ORDINANZA N. 416
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dei trasporti − Direzione marittima di Ravenna, prot. numero 5243, in data 8 ottobre 2007, che richiama il dispaccio del medesimo Ministero, prot. numero M-TRA/DINFR/9059, in data 11 settembre 2007, proposto con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 14 dicembre 2007, depositato in cancelleria il successivo 19 dicembre ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2007.
Udito nell’udienza pubblica del 18 novembre 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto che con ricorso notificato il 14 dicembre 2007 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 19 dicembre, la Regione Emilia-Romagna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato impugnando la nota del Ministero dei trasporti − Direzione marittima di Ravenna − in data 8 ottobre 2007, prot. numero 5243, che richiama il dispaccio del medesimo Ministero dell’11 settembre 2007, prot. numero M-TRA/DINFR/9059;
che con la nota in esame, la suddetta Direzione marittima ha comunicato che il Ministero, con il citato dispaccio − ritenendo limitati ai singoli casi i principi enunciati nelle sentenze con le quali la Corte costituzionale ha accolto i ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti (sentenze n. 255 del 2007; n. 90 e n. 89 del 2006) che hanno interessato i porti turistici della Campania, il porto di Viareggio e il porto di Cattolica − ha riaffermato la propria competenza su tutti i porti di cui al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), di qualsiasi tipo o classificazione, e, pertanto, nel caso di specie, su quelli siti nella Regione Emilia-Romagna, ad eccezione del porto di Cattolica;
che la Direzione in questione, quindi, ha affermato che la detenzione, da parte del Comune di Bellaria Igea Marina, dei fascicoli relativi alla concessione demaniale marittima rilasciata alla società PORTUR spa, costituiva mera situazione di fatto, non idonea a giustificare il diniego di restituzione degli stessi alla Capitaneria di Porto;
che secondo la ricorrente la nota impugnata, così come il dispaccio nella stessa richiamato, lederebbe le proprie attribuzioni, in quanto lo Stato avrebbe riaffermato la propria competenza sui porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale e interregionale, siti nella Regione, ulteriori rispetto a quello di Cattolica, tra i quali il porto di Bellaria Igea Marina, in violazione degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione;
che tanto si evince anche dal riparto delle competenze amministrative delineato dall’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel testo risultante dalla modifica disposta dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), soprattutto in ragione della potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni in materia di «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione», che limiterebbe l’intervento del legislatore statale alla sola fissazione dei principi fondamentali, ma non comprenderebbe l’attribuzione di funzioni amministrative;
che la ricorrente ravvisa nell’«atteggiamento autoreferenziale» dell’amministrazione, nonché nella «patente “inconsapevolezza”», da parte della stessa, della portata delle sentenze della Corte costituzionale, la lesione del principio di buon andamento dell’amministrazione e del principio di leale collaborazione;
che nel giudizio non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri;
che con memoria depositata il 28 ottobre 2008, la Regione Emilia-Romagna ha esposto che il Ministero dei trasporti, Direzione generale dei porti, con nota prot. numero M-TRA/DINFR/3401 del 18 marzo 2008, ha comunicato che «è stato annullato da parte della competente Direzione marittima il provvedimento 5243 in data 8 ottobre 2007 in pendenza di giudizio costituzionale»;
che, contestualmente, la Regione ha depositato la suddetta nota;
che la ricorrente, pertanto, ha chiesto, «in conseguenza del disposto annullamento dello specifico atto oggetto del contendere», che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato che l’atto ministeriale che ha dato origine al conflitto di attribuzione sottoposto all’esame della Corte è stato annullato dal medesimo Ministero dei trasporti, come comunicato alla Regione Emilia-Romagna con nota dello stesso Ministero prot. numero M-TRA/DINFR/3401 del 18 marzo 2008;
che nella suddetta nota si è posto in luce come si sia considerato «prevalente l’interesse pubblico al ritiro del predetto atto rispetto a tutti gli altri interessi coinvolti (…) anche perché con lo stesso questa Amministrazione non aveva inteso assolutamente esercitare con eccesso le proprie legittime attribuzioni in materia»;
che, essendo venuto meno l’atto oggetto del conflitto non resta, come del resto afferma la Regione ricorrente nella memoria depositata in data 28 ottobre 2008, che dare atto della cessazione della materia del contendere (ordinanze n. 140 del 2008; n. 252 del 2007; n. 578 del 2000).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.