ORDINANZA N. 416
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza del 12 dicembre 2006 dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso nel procedimento relativo a C.T., iscritta al n. 308 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2006, il Giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), per contrasto con l’art. 111, sesto comma, della Costituzione;
che il rimettente riferisce di avere autorizzato, in data 23 novembre 2006, ai sensi dell’art. 12 della citata legge n. 194 del 1978, la minorenne C.T., nata il 6 luglio 1989, all’interruzione volontaria della gravidanza, sulla base dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 4, 5, e 12 della legge n. 194 del 1978, ritenendo sussistenti i motivi che rendono sconsigliabile consultare gli esercenti la potestà genitoriale, ed aggiungendo di avere assunto tale provvedimento per il rifiuto della minore stessa di considerare l’opportunità di informare i genitori e sulla sola base della volontà della minore, e avuto soprattutto riguardo alla urgenza di procedere per l’approssimarsi del termine ultimo utile per l’interruzione volontaria della gravidanza;
che, secondo il giudice a quo, l’assunzione di tale provvedimento in assenza di qualsivoglia valutazione discrezionale si porrebbe in contrasto con l’art. 111, sesto comma, della Costituzione, secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati;
che, infatti, dall'esame delle precedenti pronunce della Corte costituzionale, assunte con riferimento all'art. 12 della legge n. 194 del 1978, si evince che la Corte ha ritenuto in particolare che «[...] la funzione del giudice tutelare costituisce strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, in un sistema che vede coinvolti tutti gli interventi di carattere sociale a tutela della maternità e della vita del concepito, potendo il giudice negare l'autorizzazione quando escluda, nel suo prudente apprezzamento, tale consapevolezza [...]» (viene richiamata l’ordinanza n. 293 del 1993);
che, a parere del rimettente, la norma sarebbe stata dunque interpretata nel senso di negare di fatto ogni potere discrezionale al giudice tutelare, in contrasto con la lettera della norma, secondo cui il giudice, «sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna a decidere l'interruzione della gravidanza»;
che tale interpretazione contrasterebbe in maniera stridente con il carattere discrezionale del provvedimento richiesto al giudice tutelare e, quindi, con il principio dell'obbligo di motivazione del provvedimento stesso, imposto dall’art. 111, sesto comma, della Costituzione;
che, dunque, apparirebbe evidente l’estrema contraddittorietà di una norma che, da un lato, richiede un provvedimento giurisdizionale discrezionale (che, alla stregua dell’invocato art. 111, sesto comma, della Costituzione, deve essere sempre motivato) e, dall'altro, impone (nella interpretazione che ne è stata fornita) un mero provvedimento autorizzativo svincolato da qualsiasi potere discrezionale del giudice;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della questione;
che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, per essere stata sollevata dopo che il giudice rimettente aveva già emesso il provvedimento previsto dalla norma denunciata, autorizzando la minorenne ad interrompere la gravidanza, con la conseguenza che l’ordinanza di rimessione è intervenuta nell’àmbito di una procedura già chiusa;
che la questione sarebbe inoltre infondata, perché la Corte costituzionale ha precisato che il giudice deve motivare soltanto sull’accertamento della volontà della donna stessa, senza entrare nel merito di quanto da lei affermato.
Considerato che il Giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso dubita della legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevedrebbe che il giudice tutelare debba emanare un mero provvedimento autorizzativo non motivato, svincolato da qualsiasi potere discrezionale del giudice, per violazione dell’art. 111, sesto comma, della Costituzione;
che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, per essere stata sollevata dal giudice a quo dopo aver autorizzato la minorenne ad interrompere la gravidanza sulla base della norma censurata e, quindi, dopo aver già fatto applicazione di tale disposizione, ed avere, pertanto, consumato il proprio potere al riguardo (con la conseguenza della completa ininfluenza di un’eventuale pronuncia di incostituzionalità della stessa).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento all’art. 111, sesto comma, della Costituzione, dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2007.