Sentenza n. 373 del 2007

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SENTENZA N. 373

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco               BILE                                                Presidente

- Giovanni Maria FLICK                                               Giudice

- Francesco          AMIRANTE                                            ”

- Ugo                   DE SIERVO                                            ”

- Paolo                 MADDALENA                                        ”

- Alfio                 FINOCCHIARO                                      ”

- Alfonso             QUARANTA                                           ”

- Luigi                 MAZZELLA                                            ”

- Gaetano             SILVESTRI                                             ”

- Maria Rita         SAULLE                                                 ”

- Giuseppe           TESAURO                                              ”

- Paolo Maria       NAPOLITANO                                       ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «(Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato e depositato in cancelleria il 7 agosto 2006 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2006.

         Visto l’atto di costituzione della Regione Sardegna;

         udito nell’udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

         uditi l’avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Salvatore Alberto Romano e Graziano Campus per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

1. − Con ricorso notificato il 31 luglio 2006 e depositato il successivo 7 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale), in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 della Costituzione, e all’art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

1.1. − Il ricorrente, dopo aver premesso che la legge regionale n. 8 del 2006 interviene, modificandole ed integrandole, su altre leggi regionali in materia di elezioni amministrative comunali e provinciali, si sofferma sull’art. 3, comma 1, lettera b), che introduce l’art. 5-bis nella legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante «Norme per le unioni di comuni e le comunità montane»), disponendo che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

A parere del ricorrente, la norma censurata risulterebbe formulata in modo del tutto generico, tale da ingenerare dubbi in ordine alla esatta delimitazione degli ambiti di competenza dello Stato e della Regione autonoma, e pertanto si porrebbe in contrasto con gli artt. 48, 117 e 118 Cost.

Nella sola motivazione del ricorso, inoltre, il ricorrente segnala che la norma censurata, in quanto attuativa del trasferimento di funzioni amministrative di un organo statale alla Regione, avrebbe dovuto essere emanata con le modalità previste dall’art. 56 dello statuto speciale della Regione Sardegna, e quindi con decreto legislativo, su proposta della commissione paritetica formata da rappresentanti del Governo e della Regione. La mancata osservanza del procedimento suddetto sarebbe di per sé produttiva della illegittimità costituzionale della disposizione, in quanto lesiva delle competenze statali nella materia.

1.2. − Nel merito, il ricorrente evidenzia come la locuzione «funzioni attribuite alle prefetture», contenuta nella norma censurata, risulti generica e di significato dubbio, non essendo chiaro se debba essere riferita alle sole funzioni svolte dalla prefettura quale ufficio periferico del Ministero dell’interno, previste dal d.lgs. n. 267 del 2000, o se riguardi le funzioni del prefetto, quindi dell’organo governativo preposto all’ufficio territoriale, sempre previste nel citato decreto legislativo. Peraltro, secondo il ricorrente, quale che sia il significato da attribuirsi alla locuzione suddetta, il trasferimento di funzioni eccede i limiti della competenza regionale in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», prevista dall’art. 3, lettera b), dello statuto speciale della Regione Sardegna, in quanto alcune delle funzioni attribuite al prefetto ed alle prefetture dal d.lgs. n. 267 del 2000 riguardano materie che esulano dalla competenza regionale.

Il ricorrente richiama la sentenza n. 48 del 2003 della Corte costituzionale, in riferimento all’ampiezza della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, spettante alla Regione Sardegna ai sensi dell’art. 3, lettera b), dello statuto speciale, ed elenca, altresì, le funzioni di controllo e vigilanza, con i relativi poteri surrogatori, attribuite al prefetto dagli artt. 14, 54, 145 e 256 del d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di elezioni politiche, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Tali ambiti materiali sono rimasti di competenza statale anche dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (art. 2, comma 4, lettere m ed n, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), né risultano previsioni statutarie o norme di attuazione che possano avvalorare il conferimento delle relative funzioni alla Regione.

La norma censurata si porrebbe pertanto in contrasto con gli artt. 48 e 117, secondo comma, lettere f) e p), Cost., nella parte in cui è riferibile alle competenze prefettizie in materia elettorale, previste dall’art. 54, commi 1, 6 ed 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dagli artt. 53, comma 1, e 4-bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), nonché alle funzioni prefettizie previste dall’art. 70 d.lgs. n. 267 del 2000, riconducibili anch’esse a materie di competenza statale esclusiva (giurisdizione e norme processuali).

Il risultato non sarebbe diverso, a parere del ricorrente, se si guardasse alle funzioni attribuite agli uffici periferici del Ministero dell’interno dall’art. 145, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, in tema di erogazione di competenze ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti disciolti per infiltrazioni mafiose, e dal successivo art. 256, comma 8, in tema di notifica del piano di estinzione della massa passiva dei comuni in situazione di dissesto finanziario. Entrambe le previsioni riguardano funzioni riconducibili a materie di sicura competenza esclusiva statale, quali l’ordine pubblico e la sicurezza, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi, la tutela dei terzi debitori degli enti in stato di dissesto (art. 117, secondo comma, lettere h, l ed m, Cost.).

In definitiva, la norma regionale risulterebbe illegittima proprio in quanto non ha fatto salve le competenze statali garantite dagli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 Cost.

2. − Con atto depositato il 6 settembre 2006 si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

2.1. − Con riferimento alla eccepita inammissibilità, la resistente rileva la genericità dei parametri evocati, in assenza di indicazioni riferibili allo statuto speciale della Regione Sardegna.

Nel merito, la Regione ritiene che la prospettazione contenuta nel ricorso, secondo cui la norma regionale comporterebbe la sostituzione della Regione ai prefetti con riferimento a tutte le funzioni loro attribuite dal d.lgs. n. 267 del 2000, con conseguente sconfinamento in ambiti di sicura spettanza esclusiva dello Stato, deriverebbe da una lettura erronea della disposizione censurata, in quanto del tutto avulsa dal contesto normativo di riferimento.

La resistente precisa che la legge regionale n. 8 del 2006, nella parte oggetto di censura, integra la legge regionale n. 13 del 2005, la quale disciplina la materia dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali, nonché della rimozione e sospensione degli amministratori locali, sulla base della competenza legislativa primaria prevista dall’art. 3, lettera b), dello statuto speciale. La citata legge regionale n. 13 del 2005 stabilisce, per i casi già previsti dalla normativa statale, che la competenza a disporre lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali spetta al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore agli enti locali, anziché al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno (art. 2), facendo peraltro espressamente salva la competenza degli organi statali nei casi in cui lo scioglimento sia motivato da ragioni di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (art. 2, comma 6). Analoga previsione è dettata con riferimento alla competenza a disporre la rimozione o sospensione degli amministratori locali (art. 3).

Nel delineato contesto normativo, ad avviso della Regione, sarebbe di tutta evidenza che là dove la norma censurata indica le «funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», il riferimento non riguarda tutti i casi in cui il provvedimento attribuisce funzioni ai prefetti ed alle prefetture, ma soltanto i casi di funzioni connesse all’ambito del controllo sugli enti locali. Sono richiamate, in via esemplificativa, le previsioni contenute nell’art. 141, commi 2-bis e 7, e nell’art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.

La resistente segnala, in proposito, l’inconferenza dei parametri evocati nel ricorso statale, in quanto afferenti a materie del tutto estranee al contesto normativo di riferimento, e precisa altresì che la norma censurata trova la propria legittimazione nella previsione contenuta all’art. 3, lettera b) dello statuto speciale, come incidentalmente riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 48 del 2003, e come indirettamente confermato dallo stesso ricorso statale, nel quale non sono contestate le prerogative regionali in materia di controllo sugli organi degli enti locali.

Quanto, infine, alla censura riferita all’art. 56 dello statuto speciale e alla mancata adozione del procedimento ivi previsto per il trasferimento di competenze e funzioni statali agli organi regionali, la resistente reputa inconferente nella specie il richiamo alla norma statutaria. Quest’ultima, infatti, riguarda le «norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione» e le «norme di attuazione dello Statuto», vale a dire ambiti diversi dalla normativa in esame, la quale attiene alla disciplina di funzioni spettanti alla Regione, attribuite ad organi ed uffici regionali già esistenti.

3. − Con memoria depositata il 26 luglio 2007 l’Avvocatura generale dello Stato ha replicato, nell’interesse del ricorrente, alle argomentazioni prospettate dalla Regione Sardegna.

La difesa erariale, pur dando atto che l’interpretazione della norma censurata suggerita dalla Regione risulta coerente con l’impianto complessivo della legge regionale n. 13 del 2005, insiste nella propria richiesta, sul rilievo che la suddetta interpretazione non risulta recepita in un atto normativo regionale, sicché la norma censurata potrebbe essere intesa ed applicata oltre i limiti riconosciuti dalla stessa Regione nel proprio atto difensivo.

In ogni caso, poi, l’Avvocatura generale rileva l’imprecisione del riferimento alle «funzioni attribuite alle prefetture», là dove gli artt. 141 e 142 del d.lgs. n. 267 del 2000 riguardano funzioni attribuite al prefetto e ad altri organi dello Stato, ed osserva come il trasferimento agli organi regionali delle funzioni attribuite al prefetto dall’art. 141, commi 2-bis e 7, e dall’art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 – quelle stesse indicate nella memoria della Regione per configurare l’ambito di applicazione della norma – sia già attuato dagli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 13 del 2005, sicché, con riferimento a dette funzioni, la norma censurata risulterebbe perfino superflua.

4. − In prossimità dell’udienza la difesa della Regione Sardegna ha depositato memoria nella quale insiste per l’accoglimento delle conclusioni già formulate, di inammissibilità e infondatezza del ricorso statale.

4.1. − Quanto al profilo preliminare, la resistente ribadisce la già evidenziata genericità delle motivazioni addotte a sostegno delle censure, nonché la mancata verifica, da parte del ricorrente, di eventuali prerogative statutarie della Regione Sardegna con riferimento alle funzioni attribuite dal decreto legislativo n. 267 del 2000 ai prefetti, anche al di fuori della materia dell’ordinamento degli enti locali. Il ricorso statale sarebbe dunque inammissibile, perché assume a parametro le sole norme della Costituzione e non anche quelle dello statuto speciale di autonomia.

Nel merito, la difesa regionale ribadisce che la norma censurata riguarda soltanto le funzioni assegnate ai prefetti dall’art. 141, commi 2-bis e 7, e dall’art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, come desumibile, tra l’altro, dalla previsione contenuta nell’art. 1 della legge regionale n. 13 del 2005, ove è stabilito che «la presente legge detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Per quanto non previsto e fino a quando non diversamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali».

La difesa regionale ritiene, pertanto, che il ricorso statale debba essere rigettato, e ciò anche nell’ipotesi in cui la Corte costituzionale ritenesse necessario il proprio intervento per chiarire definitivamente la portata della norma oggetto di censura.

Considerato in diritto

1. − Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale), in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 della Costituzione, e all’art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

2. – Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione resistente, poiché il ricorso introduttivo pone esplicitamente al centro delle doglianze manifestate il presunto superamento dei limiti di cui all’art. 3, lettera b), dello statuto speciale della Sardegna, ponendo in rilievo che la norma impugnata, se interpretata come ritiene il ricorrente, avrebbe l’effetto di intaccare la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materie elencate nell’art. 117, secondo comma, Cost. (organi dello Stato e relative leggi elettorali, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali), la cui estraneità alla sfera di attribuzioni della Regione Sardegna è sancita anche dallo statuto speciale, pur non esplicitamente citato a proposito di ciascuna di esse.

Deve essere dichiarata inammissibile la censura riferita all’art. 48 Cost., in quanto priva di motivazione specifica.

3. – La questione non è fondata.

3.1. – Le censure di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente nei confronti della norma impugnata partono dal presupposto che la genericità della relativa formulazione possa indurre a ritenere che il legislatore regionale volesse trasferire in blocco alla Regione Sardegna tutte le funzioni attribuite ai prefetti ed alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Se così fosse, la suddetta norma sarebbe in contrasto con i parametri indicati nel ricorso introduttivo. Occorre pertanto verificare se la disposizione oggetto di impugnazione possa avere effettivamente la portata normativa paventata dal ricorrente.

Nell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2006 – oggetto del presente giudizio – si legge: «Le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell’art. 2, esercitate dalla Regione». Tale disposizione è inserita nella legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alle legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante «Norme per le unione di comuni e le comunità montane»), e ne diventa l’art. 5 bis.

Come si vede chiaramente, la norma impugnata interviene a modificare una legge regionale interamente dedicata allo scioglimento degli organi degli enti locali ed alla nomina dei commissari. I comuni criteri interpretativi prescrivono di dare alle disposizioni normative un significato coerente con il contesto in cui le stesse si inseriscono. Nel caso oggetto del presente giudizio, il contesto è quello di una legge che concerne soltanto lo scioglimento degli organi degli enti locali, la rimozione degli amministratori e la nomina dei commissari. Il ricorrente ritiene però che la stessa disposizione possa essere interpretata in modo così estensivo da determinare il trasferimento, dai prefetti e dalle prefetture alla Regione, anche delle funzioni esercitate dal sindaco nella veste di ufficiale del Governo, quali, ad esempio, quelle di intervento, vigilanza e controllo in materia di elezioni politiche, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica. Lo stesso effetto lesivo viene segnalato a proposito delle funzioni attribuite alle prefetture dagli artt. 145, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 – che disciplina l’erogazione delle competenze ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso – e 256, comma 8, del medesimo decreto legislativo, che prevede la notifica all’ente locale da parte del Ministero dell’interno, per il tramite della prefettura, del piano di estinzione della massa passiva dei comuni in situazione di dissesto finanziario.

La natura delle funzioni prima indicate esclude che esse possano essere ricondotte, in modo diretto o indiretto, allo scioglimento degli organi degli enti locali aventi sede in Sardegna. Lo confermano sia il titolo stesso della legge, di cui la norma impugnata – sotto forma di art. 5-bis – entra a far parte (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alle legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante «Norme per le unione di comuni e le comunità montane»), sia l’art. 1 della legge medesima, in cui è scritto testualmente: «la presente legge detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali».

La stessa eccezione, contenuta nella disposizione censurata – riferentesi ai casi previsti dal comma 6 dell’art. 2 (scioglimento dei consigli comunali o provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso) – è pur sempre pertinente al tema dello scioglimento degli organi degli enti locali, con ciò offrendo ulteriore conferma che l’intenzione del legislatore regionale è solo quella di apportare una integrazione alla disciplina di tale specifico settore.

4. – L’interpretazione della disposizione impugnata, esposta al paragrafo precedente, esclude che la Regione Sardegna abbia superato i limiti della propria competenza legislativa, in quanto l’art. 3, lettera b), dello statuto speciale le conferisce potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». La norma impugnata deve pertanto ritenersi interamente coperta dalla disposizione statutaria prima citata.

Una diversa conclusione dovrebbe necessariamente far leva su una interpretazione estensiva della disposizione censurata, in contrasto sia con il criterio sistematico che con quello logico. Occorrerebbe infatti ipotizzare che il legislatore regionale abbia voluto inserire in una legge interamente dedicata allo scioglimento degli organi degli enti locali una norma a carattere generale, idonea a produrre l’effetto radicale della sottrazione ai prefetti ed alle prefetture di ogni competenza in materia di enti locali, realizzando così un inopinato svuotamento di funzioni a carico di tali organi statali. Tale ipotesi si presenta come una forzatura del dato normativo. È appena il caso di puntualizzare che, ove tale forzatura interpretativa fosse posta a base, nella prassi amministrativa, di atti della Regione eccedenti la sfera di competenza di quest’ultima, non mancherebbero allo Stato i rimedi costituzionali e ordinari previsti dall’ordinamento.

A conferma di quanto detto sinora, si può osservare che la sentenza n. 396 del 2006 di questa Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della citata legge regionale della Sardegna n. 13 del 2005, ha precisato come il vizio di costituzionalità rilevato fosse dovuto alla genericità del rinvio operato, per quanto riguarda la rimozione degli amministratori, all’art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2000, senza prevedere esplicitamente la riserva di competenza allo Stato del potere di rimozione o sospensione degli amministratori per motivi di ordine pubblico. La genericità della formulazione normativa rilevata in tale pronuncia si collocava pertanto all’interno dell’oggetto dichiarato della legge regionale citata, determinando un’illegittima attrazione nella sfera regionale della competenza a procedere alla rimozione o sospensione degli amministratori in dati casi, da ritenersi di stretta competenza statale.

Nel presente giudizio la genericità denunciata dal ricorrente presuppone, invece, un’interpretazione della norma censurata che supera largamente l’ambito della disciplina complessiva dello scioglimento degli organi degli enti locali, della rimozione o sospensione degli amministratori e della nomina dei commissari. Tali funzioni sono legate tra loro da una evidente omogeneità degli interessi pubblici tutelati sottostanti alla perseguita finalità di ripristino del normale e corretto funzionamento degli enti locali. Le competenze statali, il cui illegittimo trasferimento viene lamentato dal ricorrente, sono di ben diversa natura, come dimostrato dall’elencazione fatta dallo stesso ricorrente. Non emergono peraltro elementi oggettivi, dai quali si possa dedurre una potenzialità espansiva della norma impugnata talmente forte da travalicare i limiti sistematici e da produrre effetti generali nell’ordinamento.

La disposizione impugnata si pone, come art. 5-bis, a chiusura della legge reg. Sardegna n. 13 del 2005, e deve essere interpretata congiuntamente all’art. 1, già ricordato, che precisa i limiti materiali della stessa legge, mentre le norme intermedie disciplinano le singole competenze degli organi regionali e le procedure prescritte per adottare i provvedimenti relativi allo scioglimento degli organi, alla rimozione o sospensione degli amministratori ed alla nomina dei commissari. Una eventuale “norma intrusa”, avente una portata molto più vasta, dovrebbe essere caratterizzata da espressioni specifiche, non rinvenibili nella fattispecie, dalle quali si potesse desumere la sua attitudine a varcare la soglia della materia trattata dall’intera legge. La semplice eventualità di una forzatura interpretativa di una disposizione di legge non può fondare un giudizio di illegittimità costituzionale.

5. – L’interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata esclude che in essa possano ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 117, secondo comma, e 118 Cost., giacché la lamentata violazione di tali parametri presuppone che la disposizione oggetto del presente giudizio sia suscettibile di un’interpretazione estensiva non giustificata, nella specie, per i motivi illustrati nei paragrafi precedenti.

6. – La censura relativa alla presunta violazione dell’art. 56 dello statuto speciale della Regione Sardegna non è parimenti fondata.

Tale disposizione statutaria prevede infatti che le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione dello statuto stesso, debbano essere proposte da una Commissione paritetica ed emanate con decreto legislativo. Si tratta di norme che disciplinano gli aspetti organizzativi del trasferimento delle funzioni, mentre nel caso oggetto del presente giudizio si tratta di una integrazione di una precedente legge regionale del 2005, volta a regolare l’esercizio di una potestà legislativa primaria attribuita alla Regione Sardegna dallo statuto speciale di autonomia. Non sono previsti né la creazione di nuovi uffici regionali, in sostituzione di uffici statali da sopprimere, né il transito di personale, né altre regolamentazioni o misure organizzative che richiedano l’accordo tra lo Stato e la Regione. Si tratta di discipline riguardanti competenze e procedure che si collocano all’interno di una materia – ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni – da oltre un decennio (art. 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, recante «Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige») attribuita alla potestà legislativa primaria della Regione Sardegna. Le relative funzioni vengono attualmente esercitate, nell’ambito della Regione, da un apposito organo (Assessore agli enti locali, citato dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005) e dagli uffici da questo dipendenti, già a suo tempo istituiti ed allo stato operanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale), promossa, in riferimento all’art. 48 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso citato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 8 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 Cost. ed all’art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso sin epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007.