Ordinanza n. 219 del 2009

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ORDINANZA N. 219

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco               AMIRANTE                 Presidente

- Ugo                                DE SIERVO                            Giudice

- Paolo                      MADDALENA                    "

- Alfio                      FINOCCHIARO                  "

- Alfonso                  QUARANTA                       "

- Franco                    GALLO                               "

- Luigi                      MAZZELLA                        "

- Gaetano                  SILVESTRI                                   "

- Sabino                    CASSESE                            "

- Maria Rita              SAULLE                              "

- Giuseppe                TESAURO                           "

- Paolo Maria            NAPOLITANO                    "

- Giuseppe                FRIGO                                "

- Alessandro              CRISCUOLO                       "

- Paolo                      GROSSI                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel procedimento vertente tra D. D. e la Questura di Brescia ed altro, con ordinanza del 12 marzo 2008, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 12 marzo 2008, emessa nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di un provvedimento del Questore di Brescia, emesso in data 10 luglio 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per violazione degli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione;

che il rimettente, in punto di fatto, rileva che con l’impugnato provvedimento, emesso in applicazione dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è stato rinnovato al ricorrente, cittadino extracomunitario, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo in conseguenza di una condanna pronunciata con decreto penale, divenuto esecutivo il 3 novembre 2006, per il reato di cui all’art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);

che il giudice a quo, dopo aver accolto l’istanza di sospensione cautelare avanzata dal ricorrente, osserva, sotto il profilo della rilevanza, che, stante «l’automatismo fra la riportata condanna e la privazione del titolo di soggiorno», se la norma censurata venisse dichiarata incostituzionale il ricorso dovrebbe essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;

che, in punto di non manifesta infondatezza, a parere del rimettente l’indicato automatismo inciderebbe, limitandola, sulla libertà personale di cui all’art. 13 Cost., in quanto lo straniero «privato del titolo che gli consente di trattenersi in modo lecito sul territorio nazionale», sarebbe costretto ad allontanarsene;

che, sempre a parere del Tribunale rimettente, la previsione dell’indicato automatismo si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto, introducendo una presunzione di pericolosità del soggetto che ha riportato una condanna penale rilevante ai fini dell’applicazione della disposizione censurata, da un lato, sottopone alla stessa disciplina situazioni che tra loro possono differire e, dall’altro, diversifica il trattamento sanzionatorio per lo stesso reato tra  lo straniero ed il cittadino italiano, prevedendo solo per il primo, oltre alla pena principale, la revoca del permesso di soggiorno;

che, ad avviso del giudice a quo, qualora «la conseguenza sfavorevole sia applicata nell’esercizio dell’azione amministrativa», si configurerebbe un’ulteriore violazione dell’art. 97 Cost.;

che, inoltre, la disposizione in oggetto violerebbe i diritti fondamentali di cui all’art. 2 Cost., in quanto lo straniero, al quale è revocato il permesso di soggiorno, sarebbe costretto a lasciare il territorio nazionale «senza riguardo alcuno per le relazioni di affetto, famiglia o lavoro» che egli possa avere creato, nonché l’art. 27 Cost., nel caso in cui si configurasse la revoca come pena accessoria;

che, infine, ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 41 Cost. perché la tutela dell’iniziativa economica, «di cui il diritto d’autore è prodotto», troverebbe un limite nel «rispetto della dignità e [della] sicurezza umana»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, comunque, infondata;

che, preliminarmente, ad avviso della difesa erariale il rimettente sarebbe incorso in errore nella individuazione della norma da censurare, poiché la disposizione impugnata regola la revoca del permesso di soggiorno, laddove il giudizio principale ha ad oggetto il mancato rinnovo di quest’ultimo da parte del Questore secondo quanto previsto dall’art. 5, commi 4 e seguenti, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

che, in particolare, a parere del rimettente la disposizione censurata violerebbe gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede l’automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dagli artt. 473 e 474 cod. pen.;

che il giudice rimettente ha fornito una carente descrizione della fattispecie: in particolare ha omesso di fornire indicazioni circa la condizione di permanenza del ricorrente del giudizio a quo nel territorio nazionale, segnatamente di indicare la data di scadenza del permesso di soggiorno di cui è stato negato il rinnovo, nonché se il ricorrente abbia o meno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto, elementi, questi ultimi, che, come più volte sottolineato da questa Corte (sentenza n. 148 del 2008, nonché ordinanze n. 127 del 2007, n. 143 e n. 378 del 2008), assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), come integrato e modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160;

che, pertanto, la questione è da ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e, 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.