Sentenza n. 288 del 2008

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 288

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                    BILE                                   Presidente

-    Giovanni Maria         FLICK                                 Giudice

-    Francesco                AMIRANTE                             "

-    Ugo                        DE SIERVO                             "

-    Paolo                      MADDALENA                          "

-    Alfio                       FINOCCHIARO                       "

-    Alfonso                   QUARANTA                            "

-    Franco                    GALLO                                    "

-    Luigi                       MAZZELLA                             "

-    Gaetano                   SILVESTRI                              "

-    Sabino                     CASSESE                                "

-    Maria Rita               SAULLE                                  "

-    Giuseppe                 TESAURO                                "

-    Paolo Maria             NAPOLITANO                         "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), promossi con n. 3 ordinanze del 15 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, rispettivamente iscritte ai nn. 47, 48 e 49 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di costituzione di Roberto Ruggiero ed altro;

udito nell’udienza pubblica del 10 giugno 2008 e nella camera di consiglio dell’11 giugno 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l’avvocato Aldo Loiodice per Roberto Ruggiero ed altro.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con tre distinte ordinanze del 15 novembre 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009).

Il giudice rimettente premette di essere stato adito con tre distinti ricorsi proposti avverso i provvedimenti con i quali, in applicazione del citato art. 19 della legge regionale n. 13 del 2007, è stato disposto lo scioglimento dell’Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente, rispettivamente, del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e di quello della Provincia di Potenza, nonché avverso le successive delibere delle Giunte regionali con le quali sono stati individuati i Commissari dei rispettivi Consorzi e gli atti di nomina di questi ultimi.

2. – Il rimettente, nelle tre ordinanze, premette che i consorzi di sviluppo industriale, operanti in Basilicata, sono stati istituiti a norma dell’art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. L’art. 2 della legge regionale 3 novembre 1998 n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale) li configura quali «enti pubblici economici di promozione dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive nelle aree del proprio comprensorio», dotati di «piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria» (art. 5) e soggetti a poteri di indirizzo e vigilanza della Regione, «per il perseguimento dei fini istituzionali, in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato».

La norma censurata dispone che «ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3 novembre 1988, n. 41, con l’eccezione del Collegio dei revisori, sono sciolti con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo» (comma 1) e che « Il presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore  della presente legge, decreta lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale operanti in Basilicata e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, nomina un Commissario per ciascun Consorzio» (comma 2).

Secondo il Tar, non sussisterebbe alcuna obiettiva e ragionevole giustificazione dello scioglimento degli organi consortili, né sarebbe ravvisabile alcun nesso di strumentalità necessaria tra il predetto scioglimento ed il fine della organizzazione di un nuovo di sistema di governo delle attività industriali, nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo dei consorzi, con conseguente irragionevolezza del citato art. 19, commi 1 e 2.

3. – Nel primo e nel terzo giudizio (reg. ord. n. 47 e n. 49 del 2007), si sono costituite le parti private del giudizio principale ed il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, che hanno chiesto che questa Corte dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge regionale n. 13 del 2007, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La difesa di tutte le parti sostiene che lo scioglimento degli organi consortili disposto dall’art. 19 della legge regionale n. 13 del 2007 deve ritenersi arbitrario ed irragionevole, dal momento che esso non trova alcuna giustificazione, al di fuori del generico ed imprecisato riferimento all’organizzazione di un nuovo sistema di «governance» ed alla futura, presunta definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali. La predetta disposizione non solo non conterrebbe alcuna adeguata giustificazione dell’«abnorme misura sanzionatoria adottata», ma non troverebbe neppure un collegamento finalistico con le norme della legislazione statale di cornice.

4. – All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. – Con tre distinte ordinanze del 15 novembre 2007, il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), nella parte in cui dispone lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41 del 1998, con l’eccezione del Collegio dei revisori, «ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali» (comma 1), ed attribuisce al presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il compito di decretare lo scioglimento dei predetti organi e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, di nominare un Commissario per ciascun Consorzio (comma 2).

Secondo il rimettente, detta norma, in violazione dei citati parametri costituzionali, determinerebbe arbitrariamente ed irragionevolmente lo scioglimento degli organi consortili, in difetto di una obiettiva e ragionevole giustificazione, poiché non sarebbe ravvisabile un nesso di strumentalità necessaria tra siffatta previsione e le finalità genericamente evocate, di organizzazione di un nuovo sistema di governo delle attività industriali, nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo dei consorzi che la regione intende perseguire.

2. – I tre giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma, censurata in riferimento agli stessi parametri e con argomentazioni sostanzialmente identiche, devono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza.

3. – La questione non è fondata.

La norma censurata, disponendo lo scioglimento degli organi del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e di quello della Provincia di Potenza e stabilendo altresì che il Presidente della Giunta regionale provvede a decretare, «entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge», il predetto scioglimento e contestualmente a nominare nuovi Commissari, presenta i caratteri di una legge-provvedimento, in quanto incide su un numero determinato e limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto. Essa, pertanto, soggiace – come ripetutamente affermato da questa Corte (fra le tante, sentenze n. 267 e n. 11 del 2007) – ad uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore regionale.

Proprio con riferimento a tali profili, questa Corte ha scrutinato norme di legge della Regione Puglia, analoghe a quelle oggi all’esame, con cui pure si disponeva lo scioglimento di organi consortili in vista della ridefinizione del disegno organizzativo delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, ed ha dichiarato le censure sollevate, in riferimento ai medesimi parametri, infondate (sentenza n. 429 del 2002).

In tale sentenza, la Corte ha affermato che la norma la quale dispone lo scioglimento degli organi consortili e la nomina dei relativi commissari, chiamati a realizzare una serie di attività (di censimento delle aree, di ricognizione del patrimonio, etc.), specificamente individuate dalla medesima legge regionale, in attesa di realizzare un nuovo disegno organizzativo delle aree industriali, non è lesiva dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. Essa si risolve viceversa proprio in una serie di «misure di efficienza gestionale» giustificate dall’esigenza di porre in essere, nella fase di transizione dal precedente al futuro assetto delle aree industriali, «i presupposti adeguati per la più sollecita e congrua attuazione della nuova disciplina». 

L’art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata n. 13 del 2007 è stato adottato dal legislatore regionale – intervenuto a disciplinare il settore dei consorzi per lo sviluppo industriale, istituiti ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, una prima volta con la legge n. 32 del 1994, e poi, in totale riforma del precedente assetto, con la legge n. 41 del 1998 (che, all’art. 12, disponeva lo scioglimento degli organi consortili preesistenti) – «ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali».

Da tale indicazione si evince che la previsione dello scioglimento degli organi consortili preesistenti, ivi contenuta, risponde all’esigenza di assicurare la più rapida ed efficace sostituzione del sistema di governo del settore, mediante la nomina di nuovi commissari, ragionevolmente chiamati a svolgere, al posto dei titolari dei preesistenti organi consortili, tutte le attività necessarie ad attuare il nuovo sistema.

La norma regionale impugnata configura, in tal modo, un’ipotesi di scioglimento degli organi consortili ulteriore e del tutto diversa da quelle tipizzate dall’art. 10 della legge regionale n. 41 del 1998, in quanto priva di carattere sanzionatorio.

Essa obbedisce, pertanto, alla medesima finalità delle norme della Regione Puglia già ritenute, nella sentenza n. 429 del 2002, non irragionevoli.

L’art. 19 censurato, infatti, sebbene caratterizzato da un formulazione meno stringente di quella impiegata dalla Regione Puglia, reca anch’esso «misure di efficienza gestionale» non arbitrarie e non irragionevoli, appunto in quanto giustificate dalla necessità di consentire la più efficiente gestione della fase transitoria ed il sollecito passaggio dal vecchio al nuovo regime.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.