Ordinanza n. 447 del 2008

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ORDINANZA N. 447

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria              FLICK                        Presidente

- Francesco                     AMIRANTE                Giudice

- Ugo                              DE SIERVO                        "

- Paolo                           MADDALENA                    "

- Alfio                             FINOCCHIARO                  "

- Alfonso                         QUARANTA                       "

- Franco                          GALLO                              "

- Luigi                             MAZZELLA                        "

- Gaetano                        SILVESTRI                         "

- Sabino                          CASSESE                           "

- Maria Rita                     SAULLE                             "

- Giuseppe                      TESAURO                          "

- Paolo Maria                  NAPOLITANO                   "

- Giuseppe                      FRIGO                               "

- Alessandro                    CRISCUOLO                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter, comma 2 (recte comma 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), promosso con ordinanza del 26 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio su ricorso proposto da Donato Di Maio contro il Ministero della Salute ed altri, iscritta al n. 264 del registro ordinanze del 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-quater, con ordinanza del 26 novembre del 2007 (r.o. n. 264 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter, comma 2 (recte comma 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) per violazione dell’art. 97 della Costituzione;

che l’art. 3-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest’ultimo componente è designato dall’organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali»;

che il Tribunale rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale, in un primo momento designato dal Ministro della salute e nominato quale componente del collegio sindacale dell’azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo di Busto Arsizio», ha impugnato il provvedimento con cui il Ministro della salute ha revocato il provvedimento di designazione, nonché i provvedimenti di designazione e nomina del nuovo componente, controinteressato nel giudizio principale;

che il giudice a quo riferisce, altresì, che nel giudizio principale si è costituito il Ministero della salute, chiedendo il rigetto del ricorso;

che il Tribunale rimettente, dopo aver affermato, in via pregiudiziale, la propria giurisdizione sulla controversia in oggetto, osserva che la norma censurata disciplina in maniera del tutto sommaria la modalità di designazione dei membri del collegio sindacale e non specifica alcunché relativamente alle «guarentigie di status dei suoi componenti»;

che tali lacune, secondo il rimettente, avrebbero l’effetto di attribuire all’amministrazione un potere arbitrario di revoca e di designazione di componenti dei collegi sindacali;

che, infatti, ritiene il rimettente che «in un sistema nel quale la designazione è avvenuta non in base a trasparenti procedure comparative ma sulla base di una totalmente immotivata cooptazione dell’organo politico dei prescelti, non possa non essere riconosciuto al nuovo vertice politico un corrispondente potere di revocare arbitrariamente le nomine, altrettanto arbitrarie, del suo predecessore»;

che, di conseguenza, ove si ritenesse costituzionalmente legittimo un simile sistema normativo, dovrebbe «ammettersi che, in caso di mutamento dei vertici politici o, comunque, del venir meno del rapporto fiduciario, la revoca della rappresentanza istituzionale del soggetto designante debba essere ritenuta [...] comunque sempre discrezionalmente ammissibile, previo l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...] al di fuori dei casi di dimissioni, decadenza o decesso»;

che in ciò, ad avviso del giudice a quo, «sta la rilevanza della questione» nel giudizio principale;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente reputa che le disposizioni censurate siano costituzionalmente illegittime, da un lato, perché non prevedono la necessità di una procedura di selezione «tecnica e neutrale dei più capaci» che consenta la designazione «indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici dei vari concorrenti» (è citata la sentenza n. 104 del 2007) e, dall’altro lato, in quanto non contengono una specifica disposizione che inibisca una revoca ad libitum, dal momento che una tale possibilità di revoca, «sia pure latente», appare contrastare con il dettato costituzionale nella parte in cui non garantisce il «principio di continuità dell’azione amministrativa» di controllo (è citata la sentenza n. 103 del 2007);

che nel giudizio costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che l’Avvocatura generale dello Stato innanzitutto osserva che i criteri indicati dalla norma censurata per delimitare l’ambito dei soggetti che possono essere designati quali componenti del collegio sindacale delle aziende sanitarie locali escludono che la scelta sia espressione di «poteri assolutamente discrezionali»;

che, in secondo luogo, la difesa erariale nega che l’esercizio del potere di revoca sia «libero» solo perché non specificamente e concretamente disciplinato dalle norme denunciate, atteso che esso è comunque assoggettato ai principi generali sanciti dalla legge sul procedimento amministrativo e, in particolare, all’obbligo di motivazione;

che, infine, l’Avvocatura generale dello Stato rileva come il giudice rimettente abbia omesso di precisare il contenuto dell’eventuale pronuncia additiva richiesta alla Corte costituzionale, limitandosi a prospettare l’illegittimità della norma censurata per il fatto che essa «nulla prevede in ordine alla revoca della carica di membro del collegio sindacale».

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-quater, ha sollevato, con riferimento all’art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter, comma 2 (recte comma 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), in quanto contenente una disciplina delle modalità di designazione, nomina e revoca dei componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali priva, da un lato, di «ogni indicazione circa la necessità di una “procedura di selezione tecnica e neutrale dei più capaci” che consenta cioè la designazione “indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici dei vari concorrenti”» e, dall’altro lato, di specifiche disposizioni «che inibiscano una revoca ad libitum» degli incarichi;

che il rimettente muove da un erroneo presupposto interpretativo, atteso che, dal carattere asseritamente lacunoso della disciplina statale sulla designazione e sulle «garanzie di status» dei componenti dei collegi sindacali, trae il convincimento che l’amministrazione disponga di un potere arbitrario di revoca dall’incarico, esercitabile «ad libitum» e anche al di fuori dei casi di cessazione dalla carica espressamente previsti dalla legge;

che, in realtà, la circostanza che le designazioni dei membri del collegio sindacale non siano l’esito di una procedura selettiva, o che manchino specifiche disposizioni sul potere di revoca degli incarichi, non comporta la conseguenza su cui il rimettente fonda la rilevanza della questione nel giudizio principale;

che, infatti, i poteri di designazione e revoca dei componenti dei collegi sindacali, che hanno presupposti diversi, non possono essere esercitati arbitrariamente dall’amministrazione, ma restano comunque sottoposti alle regole generali sull’azione amministrativa, alla cui stregua il giudice amministrativo può sindacarne gli atti di esercizio;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-quater, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2008.