Ordinanza n. 232 del 2007

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ORDINANZA N. 232

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                BILE                          Presidente

- Giovanni Maria   FLICK                         Giudice

- Francesco            AMIRANTE                   "

- Ugo                    DE SIERVO                   "

- Paolo                  MADDALENA               "

- Alfio                   FINOCCHIARO            "

- Alfonso              QUARANTA                  "

- Franco                GALLO                          "

- Luigi                  MAZZELLA                   "

- Gaetano              SILVESTRI                    "

- Sabino                 CASSESE                      "

- Maria Rita            SAULLE                       "

- Giuseppe             TESAURO                     "

- Paolo Maria         NAPOLITANO               "             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), promosso con ordinanza del 20 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto dalla Telecom Italia s.p.a. contro il Comune di Griffa ed altra, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza del 20 luglio 2006, nel corso di un procedimento promosso dalla Telecom Italia s.p.a. contro il Comune di Griffa e nei confronti di T. C. L., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che il rimettente, in punto di fatto, riferisce di essere investito dell’impugnazione del provvedimento emesso dal Comune di Griffa, con il quale è stato annullato il silenzio assenso formatosi ex art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003 – sulla denuncia di inizio attività presentata dalla società ricorrente per l’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile;

che il giudice a quo osserva di non poter condividere le motivazioni poste a fondamento dell’atto impugnato, secondo cui il procedimento autorizzatorio era viziato dalla circostanza che la denuncia di inizio attività non era stata pubblicizzata secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e dall’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003;

che, a parere del rimettente, le norme sopra cennate, diversamente da quanto ritenuto dagli organi comunali, non prescrivono alcun onere di pubblicità per il procedimento di autorizzazione all’installazione di impianti radioelettrici di potenza inferiore a 20 Watt, come quello richiesto, per i quali è sufficiente la denuncia di inizio attività;

che, in ragione di ciò, secondo il rimettente, l’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, nel prevedere la pubblicazione della sola istanza relativa all’installazione e modifica di impianti radioelettrici di potenza superiore a 20 Watt e non anche della denuncia di inizio attività per l’installazione e modifica di impianti di potenza uguale o inferiore a quella indicata, violerebbe i parametri costituzionali evocati;

che, in particolare, secondo il giudice a quo, non sarebbe idonea a giustificare tale regime differenziato la diversa potenza dell’impianto, dovendosi sempre garantire, tramite apposita pubblicità, la partecipazione al procedimento autorizzativo di tutti quei soggetti portatori di un interesse qualificato, in quanto esposti al futuro campo magnetico e interessati alla costruzione dell’impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;

che, in via preliminare, la difesa erariale rileva che la censura formulata in riferimento all’art. 3 della Costituzione non risulta adeguatamente motivata, non essendo a tal fine sufficiente l’affermazione contenuta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la diversa potenza degli impianti non giustificherebbe la differente disciplina prevista dalla norma censurata;

che la questione, a parere dell’Avvocatura, sarebbe comunque infondata, ponendosi l’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003 nell’ambito di una più vasta disciplina che, nel rispetto della normativa comunitaria, tende ad incoraggiare l’utilizzazione di apparecchiature elettroniche e la semplificazione delle procedure necessarie alla realizzazione dei relativi impianti;

che la previsione di due diverse modalità di rilascio dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti tiene conto, da un lato, degli indirizzi della normativa comunitaria sopra indicati e, dall’altro, del maggior impatto ambientale e del maggior campo magnetico prodotto dagli impianti di potenza superiore ai 20 Watt;

che, pertanto, non vi sarebbe alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché la diversità dei procedimenti autorizzatori trova la sua giustificazione nella diversa potenza degli impianti, risultando inconferente il richiamo all’art 97 della Costituzione, in quanto la norma censurata risulterebbe estranea alla sfera dell’organizzazione dei pubblici uffici.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui «non prevede che anche le denunce di inizio attività per l’installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore ai 20 Watt siano soggette alle stesse forme di pubblicità previste per le autorizzazioni all’installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza superiore a tale valore»;

che l’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel disciplinare il procedimento di autorizzazione alla installazione e modifica di impianti radioelettrici prevede, al comma 4, la pubblicazione della sola istanza di autorizzazione relativa ad impianti di potenza superiore a 20 Watt, e non anche della denuncia di inizio attività, richiesta per gli impianti di potenza uguale o inferiore a quella indicata;

che il rimettente evoca congiuntamente, quali parametri asseritamente lesi dalla norma censurata, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, dovendosi in tal modo intendere la censura riferita alla presunta irragionevolezza della norma nella parte in cui prevede due diversi procedimenti per il rilascio all’autorizzazione all’installazione o modifica degli impianti radioelettrici;

che, in particolare, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata contrasterebbe con i parametri costituzionali evocati, in quanto la mancata previsione di adeguata pubblicità per i procedimenti autorizzativi relativi ad impianti con potenza uguale o inferiore a 20 Watt, precluderebbe ai soggetti interessati alla costruzione dell’opera e sottoposti al futuro campo magnetico di partecipare ai suddetti procedimenti;

che la questione è manifestamente infondata;

che, come ripetutamente affermato da questa Corte (sent. n. 265 del 2006, n. 129 del 2006), l’art 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell’art. 41, comma 2, lettera a), della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), stabilisce moduli di definizione del procedimento informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi, in quanto tali, di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2002/21/CE);

che la scelta compiuta dal legislatore, in relazione ad un diverso onere di pubblicità, a seconda della potenza, del tipo e della portata dell’impianto da realizzare, non risulta irragionevole poiché, oltre a costituire un criterio oggettivo ai fini della individuazione della disciplina applicabile, tiene conto della tutela degli eventuali interessi coinvolti, la cui soddisfazione è appunto più efficacemente garantita attraverso la diversificazione delle forme di pubblicità in ragione dei parametri sopraindicati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.