Sentenza n. 63 del 2009

SENTENZA N. 63

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Francesco                  AMIRANTE                         Presidente

-    Ugo                          DE SIERVO                          Giudice

-    Paolo                        MADDALENA                           "

-    Alfio                        FINOCCHIARO                         "

-    Alfonso                    QUARANTA                              "

-    Franco                      GALLO                                      "

-    Luigi                        MAZZELLA                               "

-    Gaetano                    SILVESTRI                                "

-    Sabino                      CASSESE                                   "

-    Maria Rita                 SAULLE                                    "

-    Giuseppe                   TESAURO                                  "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                           "

-    Giuseppe                   FRIGO                                       "

-    Alessandro                CRISCUOLO                              "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza del 13 maggio 2008 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra N. B. e la UMS Generali Marine S.p.A. ed altro, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti l’atto di costituzione di N. B. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Giuseppe Sante Assennato e Alessandro Garlatti per N. B. e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 

1. – Nel corso di un giudizio promosso da un lavoratore vittima di infortunio contro il fallimento della società datrice di lavoro e l’assicuratore di tale società, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 13 maggio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non concede al lavoratore azione diretta contro l’assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro.

La Corte rimettente espone di essere stata investita del ricorso proposto dal lavoratore contro la sentenza del giudice di secondo grado confermativa della pronuncia del tribunale che, ammettendo al passivo fallimentare il credito del lavoratore per il danno differenziale conseguente all’infortunio sul lavoro da lui subito il 17 novembre 1995, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dello stesso lavoratore contro l’assicuratore del datore di lavoro, perché, in base all’art. 1917 cod. civ., il danneggiato non ha azione diretta contro la compagnia assicuratrice.

Il giudice a quo ricorda che un’analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, commi primo e secondo, cod. civ., è stata già proposta alla Corte costituzionale, la quale, con ordinanza n. 457 del 2006, l’ha dichiarata manifestamente inammissibile sotto due profili: in primo luogo perchè sollevata nel corso di un giudizio che ha quale unico possibile oggetto l’ammissione al passivo del credito azionato ed il suo rango (giudizio nel quale, pertanto, non è rilevante una questione di azionabilità diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell’assicuratore); in secondo luogo, perchè la questione era stata prospettata dal rimettente in termini commisti ad una modifica dell’ordine legale dei privilegi, come tale estranea all’oggetto del giudizio principale, promosso esclusivamente per la riforma del capo della sentenza che aveva rigettato la pretesa di azionare il credito direttamente nei confronti dell’assicuratore.

La rimettente ritiene di dover riproporre la questione depurata dai predetti profili di inammissibilità.

In particolare, quanto al secondo, la Corte di cassazione afferma che nel giudizio principale non è prospettata alcuna questione di ordine di privilegi.

Invece, per quel che concerne il primo profilo di inammissibilità, la rimettente sostiene che il principio di concentrazione delle tutele derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost., consente, e in un certo senso impone, nell’alternatività tra azione diretta verso l’assicuratore e ammissione al passivo fallimentare dell’assicurato (eventualmente per il residuo non coperto dall’assicuratore), una risposta giudiziaria contestuale alla domanda di giustizia del danneggiato. Tale esigenza di concentrazione, ad avviso del giudice a quo, è a fondamento delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in particolare con l’eliminazione delle precedenti limitazioni alla cognizione del tribunale fallimentare, e della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 12 novembre 2004, n. 21499) che, nell’affermare la mera specialità del rito, con esclusione di qualsiasi profilo di competenza, ammette la trattazione contestuale avanti al tribunale fallimentare di tutte le questioni (anche nei confronti di terzi) che, come quella diretta del lavoratore infortunato contro l’assicuratore, siano incidenti sulla formazione dello stato passivo.

Con riferimento alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente sostiene che la norma censurata viola gli artt. 3 e 35 Cost., discriminando il lavoratore vittima di infortunio rispetto ad altri soggetti che godono invece di azione diretta verso l’assicuratore o verso altri terzi e, in particolare, rispetto: ai dipendenti dell’appaltatore che hanno azione diretta contro il committente, ai sensi dell’art. 1676 del codice civile; ai dipendenti dell’impresa somministratrice nel contratto di somministrazione di lavoro ed a quelli dell’impresa appaltatrice nel contratto di appalto di opere o servizi, i quali – a norma, rispettivamente, degli artt. 23 e 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) – possono esercitare azione diretta nei confronti del debitore del loro datore di lavoro per il pagamento dei trattamenti retributivi loro spettanti; ai danneggiati da sinistro stradale, che hanno azione diretta nei confronti dell’assicuratore del danneggiante ai sensi dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti). In tutti questi casi le somme dovute dall’assicuratore al danneggiato sono sottratte alla par condicio creditorum del danneggiante dichiarato fallito. 

La rimettente deduce, poi, la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irrazionalità dell’attuale disciplina dell’art. 1917, secondo comma, cod. civ., sia perché tale norma affida il soddisfacimento, o meno, del bene primario rappresentato dal credito risarcitorio del lavoratore infortunato alla mera volontà dell’assicuratore o dell’assicurato che, in ragione del tempo in cui viene manifestata, può essere sottratto alla par condicio creditorum, sia perché essa non concede azione diretta al lavoratore infortunato sul luogo di lavoro, mentre il lavoratore vittima di infortunio in itinere gode dell’azione diretta in quanto vittima della strada.

Infine, il giudice a quo denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore consentirebbe tempi processuali più rapidi e minori costi per spese di giustizia.

2. – Nel giudizio si è costituito il lavoratore ricorrente nel giudizio principale che ha concluso nel senso della fondatezza della questione.

La parte privata, dopo aver ripercorso l’iter del giudizio principale ed aver dato conto delle argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione, deduce che l’art. 1917, secondo comma, cod. civ., frustra il diritto del lavoratore infortunato al risarcimento del danno subito. Infatti, l’indennizzo assicurativo (estraneo all’utile e al patrimonio dell’impresa) in caso di fallimento del datore di lavoro entra nella massa attiva del fallimento alla stregua di un qualsiasi cespite attivo dell’impresa fallita, pur trattandosi di una somma destinata a risarcire un danno. Esso finisce per costituire un incremento patrimoniale attivo sul quale altri, non danneggiati dall’infortunio, possono soddisfarsi almeno in parte. Vengono così in comparazione due diversi interessi di rango diseguale: la par condicio creditorum (che, pur essendo privilegiata dall’ordinamento, non è oggetto di protezione costituzionale) e la tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore (di rango costituzionale ex artt. 32 e 36, primo comma, Cost.).

2.1. – In prossimità dell’udienza di discussione la parte privata ha depositato memoria nella quale ha sostenuto l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri e, in via subordinata, ha chiesto che la Corte affermi il principio secondo cui il danneggiato da infortunio sul lavoro ha azione diretta contro l’assicuratore per il credito risarcitorio del danno differenziale anche dopo la dichiarazione di fallimento.

3. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata.

Sotto il primo profilo la questione sarebbe manifestamente inammissibile per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza, poiché la Corte rimettente prende le mosse dal presupposto secondo cui la sopravvenienza del fallimento impedirebbe all’assicuratore di pagare l’indennizzo direttamente al danneggiato e all’amministrazione fallimentare di ordinare all’assicuratore il pagamento diretto (come invece sarebbe previsto dall’art. 1917, secondo comma, cod. civ., qualora l’assicurato fosse in bonis), senza esplorare la possibilità di un’interpretazione alternativa, alla stregua della quale le facoltà di pagamento diretto già previste dall’art. 1917, secondo comma, cod. civ., possano sopravvivere al fallimento dell’assicurato.

Quanto al merito, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia che l’impostazione della questione di legittimità costituzionale, così come sollevata dalla Corte di cassazione, è viziata da un salto logico, poiché la rimettente, sostenendo che il problema nascerebbe dal venir meno, a seguito del fallimento del datore di lavoro, delle facoltà di pagamento diretto di cui all’art. 1917, secondo comma, cod. civ., avrebbe dovuto denunciare la predetta norma codicistica, non per il fatto che essa non preveda l’azione diretta del lavoratore in caso di sopravvenuto fallimento, bensì per il fatto che essa esclude, in tale ipotesi, la sopravvivenza delle facoltà di pagamento diretto di cui al secondo comma.

L’interventore nega, poi, la sussistenza della denunziata violazione dell’art. 3 Cost. in relazione all’azione diretta concessa al danneggiato da sinistro occorso nella circolazione stradale. Infatti, questa facoltà costituisce la sola tutela specifica prevista dalla legge al danneggiato da tale tipo di sinistri, mentre, in materia di infortuni sul lavoro, l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori presso gli istituti pubblici a ciò preposti assicura essa stessa un’adeguata tutela.

A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, non v’è disuguaglianza costituzionalmente apprezzabile neppure in relazione all’azione diretta per le retribuzioni non pagate concessa ai dipendenti dell’appaltatore di lavori o di manodopera poi fallito, verso il committente di questo. Infatti – se si eccettua la limitata copertura a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale accordata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) – il lavoratore non dispone di garanzie sostanziali per il pagamento delle retribuzioni a fronte dell’insolvenza del datore di lavoro e pertanto è logico che il legislatore valorizzi le possibilità di surrogazione del terzo, ogni volta che questi si trovi in un rapporto sostanzialmente diretto con il lavoratore.

Per quel che concerne la denunciata violazione dell’art. 35 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato deduce che i sistemi di garanzia pubblica delle retribuzioni e dei risarcimenti in caso di infortuni apprestano tutta la tutela che l’ordinamento può conferire ai diritti dei lavoratori nel necessario equilibrio con altre posizioni creditorie che potrebbero essere altrettanto meritevoli di tutela e dunque rientra nella discrezionalità del legislatore decidere se introdurre, a favore dei soli lavoratori subordinati, per il danno differenziale da infortunio sul lavoro, la deroga al principio della par condicio creditorum (che costituisce un’attuazione del principio di uguaglianza) richiesta dall’ordinanza di rimessione.

Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che non sussiste violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione alla maggiore complessità e durata processuale del fallimento rispetto all’azione ordinaria diretta. Infatti, il credito risarcitorio del lavoratore vittima di infortunio sul lavoro è assistito, nell’ambito del concorso fallimentare, da privilegio generale (il che già lo differenzia da molti altri crediti). Inoltre la complessità e durata delle procedure fallimentari è un’evenienza di fatto, cui va posto rimedio su altri piani dell’ordinamento. Infine, l’irragionevole durata e complessità dei fallimenti non costituisce, contrariamente a quanto asserisce la rimettente, un fatto notorio, bensì una circostanza che può, o meno, sussistere nei singoli casi.

Considerato in diritto

 

1. – La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede in favore del lavoratore azione diretta contro l’assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale derivante da infortunio sul lavoro.

2. – La questione è inammissibile.

Questa Corte, con l’ordinanza n. 457 del 2006, ha dichiarato l’inammissibilità di una questione analoga alla presente, perché irrilevante nel giudizio a quo il cui oggetto era l’ammissione al passivo del credito azionato ex art. 93 o 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). In tale procedimento non poteva – a giudizio della Corte – essere rilevante una questione di azionabilità diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell’assicuratore.

Anche nel presente caso il giudizio principale riguarda l’ammissione di un credito al passivo fallimentare. La rimettente sembra però ritenere implicitamente superabile il rilievo contenuto nell’ordinanza n. 457 del 2006. Essa afferma, infatti, che il tribunale fallimentare ben può esaminare il merito della domanda proposta dal danneggiato contro l’assicuratore del datore di lavoro fallito. Nell’ordinanza di rimessione si sottolinea che l’esigenza di concentrare davanti a quel giudice tutte le questioni che incidano sulla formazione dello stato passivo troverebbe riscontro nell’art. 111, secondo comma, Cost. (che enuncia i princìpi del giusto processo e della sua ragionevole durata), nelle modifiche alla legge fallimentare apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Ritiene tuttavia questa Corte che dall’art. 111, secondo comma, Cost., non può desumersi la necessità di una concentrazione davanti al giudice fallimentare di tutti i vari strumenti di tutela giudiziale previsti dall’ordinamento. Al principio della ragionevole durata del processo enunciato dalla predetta norma costituzionale «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza» (sentenza n. 148 del 2005) e tali non possono essere considerate le disposizioni con le quali il legislatore, nell’esercizio non irragionevole dell’ampia discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l’ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali.

E’, poi, inconferente il richiamo ai princìpi ispiratori della riforma della disciplina delle procedure concorsuali introdotta dal d. lgs. n. 5 del 2006. Infatti, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa le conseguenze di tale riforma sulla effettiva possibilità per i creditori del fallimento di proporre nel giudizio di opposizione allo stato passivo domande contro terzi, c’è da osservare che, per espressa previsione dell’art. 150 del d. lgs. n. 5 del 2006, le procedure di fallimento che – come quella sulla quale si innesta il giudizio a quo – erano pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo sono comunque disciplinate dalla legge anteriore.

Infine, la stessa giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla rimettente a conforto della propria impostazione, non afferma affatto la possibilità di trattazione, davanti al tribunale fallimentare, di domande proposte dai creditori del fallimento contro terzi.

Dall’implausibilità della motivazione sulla rilevanza della questione deriva, dunque, l’inammissibilità della stessa.

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.

 

F.to:

 

Francesco AMIRANTE, Presidente

 

Luigi MAZZELLA, Redattore

 

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.