ORDINANZA N. 283
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Cairo Montenotte, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice di pace di Cairo Montenotte, con ordinanza del 20 gennaio 2005 (pervenuta alla cancelleria della Corte costituzionale il 15 luglio 2006), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
che tale norma è censurata dal giudice rimettente «nella parte in cui prevede che il proprietario dell’autoveicolo debba fornire le generalità del conducente qualora lo stesso non venga identificato, subendo in mancanza la decurtazione di punti di patente»;
che il giudice a quo – nel premettere di dover giudicare dell’opposizione proposta avverso un verbale di accertamento relativo all’infrazione di cui all’art. 142, comma 8, del codice della strada, infrazione comportante l’applicazione, oltre che di una sanzione pecuniaria, anche della misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida – evidenzia che, nel caso di specie, la misura suddetta «si dovrebbe applicare», in caso di rigetto della proposta opposizione, al ricorrente nel giudizio a quo quale «responsabile in solido» dell’accertata violazione;
che, pertanto, motivata su tali basi la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, il rimettente illustra le ragioni della non manifesta infondatezza della stessa;
che la norma censurata – a suo dire – sarebbe innanzitutto in contrasto con l’art. 3 Cost., realizzando una «disparità di trattamento tra proprietari di autovettura», in quanto la sanzione da essa prevista risulta non applicabile tanto a carico di chi «non sia in possesso della patente di guida», quanto nel caso in cui «proprietaria dell’autoveicolo sia una società con personalità giuridica»:
che, difatti, nella prima ipotesi, la decurtazione dei punti dalla patente di guida non può, per definizione, essere applicata ad alcuno, mentre nella seconda non potrebbe essere applicata al rappresentante legale della società o ad un suo delegato, in quanto costoro «non possono considerarsi proprietari del veicolo»;
che la norma censurata, inoltre, darebbe luogo ad «una sorta di responsabilità oggettiva, in contrasto con l’art. 27 della Costituzione che sancisce la personalità della responsabilità penale», principio «da ritenere estensibile a tutte le violazioni per le quali siano previste sanzioni che vadano a colpire la persona»;
che, infine, l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, imponendo al proprietario di rivelare le generalità del conducente, determinerebbe «una compressione al diritto di difesa», violando «il diritto a tacere, a non essere costretti ad agire contro se stessi», giacché, in particolare, ove il medesimo individuo rivesta le qualità di proprietario e conducente del veicolo, costui «sarebbe obbligato a confessare la propria responsabilità».
Considerato che il Giudice di pace di Cairo Montenotte, con ordinanza del 20 gennaio 2005 (pervenuta alla cancelleria di questa Corte il 15 luglio 2006), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
che, tuttavia, questa Corte, chiamata medio tempore a giudicare della conformità a Costituzione dell’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha già concluso nel senso dell’illegittimità costituzionale di tale disposizione, affermando in particolare che essa «dà vita ad una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa – pur essendo di natura personale – non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005);
che, pertanto, è stato affermato che «la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-bis» (e segnatamente la sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo») «fa emergere l’irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell’infrazione stradale» (così nuovamente la citata sentenza n. 27 del 2005);
che, infine, a seguito della citata sentenza pronunciata da questa Corte, il testo della norma censurata dal Giudice di pace di Cairo Montenotte ha subìto una modificazione legislativa ad opera dell’art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;
che, quindi, alla luce di tale duplice circostanza si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione dallo stesso sollevata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cairo Montenotte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.