ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 158, primo comma, del codice penale promosso dal Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di A. L. con ordinanza del 25 febbraio 2008, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell’art. 158, primo comma, del codice penale nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. decorra dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona offesa sia venuta a conoscenza della notizia del fatto che costituisce reato;
che il rimettente premette, in fatto, di essere chiamato a giudicare in ordine alla responsabilità penale di A. L. per il delitto di truffa continuata commesso in danno di P. R., con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
che, in punto di rilevanza, il Tribunale di Verbania specifica che, in applicazione della vigente disciplina, il reato si è prescritto in data 2 agosto 2006, essendo trascorsi cinque anni dal giorno della consumazione del reato da individuarsi nella data del 2 agosto del 2001 senza che si verificassero atti interruttivi, ancorché la difesa della parte civile abbia fatto rilevare che il proprio assistito ha dichiarato di aver avuto consapevolezza di essere stato truffato solo nel giugno del 2004;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene, in primo luogo, che la norma censurata – nella parte in cui prevede che, per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., il termine di prescrizione decorra dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza – non sia conforme al parametro di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., perché nel reato di truffa l’inconsapevolezza della persona offesa al momento della consumazione del reato non è casuale ma strutturale all’illecito, ed è altresì fisiologico che il reo «ponga in essere attività idonee, anche nella fase del post factum non punibile, a far sì che tale inconsapevolezza permanga il più a lungo possibile»;
che, in tal modo, sempre secondo il rimettente, l’attuale disciplina del dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione favorirebbe, in modo del tutto ingiustificato, «una consumazione del termine prescrizionale per le ipotesi di maggiore gravità rispetto a quelle di minore allarme sociale in un reato che ontologicamente prevede la non percezione contestuale della consumazione del reato»;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che, a parere dell’Avvocatura generale dello Stato, non vi sarebbe alcuna lesione del principio di ragionevolezza, apparendo pienamente razionale, e dunque non censurabile in sede di giudizio di costituzionalità, la individuazione del dies a quo del termine di prescrizione sulla base di un riferimento certo ed oggettivo, quale è quello costituito dalla data di consumazione del reato, come previsto per tutti gli altri reati non permanenti;
che, conseguentemente, deve essere esclusa anche la violazione dell’art. 112 Cost., trattandosi di profilo di costituzionalità prospettato dal giudice a quo in termini di stretta consequenzialità rispetto alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost. e sulla base di una considerazione di mero fatto, di per sé priva di qualsiasi rilevanza giuridica, quale quella dell’impossibilità, nei casi di peculiare professionalità del reo, di un utile esercizio dell’azione penale.
Considerato che il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell’art. 158, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona abbia contezza della truffa perpretata ai suoi danni;
che, ad avviso del rimettente, poiché il reato di truffa presuppone, ontologicamente, l’inconsapevolezza da parte della persona offesa della consumazione del reato, sarebbe contrario al principio di ragionevolezza far decorrere il termine di prescrizione dal momento della consumazione del reato anziché dal giorno in cui la persona offesa abbia contezza della truffa perpetrata ai suoi danni;
che identica questione, sollevata dal medesimo rimettente, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 5 del 2009);
che in tale occasione si è richiamata la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale la prescrizione, inerendo al complessivo trattamento riservato al reo, è istituto di natura sostanziale e la relativa disciplina è soggetta al principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso;
che tale principio, rimettendo al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, inibisce alla Corte tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l’estensione di quelle esistenti a casi non previsti, quanto «di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità»: aspetti fra i quali, come detto, rientrano quelli relativi alla disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi (ex plurimis, tra le ultime, sentenze n. 324 del 2008 e n. 394 del 2006 e ordinanza n. 65 del 2008);
che, pertanto, il principio di riserva di legge in materia penale preclude alla Corte di pronunciare sentenze additive in malam partem del tipo di quella richiesta dal rimettente, volta a introdurre, con riferimento al reato di truffa, una nuova disciplina della prescrizione al di fuori di quella contemplata dal legislatore, con l’intento dichiarato di allungare i tempi di prescrizione di reati che altrimenti, nel caso di specie, già risulterebbero prescritti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 158, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.