Ordinanza n. 238 del 2008

 CONSULTA ONLINE 


ORDINANZA N. 238

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                           BILE                                             Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                           Giudice

-      Francesco                      AMIRANTE                                       "

-      Ugo                               DE SIERVO                                       "

-      Paolo                             MADDALENA                                  "

-      Alfio                               FINOCCHIARO                                "

-      Alfonso                          QUARANTA                                     "

-      Franco                           GALLO                                              "

-      Luigi                               MAZZELLA                                       "

-      Gaetano                         SILVESTRI                                        "

-      Sabino                           CASSESE                                          "

-      Giuseppe                        TESAURO                                         "

-      Paolo Maria                   NAPOLITANO                                  "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 23 giugno 2006 dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, nel procedimento penale a carico di D.D.S., iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con ordinanza del 23 giugno 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede «che vi sia una incompatibilità tra il giudice che svolge la funzione di giudice delle indagini preliminari e il giudice che emetterà, in un momento successivo, il decreto di citazione a giudizio nelle forme del rito immediato»;

che il Tribunale di Venezia è chiamato a celebrare il dibattimento nell’àmbito di un procedimento in cui lo stesso giudice-persona fisica che, nella fase delle indagini preliminari, aveva provveduto alla convalida dell’arresto dell’imputato e all’applicazione di una misura cautelare ha emesso, in séguito, il decreto di giudizio immediato;

che il rimettente lamenta che l’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. si limiti a stabilire, per il giudice che abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare, non anche l’incompatibilità all’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, nonostante tale ultima ipotesi sia assimilabile alla prima;

che, infatti, a suo avviso, «i motivi d’incompatibilità sono i medesimi», dal momento che il giudice per le indagini preliminari che si pronuncia in ordine alla richiesta del rito immediato compie una valutazione analoga a quella spettante al giudice che tiene l’udienza preliminare;

che il rimettente, escludendo la possibilità di un’interpretazione estensiva della denunciata norma, tale da consentirne l’applicazione al caso dedotto, prospetta la violazione dell’art. 3 della Costituzione, sul rilievo che, ove la questione non venisse accolta, situazioni analoghe rimarrebbero disciplinate in maniera diversa, nonché il contrasto con l’art. 24 della Costituzione, «per quanto concerne il diritto alla difesa, garantito all’indagato, prima, e all’imputato, poi».

Considerato che il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità ad emettere il decreto di giudizio immediato del giudice che, nel medesimo procedimento, ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari;

che, come già rilevato da questa Corte, secondo il diritto vivente l’esistenza di cause d’incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità dei provvedimenti adottati dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la apposita procedura, nei termini e modi previsti dall’art. 38 cod. proc. pen. (ordinanze n. 346 del 2000 e n. 36 del 1999);

che, malgrado ciò, nell’ordinanza di rimessione è omessa ogni motivazione sulla rilevanza della questione, sollevata dal giudice chiamato alla celebrazione del dibattimento per una incompatibilità riferita al giudice per le indagini preliminari che, in precedenza, aveva disposto il giudizio immediato;

che, in particolare, il rimettente non chiarisce se la parte abbia tempestivamente attivato la procedura di ricusazione e, in ogni caso, non spiega in base a quale principio o regola processuale l’accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento alla fase anteriore all’emissione del decreto di giudizio immediato (ordinanza n. 346 del 2000);

che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.