Sentenza n. 148 del 2005

SENTENZA N. 148

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Fernanda         CONTRI                   Presidente

- Guido               NEPPI MODONA     Giudice

- Piero Alberto   CAPOTOSTI                  "

- Annibale         MARINI                        "

- Franco            BILE                              "

- Giovanni Maria FLICK                           "

- Francesco        AMIRANTE                   "

- Ugo                DE SIERVO                   "

- Romano          VACCARELLA              "

- Paolo              MADDALENA               "

- Alfio              FINOCCHIARO             "

- Alfonso           QUARANTA                  "

- Franco            GALLO                          "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 13 gennaio 2004 dal Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di De Luca Adriano, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1.– Nel corso di un procedimento penale, il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 13 gennaio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere nominato, in sostituzione del difensore dell’imputato che non sia stato reperito, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa, soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Espone, in punto di rilevanza, il rimettente di aver dovuto rinviare il processo ad una successiva udienza, al fine di non incorrere nella nullità prevista dall’art. 178, lettera c), cod. proc. pen., dopo aver constatato l’assenza del difensore dell’imputato e la mancanza in aula di altro avvocato iscritto nell’elenco di cui al citato comma secondo dell’art. 97 cod. proc. pen.

Quanto ai profili di sospetta illegittimità, assume in primo luogo il giudice a quo che la disposizione impugnata violerebbe il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione, essendo tutt’altro che  insolito che in sedi giudiziarie di piccole dimensioni il giudice – così come è avvenuto nel caso di specie – si trovi nell’impossibilità di rintracciare immediatamente, quale sostituto del difensore dell’imputato, un avvocato iscritto nell’elenco di cui al comma secondo dell’art. 97 cod. proc. pen., con la conseguente necessità di rinvio del processo.

La norma stessa sarebbe lesiva – ad avviso ancora del rimettente – anche dell’art. 3 della Costituzione, in quanto il requisito dell’iscrizione nel suddetto elenco, evidentemente finalizzato a garantire all’imputato una difesa tecnica dotata di determinati standard qualitativi, è previsto per la sola fase del giudizio e non anche per le fasi antecedenti (indagini ed udienza preliminare) o susseguenti (esecuzione), senza che tale differenziazione trovi alcuna ragionevole giustificazione, considerata la non minore delicatezza, per l’imputato, delle fasi del procedimento diverse dal dibattimento.

2.– E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, limitandosi a concludere per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell’art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo.

La norma – ad avviso del rimettente – si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, imponendo il rinvio del dibattimento ogni qual volta non sia possibile reperire immediatamente un avvocato iscritto nel suddetto elenco, e violerebbe, inoltre, l’art. 3 della Costituzione per il fatto che analoga garanzia di qualificazione tecnica del sostituto non è prevista in riferimento ad altre fasi del procedimento, che ancorché diverse da quelle del giudizio, rivestono per le loro pecularietà  «un’importanza anche maggiore di quella del giudizio stesso».

2.– La questione è in parte infondata e in parte inammissibile.

2.1.– La norma impugnata ha lo scopo, come lo stesso rimettente del resto espressamente riconosce, di «assicurare all’imputato una difesa dotata di certi standard qualitativi», ritenuti evidentemente idonei dal legislatore a garantire l’effettività del diritto di difesa. Valutazione quest’ultima non irragionevole e non censurata dallo stesso rimettente.

Il ritardo nella definizione del processo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma stessa risulta, dunque, tutt’altro che ingiustificato, proprio in quanto tale meccanismo è posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito; il che basta ad escludere la lesione del principio di ragionevole durata del processo.

A tale principio, infatti, possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza, non essendo in altro modo definibile la durata ragionevole del processo se non in funzione della ragionevolezza degli adempimenti che ne scandiscono il corso e ne determinano i tempi.

2.2.– La questione mentre è infondata in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, è inammissibile in relazione all’art. 3 della Costituzione.

Sotto tale ultimo profilo il rimettente lamenta l’irragionevolezza della scelta operata dal legislatore nel prevedere la più garantita procedura di sostituzione del difensore dell’imputato di cui alla norma impugnata per la (sola) fase dibattimentale e non anche per l’udienza preliminare o per la fase dell’esecuzione e cioè per fasi che, ad avviso dello stesso giudice, rivestirebbero «un’importanza anche maggiore di quella del giudizio stesso».

L’iter argomentativo così seguito conduce, in tal modo, il rimettente a riferire il dubbio di costituzionalità non già alla norma impugnata, diretta ad assicurare l’effettivo esercizio del diritto di difesa, ma ad una diversa disciplina, quella relativa alle fasi non dibattimentali, di cui lo stesso giudice non deve fare nella specie alcuna applicazione. Ciò rende la questione sollevata priva di rilevanza nel giudizio a quo e, quindi, inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Lecce con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.