ORDINANZA N. 299
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura e antiracket), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 giugno 2006, depositato in cancelleria il 7 giugno 2006 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2006.
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che con ricorso del 1° giugno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri (r. ric. n. 67 del 2006), rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket);
che la norma impugnata prevede l’istituzione di una Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata «Consulta delle associazioni», e stabilisce, al comma 1, che essa sia composta, fra gli altri, dal «coordinatore delle Prefetture»;
che, con atto del 28 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare alla presente impugnazione, tenuto conto che, con successiva legge regionale della Puglia 3 aprile 2006, n. 15 (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7), «sono venute meno le motivazioni del ricorso»;
che non si è costituita in giudizio la Regione Puglia.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (tra le tante e da ultimo, ordinanza n. 418 del 2006
).
per questi motiviGiuseppe DI PAOLA, Cancelliere