Ordinanza n. 185 del 2008

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ORDINANZA N. 185

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-                Franco                                     BILE                              Presidente

-                Giovanni Maria                         FLICK                           Giudice

-                Francesco                                AMIRANTE                         "

-                Ugo                                DE SIERVO                         "

-                Paolo                             MADDALENA                     "

-                Alfio                               FINOCCHIARO                   "

-                Alfonso                                    QUARANTA                       "

-                Franco                                     GALLO                               "

-                Gaetano                                   SILVESTRI                          "

-                Sabino                                     CASSESE                            "

-                Maria Rita                                SAULLE                              "

-                Giuseppe                                  TESAURO                           "

-                Paolo Maria                    NAPOLITANO                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), promosso con ordinanza del 30 marzo 2007 dal Tribunale per i minorenni di Palermo nel procedimento relativo a M. R., iscritta al n. 667 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Palermo, con ordinanza del 30 marzo 2007 – emessa nel corso del procedimento promosso da genitore non coniugato per ottenere, ai sensi degli artt. 155 e seguenti, 317-bis e 336 del codice civile, e dell’art. 709–ter del codice di procedura civile, l’affidamento esclusivo del figlio minore con lui convivente, nonché la condanna del genitore non convivente al versamento di un assegno mensile per il mantenimento del figlio, e la inibizione o la limitazione del potere di vigilanza e del diritto di visita nei confronti dello stesso –, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui estende le disposizioni della medesima legge anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;

che il Collegio rimettente osserva che tale disposizione ignora la diversità delle situazioni previste ed omette di specificare esattamente i margini e le modalità di tale estensione, così generando un’ambiguità interpretativa che determina, e di fatto ha determinato, in tutto il territorio nazionale una diversità di trattamento delle persone ed un’incertezza normativa costituzionalmente inammissibile;

che, in relazione a tale indeterminatezza normativa, il Collegio rimettente sospetta l’illegittimità costituzionale del predetto art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, per violazione dei predetti parametri, dal momento che la disposizione censurata, oltre a prevedere un illogico assoggettamento dei genitori separati non coniugati alle conseguenze derivanti dallo scioglimento di un patto (quello matrimoniale) mai voluto, evidenzia aspetti di ambiguità e di imprecisione tali da generare notevoli dubbi;

che, osserva al riguardo il giudice a quo, è possibile elaborare – e di fatto sono state elaborate – almeno tre interpretazioni diverse che, a suo parere, presentano tutte profili di incostituzionalità;

che la dizione letterale della norma indurrebbe, prima facie, a ritenere che nei procedimenti pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni andrebbero applicate tutte le norme della legge n. 54 del 2006, comprese quelle relative alle questioni patrimoniali (determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli; assegnazione della casa familiare; sanzioni in caso di inadempimento delle condizioni della separazione), con conseguente spostamento della competenza dal tribunale ordinario a quello per i minorenni;

che – rileva ancora il rimettente – a prescindere dalla considerazione che tale spostamento di competenza non è stato espressamente previsto dal legislatore, che ha lasciato invariato l’art. 38 disp. att. cod. civ., l’attribuire al tribunale per i minorenni la competenza a decidere riguardo alle questioni patrimoniali e sanzionatorie, significherebbe ammettere la possibilità per i genitori separati non coniugati di agire in giudizio per il soddisfacimento delle proprie pretese con le forme proprie del rito in vigore presso il medesimo tribunale, ossia quello previsto dagli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ., che disciplinano i procedimenti in camera di consiglio;

che ciò renderebbe evidente l’inammissibilità di tale interpretazione per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, posto che le garanzie difensive di entrambi i genitori risulterebbero sicuramente compresse in un procedimento di volontaria giurisdizione, qual è quello attualmente vigente presso il tribunale per i minorenni;

che, inoltre, uno spostamento implicito di competenza dal giudice civile ordinario al giudice minorile sarebbe in contrasto con l’art. 25 Cost., in quanto violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, per l’inesistenza di un’espressa attribuzione legislativa di competenza al giudice minorile delle questioni patrimoniali relative ai figli dei genitori separati non coniugati;

che, in ogni caso, si determinerebbe una illogica disparità di trattamento fra genitori separati coniugati e non coniugati, dal momento che i primi sarebbero assoggettati solamente alla disciplina di cui alla legge n. 54 del 2006 ed al rito ordinario, mentre i secondi sarebbero assoggettati, contemporaneamente, alle norme della legge n. 54 del 2006, all’art. 317-bis cod. civ. ed al rito camerale, con conseguenze non indifferenti sul piano sostanziale e processuale;

che la legge n. 54 non ha, infatti, modificato né abrogato l’art. 317-bis cod. civ. né, d’altra parte, tale articolo può ritenersi abrogato ai sensi dell’art. 15 delle “preleggi”;

che, secondo il Collegio rimettente, non può sostenersi un secondo orientamento ermeneutico che vuole, al contrario, spostare tutta la competenza dal tribunale per i minorenni al giudice civile ordinario, dal momento che il legislatore non ha operato alcuna modifica del regime delle competenze di cui all’art. 38 disp. att. cod. civ., sicché, sostenere il contrario determinerebbe un contrasto con l’art. 25 della Costituzione, mentre, in ogni caso, rimarrebbe il dubbio sul concreto àmbito di operatività dell’art. 317-bis cod. civ.;

che, sulla base di una terza ipotesi interpretativa, potrebbe, infine, ritenersi che l’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 abbia in sostanza lasciato invariata la distribuzione delle competenze tra giudice civile ordinario e giudice minorile, con la conseguenza che, in base a tale interpretazione, la norma andrebbe letta nel senso di ritenere estesa ai procedimenti relativi ai figli di genitori separati non coniugati – di competenza del giudice minorile – esclusivamente «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, prima parte», dell’art. 155 e di cui all’art. 155-bis cod. civ. relativi all’affidamento condiviso, mentre le rimanenti norme della legge n. 54 n. 2006, riguardanti le questioni patrimoniali e sanzionatorie, rimarrebbero di competenza del giudice civile ordinario;

che anche tale interpretazione, a parere del giudice a quo, dà luogo a dubbi di incostituzionalità, tenuto conto della contemporanea vigenza ed operatività dell’art. 317-bis e degli artt. 155 e 155-bis cod. civ., dal momento che la siffatta opzione ermeneutica comporterebbe che ciascun genitore separato non coniugato possa indifferentemente richiedere al giudice minorile l’applicazione della disciplina dell’affidamento condiviso di cui all’art. 155 cod. civ. ovvero ritenersi genitore affidatario ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ., secondo le proprie posizioni e convinzioni, con evidente disparità di trattamento rispetto ai genitori separati coniugati e difficoltà di individuazione della norma in concreto applicabile;

che, in definitiva, il Collegio rimettente ritiene che l’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 determina di fatto una disciplina la quale, per alcuni aspetti, equipara illogicamente la posizione di coloro che sono legati dal vincolo matrimoniale a coloro che invece non lo sono, e che, nel complesso, risulta comunque intrinsecamente priva di ragionevolezza e contraria alle esigenze di certezza del diritto;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che il Tribunale per i minorenni di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), «nella parte in cui estende la normativa di cui alla medesima legge ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati», per violazione: dell’art. 3 della Costituzione, per la illogica equiparazione della posizione di coloro che sono legati dal vincolo matrimoniale a quella di coloro che invece non lo sono, e per la intrinseca irragionevolezza; nonché degli artt. 24 e 25 della Costituzione, per la mancanza di chiarezza in ordine alla individuazione sia dei procedimenti ai quali applicare la normativa, sia dell’autorità giudiziaria competente a decidere;

che deve, preliminarmente, rilevarsi la oscurità del petitum, quale individuato dal rimettente;

che, dalla ricostruzione operata attraverso la lettura dell’intero testo della ordinanza di rimessione, sembra, tuttavia, potersi concludere che l’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, censurato «nella parte in cui estende le disposizioni della medesima legge anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, per violazione degli artt. 3, 24, 25 della Costituzione», venga, in realtà, sospettato di illegittimità costituzionale con esclusivo riferimento alla omessa indicazione di disposizioni in ordine alla individuazione dell’autorità giudiziaria competente, traducendosi tale omissione, ad avviso del rimettente, in una incertezza interpretativa;

che, al riguardo, il giudice a quo si limita a prospettare le varie alternative esegetiche possibili – tra le quali, per altro, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 8362 del 2007, ha optato per la prima – senza precisare quale sia la soluzione cui intende aderire;

che, non avendo il Collegio a quo concentrato il quesito sull’una o sull’altra di dette alternative, la questione risulta formulata in modo ancipite e deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile (ex plurimis ordinanze n. 316 e n. 62 del 2007, n. 363 del 2005, n. 192 del 2004).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Palermo, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2008.