ORDINANZA N. 436
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e 30, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, promosso con ordinanza del 29 gennaio 2008 dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento civile vertente tra l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e la Roche S.p.a., iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, con ordinanza depositata in data 29 gennaio 2008, il Tribunale ordinario di Torino, nel corso di un giudizio di opposizione alla esecuzione presso terzi, ha sollevato, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41, 102, 108 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli artt. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e 30, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, nella parte in cui, secondo la ricostruzione del rimettente, «prevede una successione ex lege, della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, cd. FOM, nelle azioni esecutive, fondate su decreti ingiuntivi esecutivi e sentenze, ed intraprese contro l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
che il Tribunale, dopo aver premesso che è chiamato a giudicare in ordine alla opposizione alla esecuzione presso terzi proposta dalla debitrice esecutata Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano nei confronti della pignorante Roche S.p.a. e che la procedura esecutiva ha titolo in un decreto ingiuntivo esecutivo ed in una pedissequa sentenza, aggiunge che la opponente chiede anche la sospensione della esecuzione e che il creditore, costituitosi in giudizio, deduce la infondatezza della opposizione richiamando il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 2007;
che il rimettente prosegue osservando che «contro l’ente, Ospedale Mauriziano, non possono essere promosse azioni esecutive fondate su sentenze o decreti ingiuntivi» a partire dall’entrata in vigore dell’art. 3 del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 2005, n. 4;
che, tanto riferito, il giudice a quo osserva che il pignoramento eseguito sarebbe inefficace ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006 e 30, comma 3, del d.l. n. 159 del 2007, convertito con modificazioni, con legge n. 222 del 2007;
che la prima di tali disposizioni prevede, fra l’altro, la successione della Fondazione Ordine Mauriziano nelle azioni esecutive, fondate su provvedimenti giurisdizionali esecutivi, intraprese contro l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, mentre la seconda disposizione sancisce che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata nei confronti della Fondazione a partire dalla sua entrata in vigore;
che, ad avviso del rimettente, tale contenuto normativo si pone in contrasto con gli artt. 102, 108 e 113 della Costituzione, norme che tutelano le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria;
che, più in particolare, esso, ponendo nel nulla provvedimenti giurisdizionali esecutivi, lederebbe il principio dell’effettività della giurisdizione, nonché l’indipendenza della magistratura;
che detta lesione si realizzerebbe, altresì, attraverso il blocco, imposto ex lege, della «espropriazione forzata» fondata su provvedimenti giudiziari idonei a passare in giudicato;
che il rimettente rinviene un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, nella circostanza che il censurato combinato disposto andrebbe a violare gli obblighi imposti allo Stato italiano dal diritto internazionale;
che in specie, secondo il rimettente, sarebbero violati gli artt. 6, primo paragrafo, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, i quali assicurerebbero al cittadino non solo il diritto ad essere giudicato da «un tribunale», ma anche il diritto alla attuazione delle decisioni definitive;
che pertanto, prosegue il rimettente, non sarebbe possibile per gli Stati membri ritardare o compromettere l’esecuzione di tali decisioni;
che il rimettente ravvisa anche la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione essendo vanificati «i risultati dell’attività difensiva svolta», sulla cui definitività ed esecitività i creditori dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino dovrebbero, invece, fare ragionevole affidamento;
che è, dal giudice a quo, altresì, adombrata l’irragionevolezza delle disposizioni censurate, dato il pregiudizio che esse arrecherebbero agli imprenditori, i quali vedrebbero vanificati i loro crediti, ancorché «coperti da provvedimenti giudiziari», a tutto vantaggio di altro soggetto giuridico non assoggettabile, secondo il diritto comune, alle procedure di cui alla legge fallimentare;
che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, in caso di accoglimento della medesima, egli potrebbe decidere sulla «concessione della sospensione della esecuzione […] senza l’impedimento legale della censurata normativa»;
che è intervenuto in giudizio, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della questione;
che la difesa erariale, puntualizzato che la questione di legittimità costituzionale sembra concernere non tanto il profilo relativo alla successione della Fondazione Ordine Mauriziano nelle azioni esecutive intraprese contro l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, quanto quello relativo al divieto di intraprendere azioni esecutive individuali, ritiene che la questione stessa sia inammissibile per difetto di motivazione;
che, nel ricostruire il complessivo quadro normativo, la interveniente difesa ricorda che col decreto-legge n. 277 del 2004, mentre l’ente Ordine Mauriziano è stato lasciato in vita come «ente ospedaliero», fu costituita la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito l’intero patrimonio del preesistente ente (ad eccezione di quanto necessario per lo svolgimento dell’attività assistenziale) subentrando nelle posizioni debitorie dell’ente stesso;
che la difesa pubblica ricorda come al contempo sia stata disposta la moratoria delle esecuzioni forzate, essendo stata prevista una sorta di procedura concorsuale per il soddisfacimento dei creditori (già dell’ente ora) della Fondazione;
che è stata, quindi, emanata la legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”), con la quale il predetto ente ospedaliero, inserito nell’ordinamento sanitario regionale, è stato costituito in Azienda sanitaria ospedaliera denominata Ordine Mauriziano di Torino;
che detta Azienda non è succeduta nei debiti dell’ente ospedaliero, già trasferiti alla Fondazione, e che quest’ultima, a seguito del d.l. n. 159 del 2007, è stata commissariata, con la contestuale previsione di un’articolata procedura concorsuale, modellata sullo schema della liquidazione coatta amministrativa;
che d’altra parte, sempre secondo la ricostruzione dell’Avvocatura, già con la legge finanziaria per il 2007, legge n. 296 del 2006, all’art. 1, comma 1349, dopo che era stato ribadito il passaggio dell’attività assistenziale dall’ente alla Azienda sanitaria istituita con la legge regionale n. 39 del 2004, si era precisato che l’Azienda era estranea alla pregressa situazione debitoria dell’ente, sicché erano inefficaci, nei suoi confronti, i titoli esecutivi riguardanti quest’ultimo, essendo ad esso, invece, succeduta la Fondazione;
che, tale essendo il quadro normativo, la difesa erariale ritiene che nulla sia mutato rispetto alla situazione esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 355 del 2006 e con la quale erano state disattese censure definite «del tutto analoghe» a quelle odierne;
che, sul punto, la difesa pubblica osserva che, essendo stato previsto un meccanismo di tipo concorsuale per la soddisfazione dei crediti trasferiti alla Fondazione in base al quale la massa attiva veniva ad essere costituita dal ricavato dell’alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, era necessario rimuovere i vincoli di destinazione che su tali beni erano stati impressi per effetto di pignoramenti;
che, aggiunge l’Avvocatura, la disciplina in questione si è resa necessaria al fine di consentire la «sopravvivenza dell’Ordine Mauriziano» e la prosecuzione della attività sanitaria da esso svolta, così ovviando alla gravissima crisi finanziaria in cui il medesimo si era trovato ed assicurando, al contempo, attraverso la procedura paraconcorsuale, il principio della par condicio creditorum;
che, osserva la difesa erariale, analogo procedimento, previsto per gli enti locali in dissesto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e, già prima, dall’art. 21 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, con legge 19 marzo 1993, n. 68, è stato positivamente scrutinato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 1994.
Considerato che il Tribunale ordinario di Torino dubita, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41, 102, 108 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli artt. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e 30, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;
che, ad avviso del rimettente, le predette disposizioni sarebbero incostituzionali in quanto, prevedendo sia la successione ex lege della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino nelle azioni esecutive iniziate contro l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino sia l’impossibilità di iniziare o proseguire ogni azione individuale, esecutiva o cautelare, nei confronti della Fondazione dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 159 del 2007, avrebbero l’effetto di porre nel nulla provvedimenti giurisdizionali esecutivi, così ledendo, per un verso, le prerogative costituzionalmente riservate al potere giudiziario e presidiate dagli artt. 102, 108 e 113 della Costituzione, oltre a minare l’indipendenza stessa della magistratura, e, per altro verso, violando, in asserito contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, gli obblighi imposti all’Italia in tema di tutela del diritto di difesa dagli artt. 6, primo paragrafo, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dall’art. 1 del Protocollo addizione n. 1 alla medesima Convenzione, disposizioni che, rispettivamente, garantirebbero la attuazione delle decisioni giudiziarie definitive e tutelerebbero la esigibilità dei crediti;
che, per il rimettente, il censurato combinato disposto sarebbe, altresì, lesivo degli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione poiché, secondo quanto è dato arguire, pregiudicherebbe il legittimo affidamento che i creditori «dell’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino» hanno riposto nella efficacia del positivo svolgimento della attività difensiva svolta in giudizio a tutela dei loro interessi ed in quanto irragionevolmente danneggerebbe gli imprenditori che vantino crediti – «coperti» da favorevoli provvedimenti giudiziari – nei confronti della detta Azienda ospedaliera a vantaggio di quest’ultima, peraltro neppure annoverabile, secondo il diritto comune, fra gli enti assoggettabili a procedura concorsuale;
che la questione, come prospettata dal rimettente, presenta plurimi profili di inammissibilità;
che, infatti, il rimettente, il quale dichiara di essere chiamato a giudicare in ordine ad una opposizione ad esecuzione presso terzi proposta, quale debitore esecutato, dalla Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, censura il comma 3 dell’art. 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con legge n. 222 del 2007, il quale disciplina la inammissibilità o improseguibilità, fra l’altro, di azioni esecutive in danno della Fondazione Ordine Mauriziano – ente costituito con decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito con modificazioni con legge 21 gennaio 2005, n. 4 – che è soggetto diverso rispetto a quello destinatario della procedura esecutiva nel corso della quale è stata formulata la opposizione oggetto del giudizio a quo;
che, pertanto, non emerge in qual modo il rimettente debba fare applicazione in detto giudizio della disposizione censurata;
che, anche con riferimento al comma 1349 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, il rimettente non motiva adeguatamente in ordine alla rilevanza della questione, atteso che tale disposizione prevede la inefficacia nei confronti della Azienda ospedaliera di decreti di ingiunzione e di sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del ricordato decreto legge n. 277 del 2004, convertito con legge n. 4 del 2005, ove riguardino crediti vantati nei confronti dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino per obbligazioni anteriori alla istituzione della citata Azienda ospedaliera, di talché, ai fini della applicabilità della disposizione ora in questione, il rimettente avrebbe dovuto fornire indicazioni, che ha invece omesso, in ordine alla data di formazione dei titoli azionati in sede esecutiva ed all’epoca di maturazione dei relativi crediti;
che il rimettente, d’altra parte, risulta avere solo parzialmente valutato l’articolato assetto normativo vigente in materia, trascurando di esaminare, se del caso sollevando anche riguardo ad esso questione le legittimità costituzionale, l’art. 2, comma 3, della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione della Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”);
che – essendo l’effetto di tale disposizione, non diversamente dal comma 1349 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, quello di porre a carico della Fondazione Ordine Mauriziano la gestione e i conseguenti oneri economici, ivi compresi quelli derivanti da liti giudiziarie, relativi a periodi antecedenti alla costituzione della Azienda ospedaliera – permanendo tale normativa regionale, anche nell’ipotesi di un eventuale accoglimento della questione come sollevata dal rimettente, la stessa dichiarazione di incostituzionalità della disposizione legislativa statale censurata sarebbe inutiliter data nel giudizio a quo;
che, infine, pur fondando sostanzialmente i motivi delle sue censure sulla dedotta vanificazione di provvedimenti giudiziari civili di condanna divenuti definitivi, stante l’impossibilità di porli in esecuzione coattivamente, il giudice a quo non chiarisce se i provvedimenti sui quali si fonda la procedura esecutiva implicata nel giudizio principale siano divenuti irretrattabilmente esecutivi ovvero lo siano solo in via provvisoria;
che le predette carenze della ordinanza di rimessione, non consentendo a questa Corte di verificare compiutamente la rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione, ne determinano la manifesta inammissibilità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e 30, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, sollevata, con riferimento agli artt.2, 3, 24, 41, 102, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.