ORDINANZA N. 84
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’ordinanza cautelare di revocazione del 21 ottobre 2008 n. 5610/2008 emessa dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la quale è stato concesso alla Esogest Ambiente s.r.l. di svolgere attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi e solidi non pericolosi nel Comune di Pastorano, promosso con ricorso del Comune di Pastorano depositato in cancelleria il 26 novembre 2008 ed iscritto al n. 19 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che con ricorso depositato il 26 novembre 2008 il Comune di Pastorano, in persona del Sindaco pro tempore, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;
che il ricorrente denuncia, in riferimento agli articoli 103, 113 e 118 della Costituzione, l’ordinanza cautelare di revocazione n. 5610/2008 emessa dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2008, con la quale, riformando una precedente ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado, sarebbe stata «di fatto» concessa alla società appellante «una vera e propria autorizzazione allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti, senza alcuna limitazione di tipologie, nel limite di cento tonnellate giornaliere», con ciò «violando i limiti costituzionali della giurisdizione amministrativa ed invadendo le attribuzioni amministrative del Comune ricorrente e della Regione Campania»;
che il Comune di Pastorano, dubitando della legittimità dell’autorizzazione rilasciata alla Esogest Ambiente s.r.l. ai fini della realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ubicato in prossimità di un’area caratterizzata da numerosi caseifici, ha sollecitato la suddetta Regione ad attivare gli ordinari poteri di autotutela al fine di rimuovere i denunciati vizi di legittimità e che, a fronte dell’inerzia della Regione, il suddetto Comune ha impugnato l’autorizzazione in oggetto;
che l’adìto Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. I, ha accolto il ricorso, avendo rilevato una divergenza sostanziale tra i progetti presentati in sede di valutazione di impatto ambientale e, rispettivamente, dinanzi alla Regione;
che il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 4365 del 29 luglio 2008, ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della impugnata sentenza, presentata dalla appellante Esogest Ambiente s.r.l., atteso che le modifiche apportate al progetto originario apparivano, ad una prima delibazione, incidenti sulla quantità e sulla tipologia dei rifiuti;
che con l’ordinanza oggetto del presente conflitto, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accolto l’istanza di revisione dell’ordinanza n. 4365 del 2008, in ragione dell’evidente pregiudizio derivante dalla sospensione totale dell’attività, dando atto dell’avvenuto deposito, da parte della istante Esogest Ambiente s.r.l., di una dichiarazione con la quale essa «si obbliga ad esercitare, in attesa del giudizio di merito, le attività contemplate nel progetto originario»;
che, in particolare, l’impugnata ordinanza contemplerebbe, a detta del ricorrente, un quantitativo giornaliero suscettibile di smaltimento non rinvenibile in alcuno dei provvedimenti amministrativi in questione, costituendo così «una determinazione dell’organo giudicante completamente scollegata dalla realtà dei fatti»;
che, quanto all’ammissibilità del presente conflitto, il ricorrente osserva che il Sindaco «è, al tempo stesso, vertice dell’ente locale e Ufficiale di Governo», avendo così competenza esclusiva nella fase della raccolta dei rifiuti solidi urbani e nella localizzazione delle relative aree di smaltimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell’art. 5 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata), convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, e che, pertanto, il Sindaco «è legittimato a rivendicare il rispetto delle proprie prerogative decisionali e discrezionali, nella spiegata qualità di Ufficiale di Governo e, quindi, di autorità (rectius potere) dello Stato»;
che, nel merito, posto che il provvedimento di autorizzazione compete alla Regione laddove il provvedimento di individuazione delle aree di smaltimento dei rifiuti spetta al Comune, il ricorrente sostiene che l’impugnata ordinanza «vìoli i limiti costituzionali della giurisdizione e determini un’invasione dei poteri e della discrezionalità amministrativa del Comune e della Regione»;
che, più precisamente, fissando la quantità e la qualità dei rifiuti trattabili dalla società appellante, il Consiglio di Stato avrebbe sostituito il proprio apprezzamento a quello, esclusivo, dell’amministrazione, con conseguente spoliazione dei poteri di amministrazione attiva spettanti in via esclusiva, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, alla pubblica amministrazione;
che, inoltre, l’art. 103 della Costituzione «non consente al Consiglio di Stato di pronunciarsi al di fuori della sfera di tutela degli interessi legittimi»;
che, dal canto suo, l’art. 113 della Costituzione non ammette decisioni che si sostituiscano agli atti ed ai provvedimenti delle autorità amministrative.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è inammissibile in quanto questa Corte ha, in più occasioni, escluso che un ente locale possa essere riconosciuto quale «potere dello Stato»;
che, infatti, con l’ordinanza n. 101 del 1970, questa Corte ha statuito che «la Provincia non è organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, secondo la disposizione dell’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87»;
che, inoltre, con la successiva ordinanza n. 380 del 1993, questa Corte ha ribadito che «la Provincia non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell’accezione propria dell’art. 134 della Costituzione», precisando altresì che «non vale il richiamo della ricorrente alla sentenza n. 69 del 1978, giacché la nozione di “potere dello Stato”, ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, può estendersi – come è stato già chiarito (v., ad es., l’ordinanza 23 maggio 1990) – a figure esterne all’organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino poteri che rientrano nello svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità»;
che, inoltre, pur tralasciando la contraddizione in cui incorre il ricorrente, il quale invoca la qualità del Sindaco quale «ufficiale del Governo» per poi lamentare la lesione delle attribuzioni amministrative conferite al Comune, se anche si riconoscesse nel caso di specie la sussistenza di tale qualifica, il ricorso sarebbe nondimeno inammissibile dal momento che il Sindaco, in detta veste, non è abilitato a manifestare in maniera definitiva la volontà del potere cui appartiene (cfr. le sentenze n. 730 del 1988; n. 77 del 1987; n. 307 del 1983 e n. 36 del 1960);
che difetta altresì il requisito oggettivo in quanto, sussistendo gli ordinari rimedi giurisdizionali attivabili nei confronti dell’impugnato provvedimento, il conflitto di attribuzione «non può essere trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici» (ordinanza n. 339 del 2008. v. pure la sentenza n. 290 del 2007 e l’ordinanza n. 359 del 1999).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Pastorano nei confronti del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con l’atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.