ORDINANZA N. 318
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promosso con ordinanza del 5 giugno 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Bari sull’istanza proposta da Sator Giuseppe Benito, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con ordinanza del 5 giugno 2006, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena non può essere concessa a chi ha già beneficiato di una misura alternativa alla detenzione revocata per condotta colpevole, ai sensi dell’art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
che il rimettente afferma che, mentre la concessione del cosiddetto “indultino” costituisce un atto «dovuto» in presenza dei presupposti tassativamente previsti dalla legge, la fase esecutiva é peculiarmente strutturata come mezzo di recupero sociale del condannato, dal momento che la legge prevede un autentico programma trattamentale e demanda al tribunale ed al magistrato di sorveglianza di seguirne lo sviluppo e di verificarne l’osservanza da parte della persona beneficiata, monitorando in particolare la condotta di quest’ultima e la conformità della stessa alle prescrizioni ed ai divieti stabiliti;
che un condannato, benché attinto da un provvedimento di revoca della misura alternativa alla detenzione per condotta colpevole, potrebbe inopinatamente accedere al più ampio e favorevole beneficio trattamentale extramurario introdotto dalla legge n. 207 del 2003, perché questa non prevede alcun divieto di concedere la sospensione condizionata nell’ipotesi testé indicata;
che l’art. 1 della legge n. 207 del 2003, non prevedendo alcun divieto di accesso alla sospensione condizionata dell’esecuzione della pena per chi sia stato ammesso ad una misura alternativa alla detenzione revocata per condotta colpevole, legittima la concessione di un beneficio trattamentale extramurario (il cosiddetto “indultino”) a chi abbia già dato ampia dimostrazione di non voler intraprendere e portare a termine un programma all’esterno, finalizzato al recupero ed al reinserimento sociale, nonché alla rivisitazione critica in ordine ai reati commessi;
che, in tale evenienza, il condannato ha già posto in essere una condotta chiaramente ed oggettivamente sintomatica dell’impraticabilità di ogni trattamento extramurario, sicché gli dovrebbe essere precluso per legge di accedere nuovamente a misure trattamentali all’esterno, fra le quali può annoverarsi la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena ai sensi della legge n. 207 del 2003;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando che, successivamente alla ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 255 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 207 del 2003, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione, ed ha chiesto che questa Corte ordini la restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti nuovamente la rilevanza della sollevata questione alla luce di tale sentenza.
Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Bari dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva non si applica al soggetto che ha già beneficiato di una misura alternativa alla detenzione revocatagli per condotta colpevole, ai sensi dell’art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, per l’irragionevolezza del sistema che si viene a determinare;
che infatti, in caso di revoca di misura ai sensi del menzionato art. 51-ter della legge n. 354 del 1975, il condannato, benché attinto da un provvedimento di revoca della misura alternativa alla detenzione per condotta colpevole, potrebbe accedere al più ampio e favorevole beneficio trattamentale extramurario introdotto dalla legge n. 207 del 2003, la cui concessione costituisce un atto dovuto in presenza di determinati presupposti di legge;
che, inoltre, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto, la concessione della sospensione condizionata della pena ad un soggetto il quale abbia già dato dimostrazione di non voler seguire un programma all’esterno finalizzato al suo reinserimento sociale, sarebbe in conflitto con il principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato;
che, successivamente alla proposizione della questione, questa Corte, con sentenza n. 255 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 207 del 2003, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata della pena detentiva al condannato sulla base di un giudizio di non meritevolezza del beneficio, per il contrasto dell’automatismo che si rinviene nella norma denunciata con i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena;
che, pertanto, va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce della predetta sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 255 del 2006 (negli stessi termini, ex plurimis, ordinanze n. 99 del 2007, n. 443 e n. 326 del 2006).
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.