2009» per gli editori di periodici locali di informazione – víola gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, perché essa disciplina le aliquote di detto tributo, il quale è da considerarsi statale, in quanto istituito con legge dello Stato, e, pertanto, si pone in contrasto con il combinato disposto dei commi 1 [quale modificato dall’art. 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008)] e 3 dell’art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), secondo cui: a) in linea generale, «L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,9 per cento» (art. 16, comma 1); b) «le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale» (art. 16, comma 3, primo periodo); c) «La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi» (art. 16, comma 3, secondo periodo).

Con un secondo, subordinato, motivo di censura, la difesa erariale afferma che, qualora si ritenesse l’IRAP un tributo proprio regionale in forza dell’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007 – il quale, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, stabilisce che «l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale» (termine, peraltro, prorogato al 1° gennaio 2010, dall’art. 42, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», entrato in vigore successivamente al deposito del ricorso e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) –, la disposizione impugnata violerebbe comunque un «principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario di cui agli artt. 117, terzo comma, e 119 Costituzione», in quanto determina una «riduzione della relativa aliquota al di sotto della soglia minima consentita dalla legge statale», in contrasto con il terzo periodo del comma 43 del medesimo art. 1 della legge n. 244 del 2007, secondo cui le Regioni possono modificare l’aliquota del tributo «nei limiti stabiliti dalle leggi statali».

3. – In via preliminare, deve rilevarsi che, successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione denunciata – che trova applicazione «a partire dall’anno 2009», e cioè, secondo l’interpretazione autentica ad essa data dall’art. 1 della legge della Regione Piemonte 16 giugno 2009, n. 18 (Interpretazione autentica della lettera d comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 “Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”), «a partire dalla dichiarazione IRAP 2009» – è stata modificata, prima, dall’art. 28 della legge della stessa Regione 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie), che ha integralmente sostituito, a far data dal 6 ottobre 2008, la predetta lettera d) del comma 1 dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte n. 18 del 2008, elevando l’aliquota al 2,90 per cento «a partire dall’anno 2009»; poi, dall’art. 5 della legge della suddetta Regione 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009), che ha nuovamente integralmente sostituito, a far data dal 22 agosto 2009 [in forza dell’art. 47, comma 2, della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)], la predetta lettera d) del comma 1 dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte n. 18 del 2008, come modificata dall’art. 28 della legge regionale n. 28 del 2008, elevando ulteriormente l’aliquota dell’IRAP al 2,98 per cento, «a partire dall’anno 2009».

Deve altresì rilevarsi che tale ius superveniens è entrato in vigore prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IRAP 2009. Infatti, l’art. 1, comma 52, della legge n. 244 del 2007 stabilisce, in riferimento al «periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» (e dunque con riferimento all’anno d’imposta 2008), che «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento». L’articolo unico di quest’ultimo decreto – e cioè del decreto 11 settembre 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze (recante «Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 13 ottobre 2008, n. 240 – stabilisce che: a) «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» (e dunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il periodo d’imposta era in corso alla data del 31 dicembre) «è approvato il modello di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive» (comma 1); b) tale modello «deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» (comma 2); c) «Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti relative alla presentazione del modello di dichiarazione UNICO» (comma 4). Il predetto provvedimento è stato pubblicato in via informatica sul sito internet dell’Agenzia delle entrate – secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007, per il quale «la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge» – in data 31 gennaio 2009 (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 15283/2009 del 31 gennaio 2009, recante «Approvazione del modello di dichiarazione ”Irap 2009” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive […] per l’anno 2008»). Pertanto, a partire dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2008, il modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in forza dell’articolo 1, comma 2, del menzionato decreto ministeriale 11 settembre 2008.

La dichiarazione IRAP 2009, relativa all’anno d’imposta 2008, deve dunque essere presentata in via telematica, per «Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», «entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta» (e cioè, nel caso di specie, entro il 30 settembre 2009, in forza dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo attualmente vigente), ovvero, per gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, «entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta» (e cioè, sempre nel caso di specie, entro il 30 settembre 2009, in applicazione dell’art. 2, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo vigente). Da ciò consegue che sia la legge regionale n. 28 del 2008, sia la legge regionale n. 22 del 2009 sono entrate in vigore prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IRAP 2009, concernente l’anno d’imposta 2008.

4. – Alla luce di tale complessa evoluzione normativa, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in riferimento alle questioni promosse con il ricorso in esame ed aventi ad oggetto la lettera d) del comma 1 dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte n. 18 del 2008, nell’impugnato testo originario (e cioè nel testo vigente dal 18 luglio 2008 al 5 ottobre 2008).

Infatti, la normativa impugnata – volta a determinare le aliquote dell’imposta «a partire dalla dichiarazione IRAP 2009» e, perciò, a partire dalle dichiarazioni da presentare entro il 30 settembre 2009 – è stata integralmente sostituita a far data dal 6 ottobre 2008, e cioè ben prima di poter esplicare effetti, dal non impugnato art. 28 della legge della Regione Piemonte n. 28 del 2008, a sua volta sostituito, sempre per il medesimo anno d’imposta e con decorrenza dal 22 agosto 2009, dal (parimenti non impugnato) art. 5 della legge della medesima Regione n. 22 del 2009. Deve ritenersi, dunque, che la disposizione impugnata non ha esplicato alcun effetto prima della sua abrogazione. Ricorre pertanto, nella specie, la condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte perché, in caso di sopravvenuta abrogazione della normativa impugnata, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 200 e n. 74 del 2009; n. 439 e n. 289 del 2008).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.