Ordinanza n. 292 del 2009

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ORDINANZA N. 292

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                 AMIRANTE          Presidente

- Ugo                                 DE SIERVO               Giudice

- Paolo                       MADDALENA                “

- Alfio                         FINOCCHIARO              “

- Alfonso                     QUARANTA                   “

- Franco                      GALLO                          “

- Luigi                         MAZZELLA                    “

- Gaetano                    SILVESTRI                     “

- Sabino                      CASSESE                       “

- Maria Rita                 SAULLE                         “

- Giuseppe                  TESAURO                      “

- Paolo Maria              NAPOLITANO               “

- Giuseppe                  FRIGO                           “

- Alessandro                CRISCUOLO                  “

- Paolo                       GROSSI                         “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 12 della legge della Regione Molise 10 giugno 2008, n.16 (Disciplina del settore fieristico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11-18 agosto 2008, depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2008.

    Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

    udito l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Ritenuto che, con ricorso notificato il 18 agosto 2008 e depositato il successivo 26 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto – in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 12 della legge della Regione Molise 10 giugno 2008, n.16 (Disciplina del settore fieristico);

    che il ricorrente premette che l'art. 5 della citata legge regionale n. 16 del 2008 «subordina lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, di rilevanza nazionale ed internazionale, ad una autorizzazione amministrativa necessaria per soggetti nazionali e comunitari», rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, e che il successivo art. 12 dispone che, in caso di manifestazione fieristica svolta in mancanza dell'autorizzazione prevista o con modalità diverse da quelle autorizzate, il sindaco assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione;

    che, secondo il ricorrente, sulla base dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, una normativa nazionale che subordini al rilascio di un'autorizzazione amministrativa l'esercizio di talune prestazioni di servizi nel territorio nazionale da parte di una impresa avente sede in un altro Stato membro costituisce restrizione alla libera circolazione dei servizi, ai sensi dell'art. 59 (vigente art. 49) del Trattato CE;

    che, pertanto, sempre ad avviso del ricorrente, il sistema delineato dalle citate disposizioni si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma (rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario) e secondo comma, lettera a) (rapporti dello Stato con l'unione europea), Cost., in relazione all'art. 16, comma 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE, il quale vieta la «previsione di un obbligo per l'operatore di munirsi un'autorizzazione dalle autorità competenti in tali fattispecie»;

    che, inoltre, viene impugnato l'art. 11 della legge regionale n. 16 del 2008, che istituisce il fondo regionale per le manifestazioni fieristiche, prevedendo, al comma 3, che una quota del fondo della Giunta sia riservata a favore delle manifestazioni fieristiche di interesse storico, economico e culturale;

    che, tale previsione comporterebbe, a parere del ricorrente, un «aiuto di stato, senza la necessaria previsione della preventiva notifica alla Commissione europea per l'assenso, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE»;

    che, quindi, anche la norma in questione violerebbe l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera a), Cost., per contrasto con la normativa comunitaria richiamata;

    che la Regione Molise non si è costituita in giudizio;

    che con atto depositato il 16 giugno 2009 il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.

    Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 136 del 2009 e n. 48 del 2009).

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara estinto il processo.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.