Sentenza n. 431 del 2008

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SENTENZA N. 431

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria        FLICK                        Presidente

- Francesco               AMIRANTE                  Giudice

- Ugo                        DE SIERVO                      "

- Paolo                      MADDALENA                  "

- Alfio                       FINOCCHIARO                "

- Alfonso                   QUARANTA                     "

- Franco                    GALLO                            "

- Luigi                       MAZZELLA                      "

- Gaetano                  SILVESTRI                       "

- Sabino                    CASSESE                         "

- Maria Rita               SAULLE                           "

- Paolo Maria             NAPOLITANO                 "

- Giuseppe                 FRIGO                             "

- Alessandro              CRISCUOLO                    "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), promosso con ordinanza del 20 febbraio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da R.G. nei confronti dell’Università degli studi di Messina ed altri, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 35, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – con ordinanza emessa il 20 febbraio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), nella parte in cui non prevede che le Amministrazioni riservino, nei bandi di concorso per l’ammissione al corso del diploma di laurea per fisioterapisti, una quota di posti ai diversamente abili uguale a quella prevista per le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego.

Il tribunale rimettente, in fatto, espone che il giudizio a quo ha per oggetto il ricorso avverso alcuni provvedimenti adottati dall’Università di Messina nei confronti di R.G., disabile non vedente, con i quali è stata rigettata l’iscrizione al corso di laurea triennale per le professioni sanitarie per l’anno accademico 2005-2006 (classe SNT/2 FISIOTERAPIA), nonché avverso il bando di ammissione al citato corso di laurea nella parte in cui «non prevede espressamente la riserva di posti a favore dei soggetti portatori di handicap».

Il giudice a quo rileva che l’art. 4 della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti), garantisce ai disabili non vedenti una riserva di posti nell’assunzione in strutture sanitarie pubbliche e private dei terapisti della riabilitazione e che «la tutela prevista dalla suddetta normativa è strettamente correlata» a quella di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private).

Ad avviso del rimettente, la previsione di cui all’art. 4 della legge n. 29 del 1994, si pone a garanzia ed in attuazione dei principi contenuti negli artt. 2 e 3 Cost., in quanto finalizzata a rimuovere un ostacolo che impedisce lo sviluppo della personalità e attenuare le difficoltà che i disabili incontrano nella realizzazione del diritto al lavoro. Tale finalità, sempre a parere del rimettente, verrebbe irrazionalmente frustrata se non si dovesse assicurare ai non vedenti una corsia diversa da quella degli altri concorrenti vedenti nell’accesso al corso universitario di fisioterapisti; accesso che garantisce l’esercizio della relativa attività professionale.

In particolare, il giudice a quo ritiene che gli accorgimenti apprestati dall’amministrazione non siano idonei a rimuovere gli ostacoli che derivano ai non vedenti che concorrono con soggetti vedenti, atteso che il prolungamento del termine e l’assistenza di un tutor si appalesano a tal fine insufficienti; con la conseguenza che la norma impugnata, nel rendere estremamente difficoltoso l’accesso al corso di laurea ai non vedenti, determinerebbe, da un lato, la violazione degli artt. 2 e 3 Cost. e, dall’altro, l’impossibilità di utilizzare le riserve di accesso al lavoro previste dalla menzionata legge n. 29 del 1994.

2. – E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso della difesa erariale, le norme «poste in correlazione» dal TAR Catania concernono «discipline e situazioni diverse: quella del collocamento al lavoro da un lato, e quella dell’ammissione ai corsi di studio universitario per l’esercizio dell’attività professionale dall’altro». In particolare, secondo l’Avvocatura, «la scelta del legislatore di favorire l’inserimento del non vedente nel mondo del lavoro attraverso la riserva di posti disposta dall’art. 4 della l. n. 29 del 1994 attiene ad un procedimento successivo ed autonomo rispetto a quello della formazione professionale richiesta […] per l’esercizio della professione».

La difesa erariale ritiene «del tutto razionale la discrezionale determinazione del legislatore di non alterare la posizione di parità sostanziale di tutti i concorrenti» nella fase di accesso ai corsi universitari; ciò allo scopo di «favorire la selezione dei più meritevoli e di assicurare l’uguaglianza delle capacità professionali» dei disabili «rispetto a quelle degli altri candidati». L’Avvocatura, dopo aver osservato che il meccanismo della riserva dei posti non costituisce «uno strumento indispensabile di tutela al momento dell’ammissione ai corsi di laurea», sottolinea che il legislatore ha già previsto «varie altre misure […] pienamente idonee a supplire alla situazione di svantaggio fisico» del disabile, di tal che sarebbe garantita a quest’ultimo «una partecipazione paritaria alle procedure selettive». Osserva poi la difesa erariale che i «principi di solidarietà sociale e di uguaglianza sostanziale delle parti sono perseguiti», attraverso varie disposizioni normative e, in particolare, richiama quelle contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificate dall’art. 1 della legge 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che «garantiscono» agli studenti disabili «sussidi tecnici e didattici specifici, anche individualizzati, idonei a superare le proprie posizioni di svantaggio» (artt. 13, 16 e 20).

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), nella parte in cui non prevede l’obbligo «delle Amministrazioni di prevedere nel bando di concorso per l’ammissione al corso del diploma di laurea per fisioterapisti, una quota di posti nella misura prevista per le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego per diversamente abili».

Ad avviso del Tribunale rimettente, detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, atteso che la garanzia della riserva dei posti accordata ai disabili non vedenti nell’assunzione in strutture sanitarie pubbliche e private dei terapisti della riabilitazione, ai sensi dell’art. 4 della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti), verrebbe «irrazionalmente frustrata se non si dovesse assicurare ai non vedenti una corsia diversa da quella degli altri concorrenti vedenti» nell’accesso ai corsi di laurea per il conseguimento del diploma di fisioterapista e che «gli accorgimenti apprestati dall’amministrazione» – nella specie, il prolungamento del termine per l’espletamento delle prove d’esame e l’assistenza di un tutor – risulterebbero «insufficienti» per la rimozione degli ostacoli «che derivano ai non vedenti che concorrono con soggetti vedenti».

Il rimettente, precisato che la tutela dei disabili non vedenti prevista dalla citata legge n. 29 del 1994 è «strettamente correlata» a quella stabilita dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), chiede a questa Corte di integrare il contenuto della norma oggetto di censura con la previsione di un obbligo per le amministrazioni di inserire nei bandi di ammissione al corso di laurea in fisioterapista una riserva di posti «nella stessa misura prevista per le procedure concorsuali di accesso delle persone con disabilità al pubblico impiego».

2. – La questione è inammissibile.

Il rimettente, infatti, da un lato, nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha omesso di considerare che la richiamata legge n. 482 del 1968 è stata abrogata dall’art. 22 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), con la quale è stata introdotta, in generale, una nuova disciplina in tema di accesso al lavoro delle persone con disabilità sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione, e dall’altro, chiede una pronuncia che non si presenta, quanto a possibilità di soluzione, a “rime obbligate” e che, pertanto, esula dai poteri di questa Corte.

A quest’ultimo riguardo, va osservato che, al fine di rimuovere gli ostacoli che le persone non vedenti incontrano nell’accesso ai corsi di laurea, il meccanismo di tutela dei disabili basato sulla riserva dei posti è solo uno dei diversi possibili interventi che il legislatore nella sua discrezionalità può adottare e non costituisce una soluzione obbligata per il raggiungimento del suddetto fine.

Peraltro, in più occasioni questa Corte ha avuto modo di rilevare come «il legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità e delle entità delle misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, alla stregua degli artt. 2, 3 e 32 Cost., ben possa graduare l’adozione delle stesse in vista dell’attuazione del principio della parità di trattamento […]» (sentenza n. 251 del 2008, che richiama la sentenza n. 226 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.