Ordinanza n. 243 del 2007

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ORDINANZA N. 243

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                    BILE                                                   Presidente

-    Giovanni Maria      FLICK                                                  Giudice

-    Francesco               AMIRANTE                                              ”

-    Ugo                        DE SIERVO                                              ”

-    Paolo                      MADDALENA                                         ”

-    Alfio                      FINOCCHIARO                                       ”

-    Alfonso                  QUARANTA                                             ”

-    Franco                    GALLO                                                      ”

-    Luigi                      MAZZELLA                                              ”

-    Gaetano                 SILVESTRI                                               ”

-    Sabino                    CASSESE                                                  ”

-    Maria Rita              SAULLE                                                    ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                 ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                         ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1, 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 24 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Scicli nel procedimento civile vertente tra Ficili Daniela e il Ministero dell’Interno e del 13 luglio 2006 dal Giudice di pace di Padova nel procedimento civile vertente tra Vicentini Leopoldo e il Comune di Padova, iscritte al n. 693 del registro ordinanze 2006 ed al n. 109 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 6 e 12, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Scicli (r.o. n. 693 del 2006) ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione – degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il predetto rimettente deduce la «violazione del precetto costituzionale dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ex art. 3 della Costituzione» e di quella «del diritto alla proprietà privata, tutelato dall’art. 42» della Carta fondamentale, null’altro precisando in ordine alla fattispecie sottoposta al suo vaglio;

che, per parte sua, anche il Giudice di pace di Padova (r.o. n. 109 del 2007)  censura – ipotizzandone il contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 Cost. – gli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che il rimettente padovano – senza riferire nulla, preliminarmente, in ordine alla fattispecie sottoposta al suo esame – deduce che la previsione della confisca dei veicoli a due ruote, contemplata in particolare dall’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, violerebbe gli artt. 2 e 3 Cost., realizzando «un’evidente disparità di trattamento tra i conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli, rispetto alla medesima ratio di salvaguardia della integrità fisica del cittadino, applicando loro una sanzione totalmente sproporzionata», giacché la confisca modifica «definitivamente» il loro patrimonio;

che il giudice a quo ipotizza la violazione anche dell’art. 27 Cost., giacché la sanzione della confisca, ove venga «equiparata a quelle previste in materia penale», colpendo anche il proprietario del veicolo estraneo all’accertata infrazione, pone «l’esecuzione della pena a carico di soggetto non personalmente responsabile»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio originato dalla prima delle due ordinanze di rimessione, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della questione «in quanto priva di ogni motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza», nonché svolgendo, nel merito, talune considerazioni tese ad evidenziare la non contrarietà delle norme censurate rispetto agli evocati parametri costituzionali.

Considerato che il Giudice di pace di Scicli (r.o. n. 693 del 2006) ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione – degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, per parte sua, il Giudice di pace di Padova (r.o. n. 109 del 2007)  censura – ipotizzandone il contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 Cost. – gli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che, data la connessione esistente tra i due giudizi, se ne impone la riunione ai fini di un’unica pronuncia;

 che entrambi i rimettenti, tuttavia, hanno omesso completamente di descrivere le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus;

che tale omissione comporta – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, quali precedenti specifici, le ordinanze numeri 132 e 72 del 2007) – la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione – dal Giudice di pace di Scicli, con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata – in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost. – dal Giudice di pace di Padova, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.