ORDINANZA N. 112
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale), promosso dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da M. C. contro la Regione Lazio ed altro con ordinanza del 19 febbraio 2008, iscritta al n. 383 del registro ordinanze del 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visti gli atti di costituzione di M. C. e della Regione Lazio;
udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Consiglio di Stato con ordinanza del 19 febbraio 2008 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale) per violazione degli articoli 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
che le disposizioni impugnate stabiliscono quanto segue: «1. La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, è autorizzata a deliberare in via alternativa: a) il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro; b) un’offerta di equo indennizzo. 2. La soluzione di cui al comma 1, lettera b), è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi».
che il rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale, dichiarato decaduto dall’incarico di direttore generale dell’azienda USL Frosinone in applicazione della disciplina normativa regionale in base alla quale i vertici degli organi istituzionali vengono meno con l’insediamento del nuovo Consiglio regionale (cosiddetto spoils system), ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso tale decisione, proponendo in via incidentale domanda cautelare e, rigettata quest’ultima dal giudice di primo grado, proponendo successivamente appello cautelare per l’annullamento e la riforma dell’ordinanza di reiezione;
che il giudice a quo espone di aver sollevato, in sede di appello cautelare, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali istitutive del predetto sistema di spoils system (art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9, recante «Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005»; art. 55, comma 4, della legge Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, recante «Nuovo Statuto della Regione Lazio»), dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con la sentenza n. 104 del 2007;
che a seguito di tale pronuncia, con ordinanza del 19 giugno 2007, il Consiglio di Stato rimettente riferisce di aver accolto la domanda cautelare del ricorrente nel giudizio principale, ordinandone la reintegra;
che, tuttavia, secondo quanto riferisce ancora il collegio rimettente, sono nel frattempo entrate in vigore, in data 21 giugno 2007, le disposizioni legislative regionali impugnate, in base alle quali il controinteressato nel giudizio principale ha chiesto la revoca dell’ordinanza di reintegra, di cui invece il ricorrente, non avendo sottoscritto alcun accordo con l’amministrazione regionale, ha domandato l’esecuzione;
che il Consiglio di Stato ha quindi nuovamente sospeso il giudizio e rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni legislative regionali, introdotte, nelle more del giudizio, per disciplinare la posizione dei soggetti decaduti dall’incarico sulla base della disciplina sullo spoils system già dichiarata illegittima da questa Corte;
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che la disciplina impugnata gli impedisce di disporre l’esecuzione della propria ordinanza cautelare di reintegra, perché il decorso del periodo di sei mesi di interruzione di fatto del rapporto, in base alla norma censurata, consente il solo indennizzo e, di conseguenza «impone di far luogo a revoca dell’ordinanza di reintegra, come richiesto dal controinteressato».
che, in punto di non manifesta infondatezza, il collegio rimettente ritiene che la disciplina legislativa regionale impugnata contrasti con una pluralità di parametri costituzionali: in primo luogo, prevedendo la possibilità (e in certe condizioni la necessità) dell’indennizzo in luogo della reintegrazione, essa reintrodurrebbe, sebbene in una «forma onerosa», lo stesso meccanismo di spoils system che la Corte costituzionale ha ritenuto in contrasto con l’art. 97 Cost. con la sentenza n. 104 del 2007; in secondo luogo, le disposizioni legislative regionali impugnate contrasterebbero con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., perché lesive del principio di effettività della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, che verrebbe limitata al solo profilo risarcitorio, per giunta, e irragionevolmente, soltanto a carico dei dirigenti decaduti in base a norme regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale e non anche di dirigenti revocati dall’incarico con provvedimenti giudicati illegittimi nelle competenti sedi; in terzo luogo, le modalità e i tempi di approvazione della normativa impugnata farebbero supporre che essa sia stata introdotta per incidere sulle sorti del procedimento giurisdizionale in corso, con conseguente violazione dell’art. 101 Cost.; infine, la disciplina regionale impugnata riguarderebbe materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato;
che si è costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio principale, evidenziando che questa Corte, con la sentenza n. 351 del 2008, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge Regione Lazio n. 8 del 2007;
che si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha successivamente depositato memoria in data 13 febbraio 2009;
che la difesa della Regione rileva, da un lato, che alla disposizione censurata sono state apportate, con legge Regione Lazio 21 ottobre 2008, n. 18 (Misure urgenti in materia sanitaria), profonde e sostanziali modificazioni, e, dall’altro lato, che, con la sentenza n. 351 del 2008, questa Corte si è pronunciata sul testo della legge reg. Lazio n. 8 del 2007, che però non era più in vigore nel momento in cui si sono prodotti gli effetti di tale pronuncia, in quanto già abrogato dalla predetta legge reg. Lazio n. 18 del 2008;
che, di conseguenza, ad avviso della Regione Lazio, l’intervento della legge reg. Lazio n. 18 del 2008 rende necessaria la restituzione al giudice a quo degli atti del giudizio, affinché provveda ad una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata.
Considerato che il Consiglio di Stato ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale), che stabilisce quanto segue: «1. La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, è autorizzata a deliberare in via alternativa: a) il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro; b) un’offerta di equo indennizzo. 2. La soluzione di cui al comma 1, lettera b), è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi»;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, le disposizioni impugnate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 351 del 2008, con la quale questa Corte ha ritenuto contrastante con l’art. 97 Cost. la previsione, quale misura alternativa alla reintegrazione nell’incarico di direttori generali di aziende sanitarie locali decaduti in base a disposizioni legislative già dichiarate illegittime dalla stessa Corte con la sentenza n. 104 del 2007, di un equo indennizzo, così come di altre «forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato»;
che la legge Regione Lazio 21 ottobre 2008, n. 18 (Misure urgenti in materia sanitaria), entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione della sentenza n. 351 del 2008, nel sostituire l’originaria previsione alternativa dell’offerta di equo indennizzo (di cui alla lettera b), dell’articolo 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 8 del 2007) con il risarcimento del danno, nonché nel ridefinire l’ambito temporale di operatività della possibilità della deliberazione alternativa da parte della Giunta regionale (art. 1, comma 2), ha apportato al testo delle disposizioni censurate modifiche sulle quali questa Corte si è già pronunciata con la predetta sentenza n. 351 del 2008, affermando che esse avrebbero lasciato «inalterato, per quanto rileva ai fini della questione di legittimità costituzionale sollevata, l’assetto normativo denunciato come costituzionalmente illegittimo dal giudice a quo» e non avrebbero inciso «in considerazione dei profili di legittimità costituzionale prospettati, sulla decisione che il giudice rimettente è chiamato ad adottare»;
che, comunque, tale sopravvenienza normativa è, a sua volta, successivamente venuta meno con l’abrogazione operata dall’art. 53, comma 1, della legge Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 31, recante «Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)»;
che, pertanto, essendo intervenuta, successivamente all’ordinanza di rimessione, la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate ad opera della sentenza n. 351 del 2008, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare di reintegra del ricorrente nel giudizio principale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.